Voucher residui: tempo fino al 31 dicembre per l’utilizzo

i buoni lavoro (alias voucher) acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati solo entro la data del 31 dicembre 2017; oltre tale data, qualora residuassero somme al committente per voucher acquistati, egli potrà solo richiederle a rimborso

I buoni lavoro (alias voucher) acquistati entro il 17 marzo 2017 – data dell’entrata in vigore del D.L. che ha previsto l’abrogazione di tale istituto – potranno essere utilizzati solo entro la data del 31 dicembre 2017. Oltre tale termine, qualora residuassero somme al committente, egli potrà solo richiederle a rimborso.

Abrogazione dei buoni lavoro

La disciplina dei “buoni lavoro” o “voucher”, abrogata con il D.L. n. 25/2017, recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di Lavoro Accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, convertito dalla L. n. 49/2017, smetterà ben presto definitivamente di avere effetti. Infatti proprio l’articolo 1 di tale Decreto Legge, ha previsto non solo l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 – regolativi di tale strumento – ma anche (al secondo comma) che i buoni per prestazioni di Lavoro Accessorio richiesti alla data di entrata in vigore di tale Decreto (17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 e non oltre tale data.

Le istruzioni per gli ultimi buoni lavoro residui

A tal proposito, e in considerazione dell’avvicinarsi di tale scadenza, l’INPS ha reputato opportuno fornire un ultimo Messaggio, precisamente il n. 4752/2017 allo scopo di fornire chiarimenti in ordine a tale termine. In particolare, sulla base di quanto precisato già dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio nel periodo transitorio, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di Lavoro Accessorio che sono state previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del Decreto Legge citato, e cioè rispettando le regole e le condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2015, agli artt. 48, 49, 50.

In particolar modo, la possibilità di acquistare i buoni lavoro è effettivamente cessata il 17 marzo 2017, e quanto chiarito dall’INPS vale solamente per quei buoni lavoro che sono stati acquistati entro il 17 marzo 2017, i quali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre prossimo; ne consegue che non sarà consentito ai committenti inserire nella procedura informatica delle prestazioni che abbiano data di inizio o di fine che sia successiva al 31 dicembre di quest’anno.

Prestazioni già inserite nella procedura

Qualora siano già state inserite prestazioni nella procedura informatica, se esse sono:
• relative a periodi successivi al primo gennaio 2018, allora verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito;
• relative a prestazioni che hanno data di inizio nel 2017 e data di fine nel 2018, allora verranno cancellate d’ufficio solamente le prestazioni relative al 2018.

Con riferimento al bonus Baby sitting, l’INPS si riserva invece di fornire ulteriori indicazioni di dettaglio in seguito.

La gestione delle ultime prestazioni di lavoro accessorio

Sulla base di quanto detto finora, nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente in maniera improrogabile entro la data del 15 gennaio 2018, per cui dal 16 gennaio 2018 sarà inibito definitivamente l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. Ciò significa che i committenti devono anche verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima di inserire delle prestazioni in procedura, poiché in nessun modo sarà possibile incrementare con nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo scorso.

Si ricorda infine che la causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”, utilizzata nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per l’acquisto dei buoni lavoro è soppressa, come chiarito anche dalla Risoluzione n. 37/E del 22 Marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Qualora poi non siano state utilizzate dal committente delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, sarà possibile chiedere il rimborso mediante il modello SC52 entro la data del 31 marzo 2018.

6 dicembre 2017

Antonella Madia

****

Scopri i nuovi strumenti che sostituiscono i voucher in questo articolo: Prestazione d’opera occasionale e libretto di famiglia: i sostituti dei voucher