Conciliazione giudiziale a rate
Corte di Cassazione sent. n. 24931 del 25/11/2011
La conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito. La conciliazione ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992 assume efficacia novativa dell'originaria pretesa tributaria con l'accordo intervenuto fra contribuente ed ente impositore allorquando siano osservate ed evase le formalità prevista dalla disposizione. Ne consegue che non può neppure dichiararsi la cessazione della materia del contendere laddove non siano soddisfatte le condizioni contemplate dalla norma.
Depositata Venerdì, 25 Novembre 2011
Notifica dell'accertamento
C.T.R. Roma - sez. 29 - sent. 56/29/11
Con delibera comunale si può differire il termine di decadenza per la notifica dell'accertamento, come è accaduto al Comune di Roma.
I Comuni possono prevedere in tema di Ici con un regolamento (in base a quanto previsto dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997), un diverso termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La Ctr Lazio, con la sentenza n. 56/29/11, ha legittimato l'operato del Comune di Roma che ha adottato il termine non oltre il 31/12 del quinto anno, invece, del terzo anno successivo dalla dichiarazione
Depositata Mercoledì, 02 Febbraio 2011
Processo tributario - Decisione su spese superiori a quanto richiesto - Illegittimità - Sussiste
C.T.R. di Roma - Sez. n. 4 Sent. n. 356/4/2010 - dep.il 23/11/2010 - Presidente Liotta - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 2/Studio Zanetti Comm. Assoc. Zane.
La liquidazione di competenze a favore dell’ufficio superiori rispetto a quelle richieste con la nota spese, è illegittima ai sensi dell’art.112 c.p.c. che dispone la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Riferimenti normativi:art.112 c.p.c.
Depositata Martedì, 23 Novembre 2010
Rogito abitazione principale
C.T.R. Roma - sez. 7 - sent. 02/07/11
L'agevolazione spetta anche alla cittadina italiana emigrata all'estero che non risiede nel Paese; la condizione è che nel rogito ci sia la volontà di adibire l'immobile ad abitazione principale
L'agevolazione prima casa compete anche alla cittadina italiana emigrata all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia) per l' acquisto di un immobile quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale. La Ctr Lazio, con la sentenza n. 2/7/11, ha precisato che l'agevolazione spetta anche senza l'obbligo di stabilire, ivi, la residenza entro 18 mesi, purché nel rogito dichiari di voler adibire la casa ad abitazione principale.
Depositata Lunedì, 25 Ottobre 2010
Processo tributario - Notifica - Persona incapace - Condizione - Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore
C.T.R. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 174/6/2010 - dep. il 4/10/2010 - Presidente Lauro - Relatore Taglienti - Ag. Entrate di Roma 2/Desiati
Processo tributario-Notifica-Persona incapace-Condizione-Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore. Non rientra tra le persone incapaci a ricevere la notifica di un atto chi,dalla certificazione medica,assuma farmaci che determinano disturbi della memoria,confusione mentale,condizioni che non sono palesemente riconoscibili da parte dell’ufficiale notificatore. Riferimenti normativi:art.139,comma 2,c.p.c.; DPR n.600/1973, art. 60.
Depositata Lunedì, 04 Ottobre 2010
Tributi erariali indiretti – Registro - Benefici L. n. 408/1949 - Denuncia ultimazione lavori - Onere contribuente – Decorrenza - Validità per tutto il territorio italiano – Prescrizione - Decorrenza
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 240/14/2010 - dep. il 29/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 3/Desa seconda spa
In materia dei benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), il termine annuale per la presentazione della denuncia,onere e non facoltà a carico del contribuente, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori,ma dal 31/12/1985, definitivamente fissato dalla legge n. 47/1982 che ha validità per tutto il territorio nazionale e non soltanto per le zone del Friuli Venezia Giulia, e, dalla scadenza di tale termine(31/12/1986), inizia a decorrere quell’altro triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a recuperare l'imposta, previsto dall’art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967.
Riferimenti normativi: L. n. 408/1949; DL n. 790/1981, conv. L n. 47/1982.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29759/2008.
Depositata Giovedì, 29 Luglio 2010
Statuto del contribuente
C.T.R. Roma - sez. 22 - sent. 189/22/10
La formazione dì plichi cumulativi non risulta conforme ad un principio di ordine e di chiarezza, proprio in attuazione dello Statuto dei contribuenti, il quale recita che "all'atto impositivo" deve essere allegato ogni "altro atto" richiamato dalla motivazione.
Depositata Venerdì, 23 Luglio 2010
Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fondo Pensioni - Attività imprenditoriale - Esclusione - Assoggettamento ad IVA - Esclusione
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 73/3/2010- dep. il 28/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore D’Andria - Fondo Pensioni del personale BNL/Ag. Entrate di Roma 2
L’attività di investimenti immobiliari (acquisto, cessione, locazione)da parte di un fondo pensioni non può essere considerata rilevante ai fini dell’assoggettamento all’IVA, dovendo trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1972.
Alla luce di tali disposizioni si può affermare che tali fondi non svolgono un’attività imprenditoriale e che il loro impegno nel campo degli investimenti immobiliari, anche se riveste caratteri di commercialità, non costituisce certamente l’attività principale.
Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 1, 4, primo e quarto comma, 10; art. 2195 c.c..
Depositata Lunedì, 28 Giugno 2010
Processo tributario - Notifica a persona giuridica - Consegna a persona incaricata - Qualifica rivestita nella società - Irrilevanza
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 115/2/2010 - dep. il 26/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Moscaroli - La nuova capricciosa snc/Concessionario Equitalia Gerit spa
In tema di notificazioni alle persone giuridiche, l’art.145 c.p.c., nel prevedere che l’atto possa essere consegnato a persona incaricata della ricezione, non assegna rilevanza alla specifica qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall’ufficiale giudiziario.
Nella specie, la società aveva fatto presente che la sede si era trasferita.
Riferimenti normativi: artt. 145, 149, 160 c.p.c..
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16102/2007, 14528/2009, 9962/2010, 12373/2002.
Depositata Sabato, 26 Giugno 2010
Imposizione diretta - IRPEF - Rimborso versamenti in eccedenza - Termine - Decorrenza - Dal versamento acconti
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 4 – Sent. n. 195/4/2010 - dep. il 24/6/2010 - Presidente Liotta - Relatore Moroni - Tulimiero/Ag. Entrate Roma 1
Il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti in eccedenza inizia a decorrere dal giorno del versamento degli acconti.
Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 38.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29226 e 13479/2008, 9885/2003.
Depositata Giovedì, 24 Giugno 2010
Tributi erariali indiretti - Registro - IVA - Cessione immobile a socio da parte di cooperativa - Imponibile soggetto ad IVA - Richiesta agevolazioni prima casa - Non è soggetta a registro, rimane IVA
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 343/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Scalzi/Ag. Entrate Roma 4
Non basta avere chiesto di usufruire dei benefici previsti per la prima casa a cambiare radicalmente la natura dell’imposizione dell’atto sottraendolo dal campo dell’IVA per portarla in quello dell’imposta di registro, rendendo in tal modo legittimo l’accertamento di maggior valore.
Nella specie, si trattava di una cessione al socio di una unità immobiliare effettuata da parte di una società cooperativa edilizia imponibile ai fini IVA, il cui presupposto impositivo si realizzava alla data di stipula del rogito.
Riferimenti normativi: D.L. n. 90/1990, conv. L. n. 165/1990, come modificata dal comma 2 dell’art. 23 della L. n. 229/2003; DPR n. 633/1972, art. 6, comma 2.
Prassi: CM 27/2006 e 163/E.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Accertamento liquidazione controlli - Credito d’imposta - Mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile del servizio protezione e prevenzione - Irregolarità che l’ufficio deve comunicare agli organi competenti - Recupero imposta - Illegittimità
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 28 – Sent. n. 97/28/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Petrucci - Scattone/Ag. Entrate Roma 3
La mancata comunicazione agli organi competenti del nome del responsabile della sicurezza costituisce una violazione amministrativa, che l’agenzia delle entrate deve comunicare agli organi competenti ai fini della regolare diffida a regolarizzare, per cui la revoca del credito d’imposta è illegittima.
Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 7; DLgs n. 626/1994 e n. 494/1996.
Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio 169/2/2007, 106/10/2007, CTR Umbria n. 124/2005.
Prassi: CM n. 22 del 28/4/2003
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Tributi erariali indiretti - Registro - Prima casa - Divorzio - Casa assegnata a coniuge - Altro coniuge - Perdita benefici fiscali - Esclusione
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 108/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Ag. Entrate Roma 5/Scotti
Non costituisce causa della perdita dei benefici prima casa,la comproprietà d’immobile reso indisponibile per assegnazione dello stesso al coniuge con la sentenza di divorzio, atteso che la casa assegnata alla famiglia (moglie e figli) non può soddisfare le esigenze abitative del contribuente.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7686/2002, 10925/2003, 5236/2008, CTR Lazio n. 188/37/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Riscossione - Accertamento - Impugnazione - Cartella di pagamento - Iscrizione provvisoria di un terzo maggiori imposte - Legittimità
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 105/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Marini/Ag. Entrate Roma 3
In pendenza del giudizio di primo grado l’ufficio può, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR n.602/1973,iscrivere a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte risultanti dall’accertamento impugnato e non divenuto definitivo.
Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 15, comma 1.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7785/2008, 27001/2007, 7339/2003.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Processo tributario - Accertamento IVA - IRAP - Società e soci - Litisconsorzio - Obbligo - Sussiste - Fattispecie trattata soddisfa obbligo.
Presunzioni maggiori ricavi - Onere dell’ufficio di almeno un solo indizio - Necessità
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 366/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Rieti/Studio tecnico Adriani e Fabellini
L’obbligo del litisconsorzio necessario è in qualche modo soddisfatto quando, sia la società che i soci hanno ricorso e,seppure, attraverso giudizi distinti si è arrivati ad una uniformità di decisioni, peraltro assunte dalla medesima Commissione provinciale adita.
Se l’ufficio presume una omessa registrazione della parcelle comunque incassate da uno Studio tecnico, o l’applicazione di tariffe professionali uniformi e ben superiori a quelle dichiarate per lo svolgimento di quel tipo di incarichi,desumendolo dalle pratiche rilevate presso la locale Agenzia del territorio, ha l’onere di corroborare tale presunzione almeno con “un unico indizio, preciso, grave, benché l’art. 2729, comma 1, del c.c. si esprima al plurale”.
Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 5; DPR n. 600/1973, art. 40; DLgs n. 546/1992, art. 14, comma 1; art.101 c.p.c.; art.2729, comma 1, cc.
Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n. 1052/2007,n. 12671/2005, 9782/1999, 9961/1996.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Riscossione - Cartella di pagamento, emessa prima del 1/6/2008, senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Prevalenza dell’art. 3 della L. n. 212/2000 rispetto alla L. n. 31/2008 - Sussiste
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 365/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Orlandi/Ag. Entrate Tivoli
Le norme contenute nello Statuto del contribuente,pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono un’importanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia.
Ciò determina che le disposizioni retroattive della legge n.31/2008 (le cartelle esattoriali prive del nominativo del responsabile del procedimento d’iscrizione non sono nulle prima del 1 giugno 2008) devono essere disattese, perché in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e della irretroattività, così come stabiliti dalla richiamata L. n. 212/2000.
Rif. Normativi: L. n. 241/2000, art. 3, art. 7, comma 2,lett. a); L. n. 31/2008, art. 36, comma 4 ter.
Rif. Giurisprudenziali: Corte Cost. Ord. N. 377/2007; CTR Latina n. 720/39/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Accertamento liquidazione controlli - Avviso accertamento nei confronti di socio - Riferimento all’accertamento della sas - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità dell’avviso
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 362/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Terrinoni - Gandolfi/Ag. Entrate Roma 4
La motivazione di mero richiamo all’accertamento notificato alla società (SAS), in quanto atto conoscibile per il socio, contenuta nell’accertamento a questi notificato ai fini IRPEF è motivo di nullità per carenza di motivazione.
Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 5; L. n. 212/2000, art. 7.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Processo tributario - Mancato deposito atto impugnato - Inammissibilità - Esclusione.
Tributi locali - Tasse auto - Bollo - Esenzione invalido - Produzione certificazione regionale - Necessità.
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14– Sent. n. 431/14/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente - Relatore Cellitti – Cistriani/Regione Lazio
Il mancato deposito dell’atto impugnato non comporta alcuna sanzione di inammissibilità, perché non prevista da alcuna norma processuale.
Non è sufficiente la semplice affermazione di essere invalido per accedere al beneficio della esenzione del pagamento del bollo auto, ma occorre dare la prova di averne diritto con la produzione della certificazione risultante dall’avvenuto riconoscimento di tale diritto da parte dell’ente regionale.
Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 18; L. n. 104/1992, art. 3, comma1.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18872/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Contestazione VAV - Querela di falso - Necessità.
Credito imposta definitivamente accertata - Prescrizione - Ordinaria.
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 410/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ciani/Comune di Roma
Per contestare la veridicità delle attestazioni contenute nella relazione di notifica del VAV, con particolare riferimento al luogo della notificazione e alla individuazione del ricevente, si deve necessariamente proporre querela di falso, stante la particolare fede pubblica attribuita all’atto stesso e all’agente notificatore.
Il credito del Comune per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 78.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 12313/1992.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010
Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Mancato uso dell’impianto autorizzato - Irrilevanza ai fini dell’imposta
Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 409/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - PES srl/Comune di Roma
L’imposta sulla pubblicità è dovuta unicamente sulla base della prescritta autorizzazione e non in relazione all’uso che dell’impianto viene fatto da parte dell’utente, nella disponibilità del quale rimane l’intera superficie concessa e dichiarata ed è svincolata dal numero dei messaggi contenuti nell’impianto.
Riferimenti normativi: DLgs n. 507/1993, artt. 1 e 8.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 109/2005, 6446 e 17614 del 2004.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010