Home > Argomenti > Sentenze - Massime

Sentenze - Massime

Consulta la sezione dedicata alla pubblicazione delle sentenze...
(ti invitiamo inoltre ad inviarci quelle che ritieni interessanti per gli utenti del Commercialista telematico!)

Massime sentenze 2011-2012

|< < > >|     Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Accertamento - attività penalmente illecite (gioco d'azzardo) - censura di non utilizzabilità nel processo tributario della perizia disposta in sede penale - è mera argomentazione difensiva in appell - prove acquisite nel processo penale - poteri del giudice tributario

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-03-2013, n. 6918

Accertamento - attività penalmente illecite (gioco d'azzardo) - censura di non utilizzabilità nel processo tributario della perizia disposta in sede penale - è mera argomentazione difensiva in appell - prove acquisite nel processo penale - poteri del giudice tributario

 

Le circostanze esposte dai contribuenti in appello sono "tutte finalizzate a dimostrare l'inutilizzabilità della perizia svolta in sede penale", al pari di quelle dedotte in prime cure. Se ne deve necessariamente inferire, pertanto, che si tratta di mere argomentazioni difensive ulteriori, rispetto a quelle già svolte in primo grado sullo stesso tema, e non di eccezioni in senso proprio; sicchè esse si sottraggono (per le ragioni suesposte) al regime di preclusioni delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Nel processo tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel processo penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purchè tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione; "una volta contestata dall'Erario l'antieconomicita di un comportamento del contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54"; "dalla natura del processo tributario, che non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento, non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi, e precludere l'esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, detto giudice non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (antonio Terlizzi)

 

Depositata Mercoledì, 20 Marzo 2013

Riscossione - Fondo patrimoniale - Ipoteca

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-03-2013, n. 5385

Nel caso il coniuge abbia costituito un fondo patrimoniale conferendovi un suo bene e agisca contro un suo creditore per l’illegittimità dell’ipoteca deve allegare e provare che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità. Qualora il coniuge , che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene, agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell’articolo 170 del Cc, della illegittimità dell’iscrizione di ipoteca , deve allegare e provare che il debito per cui sia stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-03-2013, n. 5385) (Antonio Terlizzi)

Depositata Martedì, 05 Marzo 2013

Terreno agricolo - terreno edificabile - plusvalenza - dirette

Corte di Cassazione, Sentenza 1 marzo 2013, n. 5166

E’ legittimo il recupero a tassazione delle maggiori imposte sulla plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo, ma di fatto edificabile, essendo sufficiente che l’immobile, come avviene per l’Ici, si trovi nei pressi di un centro abitato. L’edificabilità di fatto è una specie di edificabilità rilevante giuridicamente, perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’Ici articolo 2, comma 1, lettera b, periodo 1, ipotesi 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che della determinazione dell’indennità di espropriazione; tale va considerata anche ai fini della plusvalenza, trattandosi di un'edificabilità di diritto, differenziandosene per il fatto di non essere ancora oggetto di pianificazione urbanistica, in quanto l’edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore.

Ignazio Buscema

Depositata Venerdì, 01 Marzo 2013

Riscossione - opposizione agli atti esecutivi - -poteche - indicazione del termine e delle modalità per impugnare - omissione – nullita’

Corte di cassazione sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013

L’ iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia è invalida se l'avviso non contiene l'indicazione del termine e delle modalità per impugnare. Infatti, anche agli atti dell'esattore si applicano le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo. E’ invalida l'iscrizione di ipoteca qualora l'avviso dell'esattore non contenga termini e modalità per l'impugnazione. La legge 7 agosto 1990 n. 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite. Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati, ipoteca sugli immobili, hanno introdotto procedure estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. È essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 cit. al caso di specie. In definitiva, nell’avviso di iscrizione d’ipoteca Equitalia è tenuta a indicare il termine entro il quale è possibile proporre opposizione e l’autorità a cui proporla: lo impone il principio di legalità, soprattutto quando si tratta di adempimenti poco costosi e di agevole esecuzione. Anche agli avvisi di iscrizione ipotecaria sono applicabili le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, che impongono all’organo procedente di indicare il termine entro il quale può essere proposta l’opposizione al provvedimento e l’autorità a cui questa deve essere avanzata. (Massima di Antonio Terlizzi)

Depositata Martedì, 26 Febbraio 2013

Notifica delle cartelle per posta

Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-01-2013, n. 1091

La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L'Ufficiale postale deve curare che la persona individuata dal concessionario come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento cella raccomandata.

Ignazio Buscema

Depositata Giovedì, 17 Gennaio 2013

Inesistenza giuridica della notifica della cartella

CTR della Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, Sezione n. 6, in sentenza n. 157/06/2012, depositata il 31.12.2012

E' giuridicamente inesistente la notificazione della cartella di pagamento, operata direttamente dall'Agente della Riscossione, anche a mezzo posta raccomandata a.r., senza intervento di soggetto notificatore autorizzato "che deve compilare e sottoscrivere la relata e apporla in calce sia all'originale che alla copia dell'atto" inviato al contribuente, in applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, nella versione in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/99 e dal D.Lgs. n. 193/2001 e, in particolare, della rimozione sin dal 1999 dell'inciso "da parte dell'esattore" al primo comma.

Rocco Iemma e Mario Scafidi

Depositata Lunedì, 31 Dicembre 2012

Il ricorso redatto con la tecnica del "copia e incolla"

Corte di Cassazione, ord. n. 21034 del 27/11/2012

Va sancita l’ammissibilità dei cosiddetti ricorsi “copia-incolla” qualora, nelle brevi parti in cui gli stessi contengano argomentazioni autonome e dettagliate, che consentano comunque, a chi legge, di evincere una sufficiente contestazione della sentenza impugnata. E’ ammissibile l’impugnazione compilata con la discutibile tecnica descritta, dalla quale emergono, comunque, nelle parti maggiormente dettagliate, le ragioni delle contestazioni avanzate nei confronti della sentenza del giudice del gravame (massima di Ignazio Buscema)

Depositata Martedì, 27 Novembre 2012

Contribuente persona fisica - Residenza all'estero fittizia

CTR di Roma - sent. n. 371-3-12 - del 25/05/2012 - dep. 26/10/2012

E’ legittima la  contestazione di non effettività del trasferimento di residenza all'estero, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. Il fatto di aver trascorso, con amici, un capodanno all'estero (nel caso di specie nel Regno Unito), è assolutamente ininfluente ai fini della individuazione della residenza. Sussiste la presenza costante del contribuente nel territorio dello Stato, centro di concentrazione maggiore dei suoi interessi familiari e sociali. (Massima di Terlizzi Antonio )

Depositata Venerdì, 26 Ottobre 2012

Appello incidentale - Notifica a mezzo posta

Corte di Cassazione sent. n. 17593 del 19/10/2012

Potendo l’appellante incidentale costituirsi in giudizio anche mediante spedizione del plico a mezzo posta, ai fini del rispetto del relativo termine di sessanta giorni deve farsi riferimento alla data di spedizione, e non alla data di ricezione da parte della segreteria del giudice d’appello.  (Massima di Ignazio Buscema)

Depositata Venerdì, 19 Ottobre 2012

Movimenti finanziari e reddito professionale

Corte di Cassazione, ordinanza 12440 del 18/07/2012

Il contribuente libero professionista può dimostrare che i più importanti movimenti finanziari rilevati dai conti correnti non hanno attinenza con l’attività professionale svolta, ma riguardano operazioni di disinvestimento, rilevando, in tal caso, sulla base della documentazione depositata nel corso del processo, l’estraneità e non imponibilità degli importi oggetto di accertamento.

Depositata Mercoledì, 18 Luglio 2012

Il termine per proporre appello

Cassazione civile, Sez. V, Sent. 04-05-2012, n. 6728

Il termine per proporre l'appello deve essere  qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c. c. 4.

Depositata Venerdì, 04 Maggio 2012

Il trattamento fiscale del lavoratore esodato prima del 2006

C.T.R PERUGIA SEZ. 3° - R.G.A. 593/11 - Sent. n. 47-03-2012 del 19/04/2012

Il trattamento fiscale agevolativo, (art.19 c. 4-bis TUIR) sulle somme corrisposte al lavoratore per incentivarne l’esodo prima del 2006, trova giusta applicazione anche nel caso dell’esodo di un singolo lavoratore e non necessariamente deve essere rivolta ad una “generalità di lavoratori”, non costituendo ciò erogazione liberale né somma erogata a titolo “transattivo non novativo” (sentenza massimata dal dott. Alfredo Quarchioni)

Depositata Giovedì, 19 Aprile 2012

Rimborso IRPEG esposto in dichiarazione dei redditi da parte di una Fondazione Bancaria - applicazione art. 6 c. 1 D.P.R. 601/72 - Art. 36-bis e art. 43 D.P.R. n. 600/1973

CTR di Perugia - sent. n. 44-03-2012 del 05-04-2012 Sez.3 - R.G.A. 593/11

Il trascorrere del termine per il controllo e la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione Finanziaria nella inerzia della stessa, non vale di per se a rendere esigibile il credito d’imposta esposto in dichiarazione.

Anche una volta trascorsi i termini suddetti senza che sia intervenuto accertamento e rettifica, il rimborso può avere luogo soltanto a fronte di un credito effettivamente spettante per la sussistenza dei presupposti sostanziali del medesimo, non potendo l’Amministrazione Finanziaria essere costretta, a causa di un comportamento omissivo in sede di controllo, a rimborsare un credito non spettante per mancanza del fatto costitutivo di legge.

(Sentenza Massimata dal dott. Alfredo Quarchioni)

Depositata Giovedì, 05 Aprile 2012

Notifica giuridicamente inesistente

CTP di Vercelli, Sez. 3 - Sent. n. 21/03/11 del 27/09/2010 dep. 28/03/2011

Vi è nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza della relata di notifica del medesimo (omessa compilazione della relata di notifica operata mediante Racc. r.r.) se en relata non risultano gli elementi prescritti dalla normativa vigente, vale a dire “il soggetto notificante” e “la sottoscrizione del medesimo”; così pure, se sulla busta, non compare né la sottoscrizione, né il registro cronologico ex art. 3 L.890/82.

(Sentenza Massimata dal dott. Antonino Pernice)

Depositata Mercoledì, 28 Marzo 2012

IVA - confisca per equivalente

Corte di Cassazione sentenza n. 4956 08/02/2012

È legittima la confisca per equivalente sui beni dell’imprenditore, anche cointestati, per un ammontare pari all’Iva evasa dalla società. L’adozione della misura non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme sequestrate.

 

Depositata Mercoledì, 08 Febbraio 2012

Incertezza normativa: sanzioni non applicabili

Ordinanza n. 29401 del 28 dicembre 2011 (ud. 6 dicembre 2011) - della Cassazione Civile, Sez. V

Le difficoltà interpretative delle disposizioni normative sono tali da rappresentare uno dei quei casi di obiettive condizioni di incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, che rendono non applicabili le sanzioni non penali previste dalla legge tributaria. (Cfr. Cass, 29 marzo 2006, n. 7308).

Depositata Mercoledì, 28 Dicembre 2011

Conciliazione giudiziale a rate

Corte di Cassazione sent. n. 24931 del 25/11/2011

La conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito. La conciliazione ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992 assume efficacia novativa dell'originaria pretesa tributaria con l'accordo intervenuto fra contribuente ed ente impositore allorquando siano osservate ed evase le formalità prevista dalla disposizione. Ne consegue che non può neppure dichiararsi la cessazione della materia del contendere laddove non siano soddisfatte le condizioni contemplate dalla norma.

Depositata Venerdì, 25 Novembre 2011

Sussistenza benefici prima casa - proprietà precedente abitazione

CTP di Matera, sentenza del 24 novembre 2011, numero 820/8/11

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia già proprietario di un’altra abitazione nello stesso comune in cui è situato l’immobile oggetto di acquisto agevolato, a condizione che l’unità immobiliare già di proprietà sia fatiscente e, quindi, non abitabile.

Depositata Giovedì, 24 Novembre 2011

Studi di settore - contabilità contribuente

C.T.R. di Torino, sent. n. 58/30/11 del 11/04/2011, dep. 28/10/2011

Sul punto della possibilità dell’ufficio di operare un controllo, a fronte di un eventuale reddito non conforme agli studi di settore, non vale da sola, a dar conto del superamento di un contabilità regolarmente tenuta, la semplice constatazione di un reddito inferiore alla media del gruppo di appartenenza, ma che è sicuramente indizio di una possibile evasione. (sentenza massimata da Antonio Pernice)

Depositata Venerdì, 28 Ottobre 2011

Il trust e la riscossione dei tributi

C.T.R. di Milano, sent. 140 del 26/10/2011

Non è possibile iscrivere ipoteca sui beni devoluti al Trust in quanto la costituzione dello stesso equivale alla perdita della proprietà dei beni da parte del contribuente. Con questa motivazione la CTR lombarda ha così respinto il ricorso del concessionario della riscossione già soccombente nel precedente grado di giudizio

Depositata Mercoledì, 26 Ottobre 2011
|< < > >|     Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Maggio 2013
Email            Password

strumenti utili