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Sentenze - Massime

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Massime sentenze 2011

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Il termine per proporre appello

Cassazione civile, Sez. V, Sent. 04-05-2012, n. 6728

Il termine per proporre l'appello deve essere  qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c. c. 4.

Depositata Venerdì, 04 Maggio 2012

IVA - confisca per equivalente

Corte di Cassazione sentenza n. 4956 08/02/2012

È legittima la confisca per equivalente sui beni dell’imprenditore, anche cointestati, per un ammontare pari all’Iva evasa dalla società. L’adozione della misura non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme sequestrate.

 

Depositata Mercoledì, 08 Febbraio 2012

Incertezza normativa: sanzioni non applicabili

Ordinanza n. 29401 del 28 dicembre 2011 (ud. 6 dicembre 2011) - della Cassazione Civile, Sez. V

Le difficoltà interpretative delle disposizioni normative sono tali da rappresentare uno dei quei casi di obiettive condizioni di incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, che rendono non applicabili le sanzioni non penali previste dalla legge tributaria. (Cfr. Cass, 29 marzo 2006, n. 7308).

Depositata Mercoledì, 28 Dicembre 2011

Conciliazione giudiziale a rate

Corte di Cassazione sent. n. 24931 del 25/11/2011

La conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito. La conciliazione ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992 assume efficacia novativa dell'originaria pretesa tributaria con l'accordo intervenuto fra contribuente ed ente impositore allorquando siano osservate ed evase le formalità prevista dalla disposizione. Ne consegue che non può neppure dichiararsi la cessazione della materia del contendere laddove non siano soddisfatte le condizioni contemplate dalla norma.

Depositata Venerdì, 25 Novembre 2011

Sussistenza benefici prima casa - proprietà precedente abitazione

CTP di Matera, sentenza del 24 novembre 2011, numero 820/8/11

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia già proprietario di un’altra abitazione nello stesso comune in cui è situato l’immobile oggetto di acquisto agevolato, a condizione che l’unità immobiliare già di proprietà sia fatiscente e, quindi, non abitabile.

Depositata Giovedì, 24 Novembre 2011

Il trust e la riscossione dei tributi

C.T.R. di Milano, sent. 140 del 26/10/2011

Non è possibile iscrivere ipoteca sui beni devoluti al Trust in quanto la costituzione dello stesso equivale alla perdita della proprietà dei beni da parte del contribuente. Con questa motivazione la CTR lombarda ha così respinto il ricorso del concessionario della riscossione già soccombente nel precedente grado di giudizio

Depositata Mercoledì, 26 Ottobre 2011

Notifica dell'accertamento

C.T.R. Roma - sez. 29 - sent. 56/29/11

Con delibera comunale si può differire il termine di decadenza per la notifica dell'accertamento, come è accaduto al Comune di Roma.

I Comuni possono prevedere in tema di Ici con un regolamento (in base a quanto previsto dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997), un diverso termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La Ctr Lazio, con la sentenza n. 56/29/11, ha legittimato l'operato del Comune di Roma che ha adottato il termine non oltre il 31/12 del quinto anno, invece, del terzo anno successivo dalla dichiarazione

Depositata Mercoledì, 02 Febbraio 2011

Processo tributario - Decisione su spese superiori a quanto richiesto - Illegittimità - Sussiste

C.T.R. di Roma - Sez. n. 4 Sent. n. 356/4/2010 - dep.il 23/11/2010 - Presidente Liotta - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 2/Studio Zanetti Comm. Assoc. Zane.

La liquidazione di competenze a favore dell’ufficio superiori rispetto a quelle richieste con la nota spese, è illegittima ai sensi dell’art.112 c.p.c. che dispone la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Riferimenti normativi:art.112 c.p.c.

Depositata Martedì, 23 Novembre 2010

Rogito abitazione principale

C.T.R. Roma - sez. 7 - sent. 02/07/11

L'agevolazione spetta anche alla cittadina italiana emigrata all'estero che non risiede nel Paese; la condizione è che nel rogito ci sia la volontà di adibire l'immobile ad abitazione principale

L'agevolazione prima casa compete anche alla cittadina italiana emigrata all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia) per l' acquisto di un immobile quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale. La Ctr Lazio, con la sentenza n. 2/7/11, ha precisato che l'agevolazione spetta anche senza l'obbligo di stabilire, ivi, la residenza entro 18 mesi, purché nel rogito dichiari di voler adibire la casa ad abitazione principale.

Depositata Lunedì, 25 Ottobre 2010

Processo tributario - Notifica - Persona incapace - Condizione - Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore

C.T.R. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 174/6/2010 - dep. il 4/10/2010 - Presidente Lauro - Relatore Taglienti - Ag. Entrate di Roma 2/Desiati

Processo tributario-Notifica-Persona incapace-Condizione-Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore. Non rientra tra le persone incapaci a ricevere la notifica di un atto chi,dalla certificazione medica,assuma farmaci che determinano disturbi della memoria,confusione mentale,condizioni che non sono palesemente riconoscibili da parte dell’ufficiale notificatore. Riferimenti normativi:art.139,comma 2,c.p.c.; DPR n.600/1973, art. 60.

Depositata Lunedì, 04 Ottobre 2010

Tributi erariali indiretti – Registro - Benefici L. n. 408/1949 - Denuncia ultimazione lavori - Onere contribuente – Decorrenza - Validità per tutto il territorio italiano – Prescrizione - Decorrenza

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 240/14/2010 - dep. il 29/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 3/Desa seconda spa
In materia dei benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), il termine annuale per la presentazione della denuncia,onere e non facoltà a carico del contribuente, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori,ma dal 31/12/1985, definitivamente fissato dalla legge n. 47/1982 che ha validità per tutto il territorio nazionale e non soltanto per le zone del Friuli Venezia Giulia, e, dalla scadenza di tale termine(31/12/1986), inizia a decorrere quell’altro triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a recuperare l'imposta, previsto dall’art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967. Riferimenti normativi: L. n. 408/1949; DL n. 790/1981, conv. L n. 47/1982. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29759/2008.
Depositata Giovedì, 29 Luglio 2010

Statuto del contribuente

C.T.R. Roma - sez. 22 - sent. 189/22/10

La formazione dì plichi cumulativi non risulta conforme ad un principio di ordine e di chiarezza, proprio in attuazione dello Statuto dei contribuenti, il quale recita che "all'atto impositivo" deve essere allegato ogni "altro atto" richiamato dalla motivazione.

Depositata Venerdì, 23 Luglio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fondo Pensioni - Attività imprenditoriale - Esclusione - Assoggettamento ad IVA - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 73/3/2010- dep. il 28/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore D’Andria - Fondo Pensioni del personale BNL/Ag. Entrate di Roma 2
L’attività di investimenti immobiliari (acquisto, cessione, locazione)da parte di un fondo pensioni non può essere considerata rilevante ai fini dell’assoggettamento all’IVA, dovendo trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1972. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che tali fondi non svolgono un’attività imprenditoriale e che il loro impegno nel campo degli investimenti immobiliari, anche se riveste caratteri di commercialità, non costituisce certamente l’attività principale. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 1, 4, primo e quarto comma, 10; art. 2195 c.c..
Depositata Lunedì, 28 Giugno 2010

Processo tributario - Notifica a persona giuridica - Consegna a persona incaricata - Qualifica rivestita nella società - Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 115/2/2010 - dep. il 26/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Moscaroli - La nuova capricciosa snc/Concessionario Equitalia Gerit spa
In tema di notificazioni alle persone giuridiche, l’art.145 c.p.c., nel prevedere che l’atto possa essere consegnato a persona incaricata della ricezione, non assegna rilevanza alla specifica qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall’ufficiale giudiziario. Nella specie, la società aveva fatto presente che la sede si era trasferita. Riferimenti normativi: artt. 145, 149, 160 c.p.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16102/2007, 14528/2009, 9962/2010, 12373/2002.
Depositata Sabato, 26 Giugno 2010

Imposizione diretta - IRPEF - Rimborso versamenti in eccedenza - Termine - Decorrenza - Dal versamento acconti

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 4 – Sent. n. 195/4/2010 - dep. il 24/6/2010 - Presidente Liotta - Relatore Moroni - Tulimiero/Ag. Entrate Roma 1
Il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti in eccedenza inizia a decorrere dal giorno del versamento degli acconti. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 38. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29226 e 13479/2008, 9885/2003.
Depositata Giovedì, 24 Giugno 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - IVA - Cessione immobile a socio da parte di cooperativa - Imponibile soggetto ad IVA - Richiesta agevolazioni prima casa - Non è soggetta a registro, rimane IVA

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 343/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Scalzi/Ag. Entrate Roma 4
Non basta avere chiesto di usufruire dei benefici previsti per la prima casa a cambiare radicalmente la natura dell’imposizione dell’atto sottraendolo dal campo dell’IVA per portarla in quello dell’imposta di registro, rendendo in tal modo legittimo l’accertamento di maggior valore. Nella specie, si trattava di una cessione al socio di una unità immobiliare effettuata da parte di una società cooperativa edilizia imponibile ai fini IVA, il cui presupposto impositivo si realizzava alla data di stipula del rogito. Riferimenti normativi: D.L. n. 90/1990, conv. L. n. 165/1990, come modificata dal comma 2 dell’art. 23 della L. n. 229/2003; DPR n. 633/1972, art. 6, comma 2. Prassi: CM 27/2006 e 163/E.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - Credito d’imposta - Mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile del servizio protezione e prevenzione - Irregolarità che l’ufficio deve comunicare agli organi competenti - Recupero imposta - Illegittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 28 – Sent. n. 97/28/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Petrucci - Scattone/Ag. Entrate Roma 3
La mancata comunicazione agli organi competenti del nome del responsabile della sicurezza costituisce una violazione amministrativa, che l’agenzia delle entrate deve comunicare agli organi competenti ai fini della regolare diffida a regolarizzare, per cui la revoca del credito d’imposta è illegittima. Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 7; DLgs n. 626/1994 e n. 494/1996. Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio 169/2/2007, 106/10/2007, CTR Umbria n. 124/2005. Prassi: CM n. 22 del 28/4/2003
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Prima casa - Divorzio - Casa assegnata a coniuge - Altro coniuge - Perdita benefici fiscali - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 108/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Ag. Entrate Roma 5/Scotti
Non costituisce causa della perdita dei benefici prima casa,la comproprietà d’immobile reso indisponibile per assegnazione dello stesso al coniuge con la sentenza di divorzio, atteso che la casa assegnata alla famiglia (moglie e figli) non può soddisfare le esigenze abitative del contribuente. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7686/2002, 10925/2003, 5236/2008, CTR Lazio n. 188/37/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Riscossione - Accertamento - Impugnazione - Cartella di pagamento - Iscrizione provvisoria di un terzo maggiori imposte - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 105/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Marini/Ag. Entrate Roma 3
In pendenza del giudizio di primo grado l’ufficio può, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR n.602/1973,iscrivere a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte risultanti dall’accertamento impugnato e non divenuto definitivo. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 15, comma 1. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7785/2008, 27001/2007, 7339/2003.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Processo tributario - Accertamento IVA - IRAP - Società e soci - Litisconsorzio - Obbligo - Sussiste - Fattispecie trattata soddisfa obbligo. Presunzioni maggiori ricavi - Onere dell’ufficio di almeno un solo indizio - Necessità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 366/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Rieti/Studio tecnico Adriani e Fabellini
L’obbligo del litisconsorzio necessario è in qualche modo soddisfatto quando, sia la società che i soci hanno ricorso e,seppure, attraverso giudizi distinti si è arrivati ad una uniformità di decisioni, peraltro assunte dalla medesima Commissione provinciale adita. Se l’ufficio presume una omessa registrazione della parcelle comunque incassate da uno Studio tecnico, o l’applicazione di tariffe professionali uniformi e ben superiori a quelle dichiarate per lo svolgimento di quel tipo di incarichi,desumendolo dalle pratiche rilevate presso la locale Agenzia del territorio, ha l’onere di corroborare tale presunzione almeno con “un unico indizio, preciso, grave, benché l’art. 2729, comma 1, del c.c. si esprima al plurale”. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 5; DPR n. 600/1973, art. 40; DLgs n. 546/1992, art. 14, comma 1; art.101 c.p.c.; art.2729, comma 1, cc. Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n. 1052/2007,n. 12671/2005, 9782/1999, 9961/1996.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010
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24 Maggio 2012
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