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Esempi di quesiti e pareri
- quesito:
Ho una domanda riguardante l'applicazione dell'IVA.
parere Dott. Larocca:
Quindi, in modo inequivocabile, le prestazioni didattiche effettuate in ITALIA sono da assoggettare al regime IVA.. Ciò non significa necessariamente che su tali prestazioni l’I.V.A. va materialmente calcolata, perché questa disposizione deve essere raccordata con l’art. 10, punto 20 del Decreto I.V.A., che stabilisce il regime di esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da scuole ed istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. Quindi se rientraste tra questi soggetti per così dire riconosciuti anche per le prestazioni in ITALIA vigerebbe l’obbligo di fatturare, ma in regime di esenzione, cioè senza IVA. Quelle rese fuori dall’ITALIA ( su territorio U.E. o Extra U.E. ) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA. A questo punto si aprono due ipotesi:
a) le prestazioni didattiche sono rese fuori dall’ITALIA è non va emessa nessuna fattura, né tanto meno va assoggetta ad IVA la prestazione didattica;
Una volta stabilito l’obbligo o meno di assoggettamento all’I.V.A. occorre individuare il soggetto che deve materialmente assolvere agli obblighi documentali, secondo le seguenti regole:
Per un approfondimento del tema dell’IVA per i corsi di lingua, segnaliamo la R.M. prot. 415329/1986 che cosi dispone:
Al riguardo devesi far presente che per le prestazioni di cui trattasi - da considerare prestazioni di servizi culturali e didattici - si rende applicabile la disposizione legislativa di cui all'art. 7, quarto comma, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 la quale stabilisce, tra l'altro, che le cennate prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso.
Ora, poiché in base a detto articolo, ai fini dell'assoggettamento o meno all'imposta, assume rilevanza il luogo in cui le prestazioni vengono svolte, ne deriva che se l'esecuzione del corso linguistico avviene all'estero le prestazioni stesse sono escluse dal campo di applicazione del tributo; se, invece, avviene in Italia si rende applicabile l'IVA con l'aliquota del 18%, a nulla influendo la nazionalità delle persone che partecipano ai corsi, a meno che l'istituto in questione non sia debitamente riconosciuto dall'autorità amministrativa italiana attraverso la cosiddetta "presa d'atto", nel qual caso ricorre l'ipotesi di esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10, punto 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
luglio 2005
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