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Esempi di quesiti e pareri

- quesito: Ho una domanda riguardante l'applicazione dell'IVA.
siamo una scuola privata che emette regolare fattuta con iva ai clienti italiani.
Nel caso in cui i nostri clienti fossero stranieri, operanti nei paesi dell' Unione Europea o negli Stati Uniti, vorremmo sapere se dobbiamo applicare l'IVA opure no.
I nostri servizi sono corsi di lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) oppure corsi di lingua italiana per stranieri, a volte anche traduzioni scritte.
I nostri servizi quindi vengono svolti in Italia ma spesso il nostro cliente vive all'estero.

parere Dott. Larocca:
Gentile Signore,
rispondendo alla sua domanda rileviamo che l’art. 7, comma 4, lettera b) del D.P.R. 633/1972 cosi recita: In deroga al secondo e terzo comma :b) omiss….. e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, omiss….. si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono eseguite nel territorio stesso.

Quindi, in modo inequivocabile, le prestazioni didattiche effettuate in ITALIA sono da assoggettare al regime IVA.. Ciò non significa necessariamente che su tali prestazioni l’I.V.A. va materialmente calcolata, perché questa disposizione deve essere raccordata con l’art. 10, punto 20 del Decreto I.V.A., che stabilisce il regime di esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da scuole ed istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. Quindi se rientraste tra questi soggetti per così dire riconosciuti anche per le prestazioni in ITALIA vigerebbe l’obbligo di fatturare, ma in regime di esenzione, cioè senza IVA. Quelle rese fuori dall’ITALIA ( su territorio U.E. o Extra U.E. ) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA. A questo punto si aprono due ipotesi:

a) le prestazioni didattiche sono rese fuori dall’ITALIA è non va emessa nessuna fattura, né tanto meno va assoggetta ad IVA la prestazione didattica;
b) le prestazioni didattiche sono rese in ITALIA è 1) vanno assoggettate ad IVA se rese da soggetti giuridici non riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni; 2) vanno fatturate in regime di esenzione se effettuate da soggetti giuridici che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ( ad. esempio le scuole parificate a quelle statali ).

Una volta stabilito l’obbligo o meno di assoggettamento all’I.V.A. occorre individuare il soggetto che deve materialmente assolvere agli obblighi documentali, secondo le seguenti regole:
a) la scuola privata è soggetto fiscalmente residente in ITALIA : in questo casso nessuna particolarità poiché gli obblighi documentali faranno capo al soggetto ITALIANO;
b) la scuola privata è un soggetto fiscalmente non residente in ITALIA, per cui si aprono due possibilità:
a. il soggetto che riceve la prestazione didattica è un soggetto I.V.A. : in questo caso può autofatturarsi in regime di imponibilità o di esenzione a secondo del possesso del riconoscimento pubblico da parte della scuola erogante la prestazione didattica;
b. il soggetto che riceve la prestazione non è un soggetto IVA: in tal caso occorre in assenza di stabile organizzazione in ITALIA della suola privata straniera nominare un rappresentante fiscale italiano che assolva agli obblighi fiscali per conto del soggetto non residente.

Per un approfondimento del tema dell’IVA per i corsi di lingua, segnaliamo la R.M. prot. 415329/1986 che cosi dispone:
E` stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'IVA per i corsi di lingua che detto istituto svolge a favore di cittadini stranieri.

Al riguardo devesi far presente che per le prestazioni di cui trattasi - da considerare prestazioni di servizi culturali e didattici - si rende applicabile la disposizione legislativa di cui all'art. 7, quarto comma, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 la quale stabilisce, tra l'altro, che le cennate prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso.

Ora, poiché in base a detto articolo, ai fini dell'assoggettamento o meno all'imposta, assume rilevanza il luogo in cui le prestazioni vengono svolte, ne deriva che se l'esecuzione del corso linguistico avviene all'estero le prestazioni stesse sono escluse dal campo di applicazione del tributo; se, invece, avviene in Italia si rende applicabile l'IVA con l'aliquota del 18%, a nulla influendo la nazionalità delle persone che partecipano ai corsi, a meno che l'istituto in questione non sia debitamente riconosciuto dall'autorità amministrativa italiana attraverso la cosiddetta "presa d'atto", nel qual caso ricorre l'ipotesi di esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10, punto 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

luglio 2005
   

"...Ritengo che una imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale."
Ezio Vanoni

 

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