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Esempi di quesiti e pareri
- quesito:
Una società di persone ha ceduto, con effetto dal 31/12/2004, la propria azienda commerciale, che costituiva l'unica attività esercitata.
In merito alla tassazione della plusvalenza si chiede:
- se sia possibile rateizzarla, considerando però che la società, ancorché mantenuta in vita, non svolgerà più alcuna attività;
- se sia possibile tassarla attraverso il concordato preventivo a cui la società ha aderito per gli anni 2003/2004.
parere Dott. Sciuto:
AAl quesito si risponde nell'ordine con cui le domande sono state poste.
R1) La rateizzazione della plusvalenza conseguita in sede di cessione di unica azienda posseduta da società commerciale si ritiene possibile.
Ciò, ovviamente, semprechè sussistano le condizioni oggettive sancite dall'articolo 86 comma 4 del Tuir (ossia che l'azienda sia posseduta da almeno un triennio).
E' evidente che per potere beneficiare della rateizzazione sarà necessario tenere in vita la società anche negli esercizi successivi al 2004, ed in particolare in quei esercizi nei quali si è deciso di "spalmare" la plusvalenza: è appena il caso di ricordare che la durata della rateizzazione della plusvalenza può andare da due a cinque anni, a partire da quello in cui la plusvalenza è stata conseguita, ovvero la cessione è stata realizzata, ciò che, trattandosi di azienda, si avrà nell'esercizio in cui è stato fatto l'atto di cessione.
Per quanto riguarda gli esercizi 2005 e successivi, si rileva che non è vincolante la circostanza che la società, di fatto, avendo venduto l'unica azienda posseduta, non svolgerà un'attività vera e propria; ai fini della rateizzazione è infatti sufficiente che sia in vita, ancorché per meri fini di liquidazione.
La quota di plusvalenza imputata negli esercizi 2005 e seguenti sarà convenientemente abbattuta di tutte le spese deducibili sostenute negli esercizi stessi.
R2) Per quanto riguarda la possibilità di tassazione della plusvalenza 2004 da cessione dell'unica azienda mediante l'istituto del concordato preventivo, occorre premettere delle opportune considerazioni:
§ la fattispecie di cessione d'azienda non appartiene alle cause che determinano ipso iure la decadenza dall'istituto; né si ritiene possa configurarsi una ipotesi di disomogeneità di attività, soprattutto in considerazione del fatto che la cessione dell'azienda è avvenuta in data 31/12;
§ la cessazione dell'attività realizza una legittima causa di fuoriuscita dal concordato preventivo; al riguardo, anche la fase di liquidazione è assimilata alla cessazione dell'attività;
§ alle cause di legittima fuoriuscita dal concordato conseguono la decadenza dagli effetti, anche se limitatamente all'anno in cui la situazione si è modificata e non anche per i precedenti.
In considerazione di quanto suesposto, la tassazione della plusvalenza mediante il concordato preventivo non sarebbe possibile, in quanto, essendosi verificata una causa di legittima fuoriuscita dal concordato preventivo (la società che vende l'unica azienda posseduta sarebbe di fatto in liquidazione), gli effetti sarebbero cessati a far tempo dall'esercizio 2004, in quanto anno in cui la condizione di fuoriuscita si è verificata.
E' evidente, comunque, che trattandosi della data del 31/12, ossia praticamente coincidente con la fine dell'anno, il contribuente potrà valutare autonomamente se interpretare alla lettera tale tesi, o se disattenderla, ritenendo non operante la causa di legittima fuoriuscita, e quindi tassare la plusvalenza in base alle norme del concordato preventivo per il 2004.
Questa eventuale decisione, ovviamente, presuppone che per il 2004 siano stati rispettati i limiti minimi di volume d'affari e di reddito.
marzo 2005
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"...Ritengo che una imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale."
Ezio Vanoni
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