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Esempi di quesiti e pareri
- quesito:
Un contribuente ha ricevuto in data 18/12/2003 avviso di accertamento per non aver dichiarato il reddito di partecipazione in s.n.c. relativo al 1998.
In data 16/04/2004 presenta definizione dell'accertamento a norma dell'art.15, comma 5 della Legge n. 289/2002.
In data 25/11/2004 l'Ufficio notifica un provvedimento di rigetto della definizione in quanto non previsto dalla normativa.
Vi sono possibilitΰ di ricorrere ?
parere Dott. Sciuto:
Al quesito si ritiene di poter dare risposta negativa.
Il rigetto dell'istanza da parte dell'Ufficio θ infatti da ritenere corretto.
In relazione al caso da Lei prospettato, si osserva infatti quanto segue :
1) L'art. 2, comma 47 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 204) ha esteso agli atti relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 l'ambito di applicazione della definizione delle liti potenziali; ciς significa che l'estensione del condono al 2002 riguardava le liti potenziali relative al solo esercizio 2002; tale istituto, e solo questo, trovava applicazione nei confronti degli atti notificati entro il 1° gennaio 2004, per i quali, se atti impugnabili, non fossero scaduti alla stessa data i termini per la proposizione del ricorso e sempre che non fosse stato proposto ricorso giurisdizionale;
2) Per gli atti relativi agli anni precedenti, invece, la proroga disposta dal DL n. 143/03 per la sanatoria delle liti potenziali riguardava solo quelli notificati entro il 1° gennaio 2003.
Alla luce di quanto suesposto, dunque (cfr. anche la circolare n. 7 del 18/2/04, paragrafo 8), non era possibile fruire della definizione agevolata delle liti potenziali nell'ipotesi in cui gli atti impositivi risultavano notificati successivamente al 1° gennaio 2003 e si riferivano ad annualitΰ precedenti il 2002.
L'unica strada possibile, in tale ipotesi, era quella di "sterilizzare" gli effetti dell'atto impositivo aderendo al concordato per gli anni pregressi, all'integrativa semplice ovvero al condono tombale. Ciς in quanto la notifica dei predetti atti, successiva al 1° gennaio 2003, non costituiva causa ostativa all'utilizzo delle citate sanatorie.
gennaio 2005
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"...Ritengo che una imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale."
Ezio Vanoni
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