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Esempi di quesiti e pareri

- quesito: Ho letto le informazioni da lei fornite in relazione alle A.T.I. sul Commercialista Telematico. Mi interessa approfondire i seguenti aspetti. 1) E' determinato legalmente colui che deve fatturare al cliente della ATI (la ATI stessa, il Capo di Gruppo o ciascun partecipante della ATI) o questo dipende dall'accordo concreto di ciascuna ATI? 2) Nel caso che i componenti della ATI fatturino al Capo di Gruppo e questo al cliente della ATI, quali sono le implicazioni legali e fiscali in Italia, essendo il capo di Gruppo un non residente in Italia ? 3) E' obbligatorio avere rappresentante, Codice Identificazione Fiscale o domicilio in Italia? 4) Le fatture dirette dai componenti della ATI al Capo di Gruppo devono avere IVA se sono riferite a consegne in Italia ? 5) In che momento si riscuote l'IVA, sia quella a debito come quella a credito, questo momento coincide con l'obbligo di pagamento ? 6) Le ATI sono soggetti passivi di Imposta della Società in Italia ? 7) Quali obbligazioni formali, contabili e fiscali corrispondono al rappresentante fiscale ? 8) Per coprire le spese che si ripercuotono sul Capo di Gruppo nel realizzare queste gestioni (costituzione e gestioni ulteriori) come possono essere fatturate le stesse ai componenti della ATI ?

parere Dott. Sciuto:
In relazione all'oggetto, si forniscono di seguito le risposte, nello stesso ordine in cui i quesiti sono stati posti. R1) In riferimento all'aspetto "legale" ("E' determinato legalmente……..") cui si fa riferimento nel quesito, è importante premettere fin da subito che, poiché la ATI è una figura giuridica con caratteristiche che la differenziano dalle forme tipiche delle società di capitali e personali, il relativo regime deve essere ricavato dalle elaborazioni della prassi e della giurisprudenza, prima ancora che dalla normativa. La legge n. 584/1977 infatti trascura completamente di disciplinare i rapporti tra le imprese partecipanti all'ATI (esclusi gli aspetti attinenti la rappresentanza, di cui si dirà in seguito), in quanto, del resto, essa ha come scopo esclusivo quello di delineare l'insieme delle garanzie di cui deve disporre la Pubblica Amministrazione, nella sua qualità di appaltante di opere pubbliche. Ciò posto, si rileva che la prassi determina il soggetto tenuto alla fatturazione al cliente della ATI in modo diverso a seconda che la ATI stessa abbia o meno valenza di società di fatto. In dottrina non è mancato chi ha ravvisato la presenza di una società di fatto a seconda della divisibilità o meno delle opere appaltate; in questo senso, è evidente che una riunione di tipo orizzontale sottintenda generalmente un'ipotesi di indivisibilità, perché tutte le imprese svolgono la medesima attività; per contro, una riunione di tipo verticale contempla generalmente un'ipotesi di divisibilità, perché raggruppa imprese di diversa specializzazione a seguito dell'avvenuto scorporo, da parte del committente, di opere che implicitamente sono riconosciute tecnicamente realizzabili con autonomia operativa. Tuttavia, anche nelle riunioni di tipo orizzontale i lavori potrebbero essere di fatto divisibili in tratti o lotti, mentre nelle riunioni di tipo verticale potrebbe rendersi necessaria la creazione di forme di organizzazione comune, che non abbiano rilevanza meramente interna, in relazione alla particolare tipologia dei lavori. In senso contrario a questa tesi, l'Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione Ministeriale del 28/06/1988 prot. 550231, e con la successiva n. 550763 del 16/05/1989, ha avuto modo di affermare che l'elemento determinante va individuato nella circostanza che le imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso, sia nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, continua la risoluzione, assume determinante rilievo la circostanza che l'opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell'opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale. Si richiama l'attenzione sulla estrema delicatezza di tale valutazione, in quanto sono evidenti le conseguenze che potrebbero scaturire dalla mancata considerazione della esistenza di un autonomo soggetto di imposta. Pertanto, ai fini Iva, sono considerate rilevanti le operazioni intercorrenti tra il soggetto collettivo e l'ente appaltante; le imprese mandanti e la capogruppo; le singole imprese partecipanti alla riunione e l'ente appaltante. In tal caso non è riconosciuta soggettività tributaria alla società di fatto (R.M. prot. 384989/1981); nel caso in cui invece le imprese si comportino in modo unitario, l'associazione è considerata autonomo soggetto IVA (R.M. prot. 363406/1986). R2) In tal caso, si ritiene che si vengano a configurare delle distinte operazioni, per cui la normativa applicabile sarà quella ordinaria prevista per le operazioni compiute da/verso un soggetto Ue non residente. Come affermato dall'Amministrazione Finanziaria, le specifiche prestazioni di servizio effettuate dalle imprese associate nei confronti dell'associazione devono comunque essere assoggettate ad IVA (R.M. prot. 550231/1988). R3) Si ritiene che l'obbligo esista solo se la A.T.I. sia un soggetto autonomo, nei termini precisati al punto 1; in caso contrario, ciascun componente opererà in base alle regole generali. Per completezza di esposizione e informazione, si segnala poi come la legge n. 687/1984 abbia ammesso la creazione della figura della società per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, che potrà essere indifferentemente una s.n.c. così come una s.p.a.. R4) Se i soggetti facenti parte del raggruppamento fatturano alla Capogruppo le consegne avvenute in Italia, le operazioni sono per ciò stesso imponibili Iva in base alle regole ordinarie applicabili all'operazione effettuata. R5) L'Iva va riscossa nel momento in cui essa diviene esigibile, nel rispetto delle regole ordinarie previste dalla legge. R6) Con l'ATI non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto, nel senso specificato al punto 1; in tal caso, si applicheranno le norme relative alla società di fatto, di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b) del Tuir. Alla A.T.I. quale società di fatto vanno imputati i costi e ricavi relativi all'esecuzione dei lavori appaltati. Essa è soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all'esecuzione di detti lavori. I redditi prodotti sono invece imputati, ai fini dell'IRES, a ciascuna impresa partecipante, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. R7) Con la costituzione dell'associazione temporanea, le imprese associate restano giuridicamente soggetti distinti; il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza, sicché il rappresentante fiscale assume gli obblighi formali, contabili e fiscali tipici scaturenti da tale contratto. D'altronde, anche se il mandato non prevede il compimento di nessun atto nei confronti di terzi, ed è ricondotto al solo potere di rappresentanza limitato agli atti da compiere nei confronti del committente, è evidente come l'oggetto dello stesso sia invero molto esteso, trattandosi non di un singolo atto ma di una serie indefinita di atti, ciò che consiste in pratica nella gestione di un'impresa, con tutto ciò che ne deriva. In ogni caso, il primo compito della rappresentante è quello di esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, mentre per tutti gli altri atti, se non disposto da patti interni (che generalmente non si usa comprendere nel mandato medesimo), vigono gli articoli del Codice Civile riguardanti il contratto di mandato. R8) Le spese derivanti dalla gestione della Capogruppo potranno essere coperte mediante il classico schema delle fatturazioni reciproche di conguaglio o di compensazione (analogamente a quanto avviene, ad esempio, nei gruppi societari con le cc.dd. spese di regia). Evidentemente, tali operazioni rendono assai difficile negare l'esistenza di un soggetto autonomo di imposta, che l'Amministrazione Finanziaria non avrà difficoltà ad individuare, sia ai fini dell'imposizione diretta, sia ai fini di quella indiretta. Maggio 2004
   

"...Ritengo che una imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale."
Ezio Vanoni

 

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