|
Esempi di quesiti e pareri
- quesito:
Si chiede un parere in merito alla regolarizzazione delle scritture contabili.
Il caso è quello di una ditta individuale che svolge attività immobiliare ed è proprietaria di diversi immobili iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni come beni strumentali.
A seguito dell'adesione al condono tombale per i comparti imposte dirette e Iva, l'impresa intende procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili mediante iscrizione di un costo precedentemente non contabilizzato e relativo ai lavori di costruzione di uno degli immobili la cui abitabilità ed entrata in funzione è intervenuta nel 1997.
Da questo anno è iniziata la locazione dello stesso e sono stati calcolati gli ammortamenti.
Poichè il costo non contabilizzato si riferisce a lavori di realizzazione dell'immobile sostenuti negli anni 1995 / 1996, si ritiene che la loro capitalizzazione non si traduca in una rivalutazione bensì nell'iscrizione di nuove attività, regolarizzabili tramite il versamento dell'imposta sostitutiva del 6% ai sensi dell' art. 14 L. 289/02.
Una conferma sulla scelta proposta si reputa necessaria anche alla luce della circolare 26/E del 6/5/03, la quale non ha esplicitamente affrontato il caso in questione.
La perplessità di procedere in tale senso, nasce anche dal fatto che l'attività che si va ad iscrivere fa parte di una attività costituita da un'opera in corso di esecuzione, completata nel 1997 e non collocata mai tra i beni merce, in quanto qualificata ab origine come bene strumentale.
La soluzione al quesito sarebbe pi facile da individuare se si assimilasse il caso suesposto alla realizzazione di un impianto industriale la cui esecuzione avesse durata ultrannuale.
Ringraziando fin dora per il prezioso contributo fornito, porgo cordiali saluti.
parere Dott. Sciuto:
In relazione al caso da Lei prospettato, si osserva quanto segue :
- l'articolo 14 della legge finanziaria per il 2003, nell'indicare quali attività possono essere iscritte e regolarizzate, fa un semplice e generico riferimento alle "attività in precedenza omesse";
- siffatta formulazione, a ben vedere, avrebbe potuto essere intesa nel senso più ampio, e, se si vuole, più corretto, del termine, stante che l'iscrizione di un'attività è considerabile come omessa sia nel caso di attività iscritta per un valore inferiore a quello effettivo, sia in quello di assoluta mancata iscrizione di attività; al riguardo, è appena il caso di rilevare che, nelle passate edizioni della regolarizzazione delle attività, nessuno ha avuto modo di dubitare a ragion veduta della correttezza di tale tesi;
- l'Amministrazione Finanziaria è ad ogni modo intervenuta affermando (c.m. n. 12) che l'iscrizione di attività omesse deve intendersi riferita all'ipotesi, più restrittiva, di assoluta omissione, e non anche alle ipotesi (tipiche delle rimanenze) di indicazione di un valore inferiore all'effettivo, non essendo ammessa la rivalutazione di un bene già iscritto;
- la successiva tesi dell'Amministrazione contenuta nella recente circolare n. 26 è comunque su questa stessa linea proprio in quanto si riferisce a rimanenze;
Alla luce di quanto suesposto, si ritiene di poter affermare a ragion veduta che se l'attività dell'impresa consiste nella locazione di immobili, e quindi tali beni sono iscritti tra le immobilizzazioni, la sanatoria deve invece ritenersi pienamente applicabile. Ciò in quanto :
- l'omessa capitalizzazione di un costo non indicato precedentemente in bilancio non può essere assimilato alla sottovalutazione di un bene merce;
- si ritiene di concordare assolutamente con la tesi di chi (cfr. l'Esperto Risponde, n. 26, quesito n. 1340) sostiene che, soprattutto nel caso in cui i costi sostenuti negli anni precedenti non sono mai stati contabilizzati, la loro capitalizzazione non si traduca in una rivalutazione, ma in una iscrizione di nuove attività ;
- è poi recente l'orientamento del Ministero, in base al quale nel caso in cui le merci siano state acquistate con regolare fattura e iscritte in contabilità, l'iscrizione di queste ultime come maggiori rimanenze non è ammessa, posto che in tale circostanza, infatti, il contribuente non ha omesso di iscrivere un'attività, ma ha in concreto sottovalutato le rimanenze. Nel caso in cui, invece, le merci non siano state iscritte in contabilità, la regolarizzazione contabile, attraverso l'iscrizione di rimanenze omesse, può essere effettuata.
***
maggio 2003
| |
|
"...Ritengo che una imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale."
Ezio Vanoni
|
|
| info@commercialistatelematico.com |
|
© 1995 - 2005 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
|
|