| Il controllo contabile nelle societa’ cooperative (seconda parte) |
| la legge delega di riforma del diritto societario introduce la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse... (a cura Dott. Marcello Mazza) |
La riforma del diritto societario prevede per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata , che lo svolgimento del “ controllo contabile” avvenga così come configurato dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile. Per le società cooperative, in assenza, nel Titolo VI del codice civile , di una normativa specifica circa il “ controllo contabile” si applicano in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni ( art. 2519 co. 1° ), ovvero le disposizioni sulle società a responsabilità limitata (art.2519 c.c., co.2°). Le società cooperative , a modello s.p.a., nomineranno l’organo responsabile della revisione contabile informando questa scelta in funzione del ricorso o meno , della stessa cooperativa, al mercato del capitale di rischio ( 2° e 3° comma art. 2409- bis c.c.). Nel primo caso l’incarico verrà affidato ad una società di revisione , nel secondo caso potrà essere nominato un collegio sindacale composto da revisori contabili. Le cooperative di ridotte dimensioni , sono escluse dalla normativa sul controllo contabile , se non superano almeno uno dei seguenti parametri: 1) numero dei soci inferiore a 20 ( venti) ; 2) attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro . L’attività di controllo contabile consiste nel: a) verificare , nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verificare se il bilancio di esercizio e , ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Il collegio sindacale o l’organo incaricato del controllo contabile deve riferire, all’assemblea dei soci, sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri , e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione , con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423 quarto comma. La nuova disposizione di cui all’art. 2364 del codice civile prevede che non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato all’assemblea ordinaria dei soci per la sua approvazione. Nello Statuto della cooperativa e possibile prevedere tuttavia un termine maggiore, e comunque non superiore a 180 giorni, quando soccorrono particolari esigenze riguardanti la struttura e l’oggetto della società o quando la società cooperativa è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio gli amministratori devono depositare una copia del bilancio, corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione dell’assemblea dei soci presso l’Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio o spedita al medesimo Ufficio per lettera raccomandata. L’obbligo di deposito del bilancio grava sugli amministratori, tuttavia in caso di omissione da parte di questi ultimi , i sindaci, entro trenta giorni dalla scadenza del termine che viene concesso agli amministratori , devono provvedere in supplenza. Il bilancio di esercizio della società cooperativa può essere dichiarato nullo o annullabile. La nullità del bilancio può essere fatta da rilevare da chiunque vi abbia interesse e/o anche d’Ufficio, nei seguenti casi: · Quando vengono violati i principi di verità, chiarezza e precisione, al punto da non consentire l’ analisi della reale situazione della società; · Quando il bilancio sia incomprensibile a causa della mancata distinzione delle voci di bilancio o per mancanza di analiticità; · Quando nel bilancio non siano contenute le informazioni richieste dalla legge; · Quando nel in bilancio vengono attribuiti valori irragionevoli ad alcune o a tutte le poste contabili. L’ annullamento del bilancio può essere richiesto dai soci assenti , dissenzienti o astenuti, entro tre mesi dalla delibera di approvazione dello stesso a condizione di non aver contribuito alla approvazione del bilancio stesso. L’annullamento può essere richiesto: * Qundo gli amministratori non hanno depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello dell’Assemblea chiamato ad approvarlo il bilancio ed i suoi alle- gati; · Quando i soci non sono messi in grado di prendere visione, presso la sede sociale del bi- lancio e dei suoi allegati; · Quando gli amministratori , almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’ Assem- blea dei soci convocata per approvarlo non trasmettono al Collegio Sindacale ( se presente) il bilancio con allegata la relazione sulla gestione; · Quando , nella redazione del bilancio, non siano stati utilizzati i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del codice civile; Ai sensi dell’art. 2545- septiesdecies , l’autorità di vigilanza con proprio provvedimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale , può sciogliere, senza nomina del liquidatore, le società cooperative che non hanno depositato il bilancio di esercizio per due anni consecutivi, quando non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Se entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di scioglimento nessun creditore o persona interessata inoltra richiesta di nomina di un commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza chiederà al conservatore del registro delle imprese competente la cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo. Gennaio 2006 Dott. Marcello Mazza |
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