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| Zone franche urbane: contributi fiscali dimezzati |
| il nuovo anno porta cattive sorprese per coloro che si sono insediati o si andranno ad insediare nelle 22 zone franche urbane... (Maurizio Villani) |
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Il nuovo anno porta cattive sorprese per coloro che si sono insediati o si andranno ad insediare nelle 22 zone franche urbane, istituite dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 296 del 27/12/2006, dopo l’autorizzazione UE del regime d’aiuto ottenuta con nota C-2009-8126 del 28 ottobre 2009. (vedi ottimo approfondimento sulla materia a cura Dott. Enrico Larocca...)Nella prima stesura normativa, infatti, le piccole microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane potevano sperare di ottenere le seguenti agevolazioni fiscali:
Oggi, invece, con l’art. 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), c.d. decreto mille proroghe, sono state apportate le seguenti, sostanziali modifiche, purtroppo con effetti retroattivi:
In particolare, i contributi previdenziali riguardano le retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione che sarà definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi, l’ammontare è limitato per i primi cinque anni al 60%, per il sesto e settimo anno al 40% e per l’ottavo e nono anno al 20%. Il contributo, inoltre, spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana;
Rimangono, in ogni caso, escluse dal contributo le seguenti imprese operanti nei settori:
Ancora una volta il legislatore fiscale illude i contribuenti con norme agevolative che, nel corso degli anni, vengono modificate in peius (come è accaduto, negli anni scorsi, con i crediti d’imposta investimenti ed occupazione). Per instaurare un corretto rapporto di fiducia con i contribuenti è importante che il fisco la smetta di operare in questo modo, che non certo facilita la ripresa economica delle imprese, ma, anzi, la penalizza fortemente, e con essa la ripresa occupazionale, minando al tempo stesso il principio di affidamento. In attesa che l’auspicata riforma fiscale impedisca i suddetti comportamenti, è importante che i nostri parlamentari si attivino decisamente per modificare il succitato decreto, ripristinando le agevolazioni fiscali IRPEF ed IRAP, altrimenti le zone franche rimarranno una pia illusione. AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it- e-mail avvocato@studiotributariovillani.it |
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