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| Contratti di lavoro: il rinnovo contrattuale per i giornalisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ipotesi di rinnovo per il contratto dei giornalisti; gli aspetti e le novità salienti; stralci dal contratto (Angelo Facchini) |
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Tra Le novità Sono determinati nuovi minimi retributivi (vedi tabella in calce) con decorrenza 1° aprile 2009 e 1° giugno 2010. L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale è cessata dal 31 marzo 2009. Dal contratto: Il valore del minimo tabellare in atto al 31 marzo 2009 per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è incrementato di euro Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti e cadenze: 1° aprile 2009 = Euro 140,00; Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 31 marzo 2009 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati. Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2) per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part-time (art. 36) in atto al 31 marzo 2009 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all'applicazione dell'aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il livello 100 della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale. L'aumento tabellare per la qualifica di redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, sarà pari allo 0,81 dell'aumento tabellare del redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale.
Aumenti periodici di anzianità: ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti per tutta la carriera. Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà: § per i primi tre aumenti periodici, per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda; § per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda. Per il raggiungimento dei tre scatti di anzianità devono essere presi in considerazione gli aumenti periodici maturati al 31 marzo 2009 soggetti al congelamento in cifra fissa. Gli aumenti periodici verranno calcolati sui valori del minimo di stipendio e dell’indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni. La corresponsione dell’aumento è fatta dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza. Gli aumenti periodici al redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale decorreranno dal giorno in cui ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vicedirettore si calcolerà il 20% sul minimo di stipendio del redattore capo. Gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 31 marzo 2009 vengono congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelli maturandi, al raggiungimento dei limiti sopra previsti. I nuovi minimi tabellari con comportano la rivalutazione degli scatti maturati al 31 marzo 2009. Da sottolineare che le Parti hanno stabilito, per il periodo intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010, l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (maturazione del primo, secondo e terzo scatto) è bloccata. Il decorso riprenderà dal 1° marzo Giornalisti redattori e coordinatori di cui all’Allegato N Per le qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale, ovvero con meno di 30 mesi di anzianità professionale, si applicano i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l’indennità di contingenza. Agli aumenti periodici di anzianità si applica la disciplina prevista per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell’anzianità quella maturata in applicazione dell’Allegato N) ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità. Allegato N: Disciplina del lavoro nei giornali elettronici Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica delle situazioni in essere e relative all'Allegato N). Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall'allegato N) l'adeguamento alla disciplina collettiva di cui all'art. 1 del contratto avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere dall'aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica. Minimi di stipendio mensili Per i redattori di cui al punto 7) della lettera a) dell'allegato trovano applicazione a partire dall'aprile 2009 i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all'indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 7) lettera a) dell'indicato allegato vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l'indennità di contingenza. Aumenti periodici di anzianità Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disciplina prevista dall'art. 13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell'anzianità quella maturata in applicazione dell'allegato N) ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità. Lavoro festivo e domenicale Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a partire dall'aprile Indennità redazionale e relativa aggiunta I massimali previsti dall'art. 16 per l'indennità redazionale e relativa aggiunta trovano applicazione per l'intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno Trattamento per infortuni La tutela infortunistica caso morte, o invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti, o i loro aventi causa, a cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento: a) caso di morte euro 92.962,24; b) caso di invalidità permanente euro 108.455,95; c) caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa. L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Secondo gli stessi parametri, l’indennità di cui al precedente punto b) è maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%. Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa. Tabella retributiva
27 Maggio 2009 |
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