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Il Commercialista Telematico



Novità fiscali del 6 aprile 2009: studi di settore: correttivi contro la crisi economica illustrati dalla Commissione degli esperti; paradisi fiscali in tre liste; riciclaggio: segnalazione di operazioni sospette; codice doganale comunitario: slitta l'obbligo per gli operatori economici; prodotti soggetti ad accisa: documento amministrativo di accompagnamento; associazioni sportive dilettanti: sul 5 per mille, entro il 20 aprile l’iscrizione 2009 per via telematica
ICI sulla prima casa: certificazione del mancato gettito; codice doganale comunitario: slitta l'obbligo per gli operatori economici; prodotti soggetti ad accisa: documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo; fisco: dati statistici sulle dichiarazioni presentate nel 2007; reati tributari: la confisca per equivalente non può avere applicazione retroattiva; consolidate le relazioni fiscali tra Italia e Spagna; 5 per mille entro il 20 aprile per via telematica; IACP e agevolazioni IRAP (cuneo fiscale e contributivo); tributi locali: bollo per somme indebitamente trattenute; enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali(Vincenzo D'Andò)

 

 

Indice fisco oggi:

 

1) ICI sulla prima casa: Certificazione del mancato gettito

 

2) Riciclaggio: Segnalazione di operazioni sospette

 

3) Studi di settore: I correttivi contro la crisi economica illustrati dalla Commissione degli esperti

 

4) Paradisi fiscali in tre liste

 

5) Codice doganale comunitario: slitta l'obbligo per gli operatori economici

 

6) Prodotti soggetti ad accisa: Documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo

 

7) Fisco: Dati statistici sulle dichiarazioni presentate nel 2007

 

8) Reati tributari: La confisca per equivalente non può avere applicazione retroattiva

 

9) Consolidate le relazioni fiscali tra Italia e Spagna

 

10) Associazioni sportive dilettanti: Sul 5 per mille, entro il 20 aprile l’iscrizione 2009 per via telematica

 

11) IACP: Possono beneficiare delle agevolazioni IRAP (cuneo fiscale e contributivo)

 

12) Tributi locali: Imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute

 

13) Enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali

 

 

1) ICI sulla prima casa: Certificazione del mancato gettito

In base all’art. 1, commi 5 e 7, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che,  per l’ICI relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale stabiliva un’ulteriore detrazione pari all’ 1,33 per mille della base imponibile, con Decreto del 15.02.2008 è stato approvato il certificato per consentire  ai Comuni di indicare il conseguente minor gettito registrato.

A partire dall’anno 2008, a seguito dell’esenzione dall’ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale, prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito dalla legge 24.07.2008, n. 126, ed alla conseguente abrogazione delle norme relative all’ulteriore detrazione, è stato dato seguito all’intesa raggiunta il 12.06.2008 nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed è stato utilizzato in via provvisoria la medesima certificazione approvata con il decreto del 15.02.2008, per  rimborsare  la minore imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura dei fondi stanziati per l’anno 2008 dal Ministero dell’economia e delle finanze.
E’ poi intervenuto l’art. 77-bis, comma 32, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge 06.08.2008,  n. 133, il quale prevede che, entro il 30 aprile 2009, i Comuni devono trasmettere al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito accertato nell’anno 2008, il cui modello è stato approvato con D.M. del 01.04.2009 .

Per gli adempimenti connessi alla certificazione, il Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo esclusivamente di collaborazione con i Comuni, hanno raccolto ed elaborato alcuni dati riguardanti la situazione dell’ICI relativa all’abitazione principale per l’anno 2007.
Tali dati saranno consultabili  a partire dal giorno 06.04.2009 dai singoli enti interessati, al seguente indirizzo internet della pagina web del Dipartimento delle Finanze:

http://www.finanze.it/export/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/area_riservata_comuni.htm.

In particolare ogni Comune registrato al S.I.A.T.E.L.- Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali - accedendo al sopraindicato indirizzo, potrà conoscere i dati relativi all’abitazione principale per l’anno 2007 provenienti dai modelli F-24, dagli affidatari del servizio di riscossione dell’imposta, da Poste italiane S.p.a., dalle tesorerie comunali, nonché quelli risultanti dalle  certificazioni di cui al decreto 15 febbraio 2008. 

I Comuni non ancora registrati a S.I.A.T.E.L. o con password scaduta devono richiedere l'abilitazione tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.
I suddetti dati costituiscono indicazioni importanti per i Comuni ed al contempo una base conoscitiva di partenza per la compilazione della certificazione per l’anno 2008 da trasmettere entro il 30.04.2009, e potranno essere, inoltre, utilizzati dall'organo di revisione tenuto alla sottoscrizione del certificato e dalla Corte dei conti cui è riservata la verifica degli stessi.

(Dipartimento delle finanze, comunicato del 03.04.2009)

 

 

2) Riciclaggio: Segnalazione di operazioni sospette

Con il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro è stato abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (Decreto del 27.02.2009, pubblicato in G.U. n. 76 del 01.04.2009,).

Inoltre, con un altro Decreto è stato individuato il Consiglio Nazionale del Notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette.

In particolare, viene disposto che il Consiglio Nazionale del Notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, nonché trasmette la segnalazione di

operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria.

(Decreto del 27.02.2009, pubblicato in G.U. n. 77 del 02/04/2009)

 

 

3) Studi di settore: I correttivi contro la crisi economica illustrati dalla Commissione degli esperti

Sono state previste quattro tipologie di intervento per adeguare il software Gerico alla prossima dichiarazione dei redditi:

- Correttivi relativi al costo del carburante e delle materie prime (metalli), tesi a sterilizzare l'effetto dovuto all'incremento del costo del venduto o della produzione di servizi, frutto dell'aumento dei prezzi e non di una maggiore capacità di generare ricavi;

- correttivi specifici, a livello di cluster, per mantenere la rappresentatività in settori (si pensi a quello tessile) in cui l'alterazione delle variabili economiche ha prodotto una contrazione dei margini e una modifica dei modelli organizzativi

- correttivi congiunturali individuali, che interessano tutti gli studi di settore e che hanno lo scopo di adattare la funzione di ricavo in presenza di crisi a livello individuale;

- interventi sugli indicatori di normalità economica, con una rimodulazione dei "valori soglia".

 

 

4) Paradisi fiscali in tre liste

L'Oecd (sulla base delle aspettative del G20) ha pubblicato tre liste, una bianca, una grigia e una nera.

In particolare, in tali liste sono inseriti:

- nella lista bianca, 40 paesi, tra cui l'Italia, rispettosi delle norme in materia fiscale;

- nella lista grigia, 38 paesi che intendono rispettare gli standard dell'Oecd, ma che ancora non si sono adeguati

- nella lista nera 4 paesi (Costarica, Filippine, Uruguay e Malesia) considerati come non collaborativi.

 

 

5) Codice doganale comunitario: slitta l'obbligo per gli operatori economici

Codice doganale comunitario: slitta l'obbligo per gli operatori economici di fornire dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita in formato elettronico alle autorità doganali per le merci in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità.

Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata cui all'art. 1, paragrafo 17, e all'art. 183 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria.

(Regolamento CE n. 273/2009 della Commissione  del 02.04.2009,  pubblicato in G.U. dell’Unione europea del 03.04.2009)

 

 

6) Prodotti soggetti ad accisa: Documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo

Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa va presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE in relazione al progetto EMCS.

I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette saranno presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo dalla suddetta data.

(Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 01.04.2009, prot. 46083/RU)

 

 

7) Fisco: Dati statistici sulle dichiarazioni presentate nel 2007

Il Dipartimento delle Finanze ha messo a disposizione le statistiche sulle dichiarazioni fiscali presentate nel 2007.

Dall’analisi dei dati è emerso che quasi l’80% del totale dei redditi IRPEF proviene da lavoro dipendente e pensioni, vi è una forte crescita delle società aderenti al consolidato IRES e il numero di dichiarazioni IVA presentate ammonta a circa 5,8 milioni.

Viene segnalato un lieve recupero del Meridione riguardo al reddito medio IRPEF e al numero di società di capitali in utile.

IRPEF

Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2007 e relative all’anno d’imposta 2006 mostrano una leggera crescita del numero di contribuenti (circa 10.000 unità) per un totale di 40,752 milioni, un incremento rispetto all’anno precedente del 5,7% del reddito complessivo (per un ammontare totale di 740 miliardi di euro) ed una crescita del 9% dell’imposta netta dichiarata (per un totale di 136,7 miliardi di euro).

Il 25% dei contribuenti non paga imposta a causa del basso reddito e dell’effetto delle deduzioni e delle detrazioni.

Pertanto, l’imposta dichiarata non è distribuita su 40,8 milioni di soggetti ma su poco più di 30 milioni, da cui risulta un importo medio pro capite di 4.480 euro ed un’incidenza dell’imposta netta sul reddito complessivo del 18,4% (nel 2005 era del 17,9%).

Per quanto riguarda il tipo di reddito dichiarato, il 78% è reddito da lavoro dipendente e pensione, il 5,5% sono redditi da partecipazione, il 5,1% redditi di impresa ed il 4,2% redditi da lavoro autonomo.

Tra queste tipologie di reddito, il valore medio dei redditi da lavoro autonomo (36.388 euro) è il più elevato (circa il doppio del reddito complessivo medio), mentre i redditi medi da pensione (13.046 euro) risultano essere i più bassi.

IRES

Le Società di capitali (961.014) sono aumentate di circa il 4,4% rispetto al 2005 e, come negli anni precedenti, sono costituite principalmente da S.r.l. (84,8%).

I due terzi delle società presentano una dimensione medio-piccola o piccolissima, con un totale di componenti positivi del reddito ai fini IRAP minore di 500 mila euro (solo l’1% delle società supera i 50 milioni).

La quota di società con imposta positiva ha raggiunto il 52,4% del totale (circa 503.000), con una crescita del 3,5% rispetto al 2005.

Tali società con reddito positivo sono localizzate principalmente al Nord, anche se la loro quota nel Sud e Isole sul totale nazionale è aumentata dell’1% rispetto al 2005.

Nel 2006 sono inoltre aumentate del 10,4% le società che hanno aderito al consolidato, si tratta per lo più di grandi imprese.

L’opzione per il consolidato è stata esercitata prevalentemente dalle società appartenenti al settore del credito e delle assicurazioni.

La distribuzione dell’imposta è concentrata sulle imprese di dimensioni maggiori: lo 0,8% delle società dichiara il 60% dell’imposta.

Per quanto riguarda il settore di attività economica, il contributo maggiore all’imposta netta deriva dalle imprese appartenenti ai settori dell’industria, del commercio e del credito e assicurazioni.

IVA

Per l’anno d’imposta 2006, circa 5,8 milioni di soggetti hanno presentato la dichiarazione IVA (con un incremento dell’1,8% rispetto alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2005).

Tenuto conto della struttura produttiva del paese, i contribuenti IVA sono prevalentemente persone fisiche (65%).

I due terzi del totale dell’IVA di competenza è dichiarato dai contribuenti con volume d’affari superiore ai 5 milioni di euro (1,1% del totale contribuenti).

Il settore dei servizi, al quale fa capo il 73% dei contribuenti IVA, rappresenta il 72% dell’imposta dichiarata.

Importante il peso del settore energetico in termini d’imposta (più del 10% del totale), rispetto ad un esiguo numero di dichiaranti (circa 10.400).

L’industria contribuisce con poco più del 15% di imposta a fronte di un volume d’affari vicino al 30%.

 

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2006)

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI LAVORATORI AUTONOMI PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO

CLASSI DI
REDDITO COMPLESSIVO
(in euro)

Numero

%

zero

 

 

da 0 a 1.000

1.677

1,56

da 1.000 a 1.500

1.014

0,94

da 1.500 a 2.000

1.174

1,09

da 2.000 a 2.500

1.178

1,09

da 2.500 a 3.000

1.112

1,03

da 3.000 a 3.500

1.051

0,98

da 3.500 a 4.000

1.160

1,08

da 4.000 a 5.000

2.212

2,06

da 5.000 a 6.000

2.355

2,19

da 6.000 a 7.500

3.621

3,37

da 7.500 a 10.000

5.798

5,39

da 10.000 a 15.000

11.100

10,32

da 15.000 a 20.000

10.521

9,78

da 20.000 a 25.000

9.586

8,91

da 25.000 a 29.000

6.847

6,37

da 29.000 a 32.600

5.420

5,04

da 32.600 a 35.000

2.993

2,78

da 35.000 a 40.000

4.897

4,55

da 40.000 a 50.000

6.741

6,27

da 50.000 a 60.000

4.763

4,43

da 60.000 a 70.000

3.960

3,68

da 70.000 a 80.000

3.296

3,07

da 80.000 a 90.000

2.705

2,52

da 90.000 a 100.000

2.176

2,02

da 100.000 a 120.000

2.947

2,74

da 120.000 a 150.000

2.420

2,25

da 150.000 a 200.000

1.858

1,73

oltre 200.000

2.963

2,76

TOTALE

107.545

100,00

 

(Ministero dell’Economia e Finanze, nota del 03.04.2009)

 

 

8) Reati tributari: La confisca per equivalente non può avere applicazione retroattiva

La confisca per equivalente (vale a dire, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto derivante dal reato) ha natura sanzionatoria, e pertanto si applica solo per i reati commessi a partire dal 2008.

Il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno unito).

Da ciò (nonché da una serie di rilievi) ne consegue la manifesta infondatezza della questione, per erroneità del presupposto interpretativo.

(Ordinanza Corte Costituzionale n. 97 del 02.04.2009)

 

 

9) Consolidate le relazioni fiscali tra Italia e Spagna

Si è tenuto il 03.04.2009 a Roma, presso la sede centrale dell’Amministrazione fiscale di Via Cristoforo Colombo, l’incontro tra il direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il responsabile dell’Aeat, l’ente pubblico spagnolo incaricato di provvedere alla gestione, accertamento, riscossione dei tributi erariali e delle dogane.

I temi che sono stati al centro dell’incontro hanno avuto per oggetto le misure volte ad agevolare gli obblighi tributari, le facilitazioni di versamento delle imposte, i nuovi rapporti di collaborazione con i contribuenti di più rilevanti dimensioni e la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Inoltre, si è discusso di prevenzione delle frodi fiscali attraverso lo scambio di informazioni e i controlli e l’assistenza multilaterali.

Infine le due Agenzie hanno illustrato il modello di federalismo fiscale.

Alla luce del buon esito dell’incontro, è statp deciso di procedere ad un progressivo e ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le due Amministrazioni.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 03.042009)

 

 

10) Sul 5 per mille, entro il 20 aprile l’iscrizione 2009 per via telematica

Partita la campagna per l’iscrizione al cinque per mille 2009.

Quest’anno l’Agenzia delle Entrate curerà non solo la predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato, come avvenuto per il passato, ma anche l’elenco per le associazioni sportive dilettantistiche.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno, quindi, iscriversi utilizzando i servizi telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo agli intermediari autorizzati.

Sul sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it, sono disponibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 20.04.2009.

Sono tenuti ad iscriversi anche gli enti presenti negli elenchi degli anni precedenti.

Enti del volontariato

I soggetti che possono proporre la domanda sono le Onlus, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383 del 2000 e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4.12.1997, n. 460.

Le novità per le associazioni sportive dilettantistiche

Da quest’anno anche le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare domanda di iscrizione in uno specifico elenco curato dall’Agenzia.

Le modalità per l’iscrizione telematica e i tempi sono del tutto simili a quelle previste per gli enti del volontariato.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al beneficio sono solo quelle riconosciute dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Altra condizione essenziale per la partecipazione è che svolgano prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni

- avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni

- avviamento alla pratica sportiva in favore di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Dal 28 aprile saranno consultabili sul sito dell’Agenzia gli elenchi del 5 per mille

L’Agenzia delle Entrate formerà, sulla base delle domande di iscrizione trasmesse, esclusivamente in via telematica, l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università sarà curato dal competente Ministero, che acquisirà le domande di iscrizione, anch’esse trasmesse in via telematica.

Per gli enti della ricerca sanitaria, invece, sarà il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a predisporre l’elenco e a trasmetterlo in via telematica all’Amministrazione finanziaria.

I quattro elenchi verranno resi pubblici e saranno consultabili, a partire dal 28.04.2009, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Anche i Comuni, per le attività sociali da essi svolte, possono accedere al beneficio.

I contribuenti possono esprimere la propria preferenza unicamente per il comune di residenza.

Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche: Adempimenti e scadenze

Per correggere gli eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche occorre rivolgersi, entro il 05.05.2009, alle competenti direzioni regionali.

L’11 maggio successivo, sarà pubblicata una nuova versione aggiornata degli elenchi con le correzioni effettuate.

Gli enti del volontariato iscritti devono spedire, con raccomandata con ricevuta di ritorno, obbligatoriamente entro il 30.06.2009, una dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia, attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ente e corredata da copia del documento di riconoscimento, va trasmessa alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono anch’esse redigere analoga dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia, attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ente e corredata da copia del documento di riconoscimento va indirizzata all’Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito si trova la sede dell’associazione.

Tra le novità di quest’anno, viene segnalato, inoltre, che per agevolare la predisposizione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione, che va completato a cura del rappresentante legale dell’ente.

Viene confermato anche per il 2009, per tutte le tipologie di beneficiari, l’obbligo di redazione – entro un anno dalla ricezione delle somme – di un apposito rendiconto, dal quale dovrà risultare l’effettiva destinazione degli importi assegnati.

Soggetti ammessi al beneficio

Per l’anno finanziario 2009 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

a) Enti del volontariato:

ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460);

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383);

associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche

Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

In base ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall’articolo 63 bis, comma 6, del D.L. 25.06.2008, n. 112, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2009 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono sin d'ora presentare la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando il relativo software (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello (pure disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

La domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20.04.2009.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

Scadenze del 5 per mille 2009 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

 

ENTI DEL VOLONTARITO

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Presentazione domanda d’iscrizione

20 aprile 2009

20 aprile 2009

Pubblicazione elenco provvisorio

28 aprile 2009

28 aprile 2009

Richiesta correzione domande

5 maggio 2009

5 maggio 2009

Pubblicazione elenco aggiornato

11 maggio 2009

11 maggio 2009

Pubblicazione dichiarazione sostitutiva

30 giugno 2009 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia

30 giugno 2009 agli Uffici territoriali del CONI

 

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 03.042009)

 

 

11) IACP: Possono beneficiare delle agevolazioni IRAP (cuneo fiscale e contributivo)

Gli IACP sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni IRAP relative al cuneo fiscale e contributivo.

L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la tesi sul riconoscimento della soggettività passiva IRAP degli IACP ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, e non ai sensi della successiva lettera e-bis, la quale è diretta a ricomprendere le sole pubbliche amministrazioni non rientranti nella precedente lettera a) tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Qualora gli Istituti non abbiano fruito delle predette deduzioni nel primo periodo di applicazione delle stesse (periodo d’imposta in corso al 01.02.2007, così come previsto dall’art. 1, comma 267, della legge finanziaria 2007), potranno presentare una dichiarazione integrativa sempreché siano ancora nei termini prescritti dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello considerato.

Nell’ipotesi diversa in cui non sia più consentita la presentazione di una dichiarazione correttiva per decorrenza dei termini decadenziali, sarà possibile recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data di effettuazione del versamento (sul punto si vedano le precisazioni contenute nella risoluzione del n. 459/2008).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 94/E del 03.04.2009)

 

 

12) Tributi locali: Imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute

Non è dovuta l’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate per il rimborso di tributi locali indebitamente trattenuti e poi restituiti al contribuente, come nel caso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 95/E del 03.04.2009)

 

 

13) Enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali

Un contratto di finanziamento a favore di un ente pubblico non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali delle tasse sulle concessioni governative, soltanto se il predetto organismo è stato istituito per il perseguimento e l’esercizio esclusivo di funzioni statali.

Pertanto, per evitare l’imposta sostitutiva l’unica attività dell’organismo deve essere l’adempimento di funzioni statali.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 96/E del 03.04.2009)

 

 

A cura di Vincenzo D’Andò

 

 



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