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| Quando deve essere presentata la denuncia TARSU e in caso di locali commerciali chi è obbligato a presentare la domanda? |
| il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, sulla finanza locale, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Accanto alla Tarsu, tuttora applicata ancora da una buona parte dei Comuni italiani, vede successivamente la luce la nuova disciplina della Tariffa di igiene ambientale, TIA... (Federico Gavioli) |
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 , sulla finanza locale, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1° gennaio 1994. Accanto alla Tarsu, tutt’ora applicata ancora da una buona parte dei Comuni italiani, vede successivamente la luce la nuova disciplina della Tariffa di igiene ambientale, TIA, istituita dall’art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, applicata da altri Comuni (per il momento si tralasciano le novità previste dal Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ancora non a pieno regime). Si premette che i Comuni svolgono, in regime di privativa sul loro territorio, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni; per tale servizio istituiscono una tassa annuale, che è disciplinata con regolamento da applicare in base a tariffa. Ai sensi dell’articolo 70 del D.Lgs. 507/1993 i soggetti di cui all'art. 63 (i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa) dello stesso decreto legislativo , sono obbligati a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, una denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali o “scaricabile” dal sito internet del Comune. Il comma 3 dell’art. 63, del D.Lgs.507/1993, prevede che “nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. Il gestore o amministratore dei predetti immobili è, dunque, tenuto soltanto al mero versamento della tassa, mentre l’obbligo della denuncia ed ogni altro adempimento restano a carico dell’occupante o del detentore, che resta l’unico soggetto passivo dal momento che occupa o detiene l’immobile. Questo è l’orientamento risultante dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 22/06/1994, n. 95/E, secondo la quale, nel caso di centri commerciali integrati o di multiproprietà, il gestore o l'amministratore è dichiarato per legge responsabile del solo versamento del tributo con le relative conseguenze, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 prevedono una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. La scelta del contribuente di non presentare, per un'annualità di imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con conseguente applicazione della sanzione comminata a norma dell'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993. In tale ipotesi si tratterà di verificare, sulla base di un accertamento di fatto, se ci si trovi di fronte a una infedeltà della dichiarazione o ad una omessa denuncia di variazione. |
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