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Il Commercialista Telematico



Quando deve essere presentata la denuncia TARSU e in caso di locali commerciali chi è obbligato a presentare la domanda?
il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, sulla finanza locale, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Accanto alla Tarsu, tuttora applicata ancora da una buona parte dei Comuni italiani, vede successivamente la luce la nuova disciplina della Tariffa di igiene ambientale, TIA... (Federico Gavioli)

Il  D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 , sulla finanza locale, disciplina  la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto  dal 1° gennaio 1994.  Accanto alla Tarsu,  tutt’ora applicata ancora da una buona  parte dei Comuni italiani, vede successivamente la luce la nuova disciplina  della  Tariffa  di  igiene ambientale, TIA, istituita dall’art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,  n.  22, applicata da altri Comuni (per il momento si tralasciano le novità previste dal Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ancora non a pieno regime). Si premette che i Comuni svolgono, in regime di privativa sul loro territorio, il servizio di raccolta  dei rifiuti solidi urbani interni; per tale servizio istituiscono una tassa annuale, che è disciplinata con regolamento da applicare in base a tariffa.

Ai sensi dell’articolo 70  del D.Lgs.  507/1993 i soggetti di cui all'art. 63 (i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa) dello stesso decreto legislativo ,  sono obbligati  a presentare   entro  il  20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,  una denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia  è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso  messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali o “scaricabile” dal sito internet del Comune.

Il comma 3 dell’art. 63, del D.Lgs.507/1993,  prevede che “nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. Il gestore o amministratore dei predetti immobili è, dunque, tenuto soltanto al mero versamento della tassa, mentre l’obbligo della denuncia ed ogni altro adempimento restano a carico dell’occupante o del detentore, che resta l’unico soggetto passivo dal momento che occupa o detiene l’immobile. Questo è l’orientamento risultante dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 22/06/1994, n. 95/E, secondo la quale, nel caso di centri commerciali integrati o di multiproprietà, il gestore o l'amministratore è dichiarato per legge responsabile del solo versamento del tributo con le relative conseguenze, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

La denuncia ha effetto anche per gli  anni  successivi,  qualora  le condizioni di  tassabilità  siano  rimaste  invariate.  In  caso  contrario l'utente è tenuto a  denunciare,  nelle  medesime  forme,  ogni  variazione relativa ai locali  ed  aree,  alla  loro  superficie  e  destinazione  che comporti  un  maggior  ammontare   della   tassa   o   comunque   influisca sull'applicazione e  riscossione  del  tributo  in  relazione  ai  dati  da indicare nella denuncia. Le  disposizioni  di cui al D.Lgs. n. 507/1993 prevedono una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le  sole  variazioni  intervenute successivamente alla presentazione  della  dichiarazione  originaria  senza dover rinnovare la propria dichiarazione  anno  per  anno.  La  scelta  del contribuente di non presentare, per un'annualità di imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della  dichiarazione  originaria.  Siffatto  meccanismo  non  esclude   che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata  in  un  anno  successivo  al primo, con  conseguente  applicazione  della  sanzione  comminata  a  norma dell'art. 76 del D.Lgs.  n.  507/1993.  In  tale  ipotesi  si  tratterà  di verificare, sulla base di un accertamento di  fatto,  se  ci  si  trovi  di fronte a una infedeltà della dichiarazione o  ad  una  omessa  denuncia  di variazione.

 

Federico Gavioli

2 marzo 2009

 



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