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Il Commercialista Telematico



Rinnovi contrattuali: Fotoincisori
il rinnovo del contratto dei dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile (Angelo Facchini)

Il 23 gennaio 2009, tra le organizzazioni rappresentative del settore si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile. Si espongono le variazioni salienti.

 

Decorrenza e durata

Per la parte economica il contratto ha valenza dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010; per la parte normativa fino al 31 marzo 2012.

 

Retribuzioni

I nuovi minimi contrattuali sono i seguenti:

 

Livelli

Minimi al 01/11/2008

Minimi al 01/04/2009

Minimi al 01/11/2009

6

1.556,01

1.600,27

1.631,18

5

1.465,00

1.497,19

1.525,77

4

1.324,71

1.353,71

1.380,21

3

1.232,99

1.258,95

1.282,54

2

1.151,66

1.173,46

1.193,40

1

1.090,04

1.110,81

1.129,08

Dal 1° novembre 2008, il minimo contrattuale è comprensivo dell’ex indennità di contingenza e dell’Edr ex Ai 31.7.1992 (10,33 euro).

 

Una tantum

Nel mese di febbraio 2009 è prevista l’erogazione dell’importo una tantum di euro 255,50 lordi; la somma spetta ai lavoratori in forza alla data del 25 novembre 2008. Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile/31 ottobre 2008 con riduzione proporzionale per i casi di:

§        servizio militare;

§        aspettativa;

§        congedo parentale;

§        cassa integrazione guadagni a zero ore.

L’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

 

Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore è elevato all’1,20%. E’ opzionale, ed a scelta del lavoratore il versamento di un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2009 sono convenuti i seguenti punti:

§        facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;

§        iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;

§        consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione.

 

Premio di produzione

A far data dal 1° luglio 2004, il premio di produzione di cui all’accordo del 9 gennaio

1984 è congelato in cifra fissa nel valore individuale aziendalmente corrisposto alla data del 30 giugno 2004 per i lavoratori in forza a tale data. Per i lavoratori assunti dopo tale data, che già percepivano tali premi nel precedente rapporto di lavoro, verranno interamente corrisposti dal momento dell’assunzione i seguenti valori:

 

Livelli

Importo annuo

6

1.329,29

5

1.164,72

4

1.016,69

3

917,37

2

863,88

1

779,31

 

Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente ad eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell’azienda di destinazione. Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tali premi nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate nella sopra riportata tabella con la seguente gradualità:

 

Periodo valore

Percentuale annua

Primi 6 mesi

Zero

Dal 7° al 12°

20%

Dal 13° al 18°

40%

Dal 19° al 24°

60%

Dal 25° al 30°

80%

Dal 31° mese

100%

 

Contratto a tempo parziale: clausole flessibili ed elastiche

È facoltà delle parti apporre, al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa. Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 gg. e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Se la variazione della collocazione temporale della prestazione è richiesta dallo stesso lavoratore, questi non avrà diritto alla compensazione. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale.

 

Apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

 

Il contratto può essere instaurato per le seguenti categorie di lavoratori:

§        operai

§        intermedi

§        impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni.

Gli apprendisti con destinazione finale al 2° o 2° livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

 

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

 

Livelli

Durata in mesi

Mesi I periodo

Mesi II periodo

Mesi III periodo

6

72

20

20

32

5

66

20

20

26

4

60

18

18

24

3

54

16

16

22

2

42

14

14

14

E’ prevista una riduzione fino a 6 mesi, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, per i lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.

 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda se riguarda le stesse mansioni, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.

 

L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

1.     nel primo periodo di apprendistato professionalizzante due livelli sotto quello di destinazione finale;

2.     nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale;

3.     nel terzo periodo inquadramento al livello di destinazione finale.

 

Il trattamento di malattia: all’apprendista operaio, nei limiti del periodo di comporto, spetta un’integrazione dell’indennità di malattia a carico dell’Inps pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 65 per il lavoratore operaio; all’apprendista impiegato un’integrazione dell’indennità di malattia erogata dall’Inps pari al trattamento economico complessivo previsto dall’art. 70 per il lavoratore impiegato.

 

Ai fini del conseguimento della qualifica sono necessarie alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.

 

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

 

Angelo Facchini

11 Febbraio 2009



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