| Il giudicato societario vincola il reddito del socio |
| l'Amministrazione finanziaria deve notificare l'avviso di accertamento unitario anche ai singoli soci o associati, e tale estensione della notifica è nell'interesse della medesima Amministrazione, in quanto semplifica il contenzioso e le successive procedure di accertamento... |
Il suo accertamento, per E il giudice ha “il dovere di conformarsi alla regula iuris già formatasi sulla res iudicanda, quand'anche essa risulti da diverso giudizio intercorso tra le stesse parti o tra parti parzialmente diverse, purché risulti certo o presumibile in misura assimilabile al certo la conoscenza del diverso giudizio avente carattere pregiudicante rispetto a quello in atto”. Per Nel caso di specie, “tra il reddito Irpef del socio e quello della società sussiste un rapporto di consequenzialità necessaria, in considerazione del fatto che l'accertamento del volume di reddito della società costituisce il presupposto del maggiore accertamento del reddito (di partecipazione) dei soci (art. 5 del Tuir)”. Riflessioni L’interessante questione (cfr. Buscema Il Fisco n. 33/2005, pag. 12942) va oggi letta alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - Sent. n. 14815 del 19 febbraio 2008 (dep. il 4 giugno 2008). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tra società di persone e singoli soci “ricorra una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario ed originario, la cui violazione comporta la nullità ab imis del rapporto processuale, che assorbe ogni possibile questione relativa alla successiva applicazione di altre norme che disciplinano i rapporti tra procedimenti connessi (sospensione ex art. 295 c.p.c.), salvo quella sulla riunione dei ricorsi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. Come affermato dalla migliore dottrina (1) sul piano processuale, per le Sezioni Unite le vicende processuali che coinvolgono le società di persone ed i singoli soci debbono necessariamente informarsi al seguente principio: l’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte della società (in persona del legale rappresentante) o di un singolo socio postula che il giudizio sia necessariamente collettivo ovverosia che coinvolga tutti i soggetti interessati. Conseguentemente, qualora dinnanzi allo stesso giudice siano pendenti le controversie instaurate dagli altri soci (aventi ad oggetto il medesimo reddito di partecipazione) il giudice di merito dovrà necessariamente procedere alla riunione dei procedimenti (art. 29 del D.Lgs. n. 546/92). Diversamente, se un solo socio ha impugnato e gli altri siano rimasti inermi rispetto all’avviso di accertamento loro notificato, il giudice di merito dovrà procedere all’integrazione del contraddittorio con questi ultimi (art. 14 del D.Lgs. n. 546/92); Oltreché sul piano prettamente processuale, la sentenza affronta il tema di merito ovvero affronta la questione dell’avviso di accertamento unico ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “l'attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci: a) unica è la materia imponibile, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell'imposta locale, rispetto al carattere personale dell'imposta statale; b) unico è il risultato dell'accertamento, sia che lo si consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenza dell'accertamento societario. La norma non impone che all'attività di accertamento segua necessariamente la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati. Ragioni di buon andamento (inteso come economia e proficuità dell'azione amministrativa) e di imparzialità della pubblica amministrazione e di pari trattamento dei contribuenti (artt. 3 e 97 Cost.), fanno ritenere, però, che sarebbe buona regola ottimizzare gli effetti dell'impegno profuso nella attività, di accertamento, notificando i conseguenti avvisi a tutti i destinatari naturali e necessari, società e soci. A parte la considerazione che, come si dirà, l'eventuale giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nei confronti del socio chiamato in giudizio come litisconsorte necessario, potrà essere eseguito soltanto se quel socio è stato destinatario del relativo avviso di accertamento (prodromico a qualsiasi atto di esecuzione). La stessa amministrazione finanziaria, del resto,….rileva che pur non essendo espressamente prescritto un obbligo specifico in tal senso ... l'Amministrazione finanziaria deve notificare l'avviso di accertamento unitario anche ai singoli soci o associati, e tale estensione della notifica è nell'interesse della medesima Amministrazione, in quanto semplifica il contenzioso e le successive procedure di accertamento. Questa risoluzione, nel vigore della disciplina del contenzioso tributario abrogata (D.P.R. n. 636 del 1972, che, come già è stato rilevato, non conteneva una disciplina autonoma della figura del litisconsorzio necessario) è stata intesa come espressione del principio secondo cui non si possono estendere al socio gli effetti di un atto relativo alla società, se non coinvolgendolo direttamente nel relativo procedimento, mediante notifica dello stesso, confondendo il piano processuale con quello sostanziale del rapporto tributario. In realtà, osserva il Collegio, l'obbligo dell'accertamento unitario è conseguenza della configurazione di un rapporto tributario sostanzialmente unico con pluralità di soggetti passivi, che trova poi la sua corretta collocazione processuale nell'ambito dell'istituto del litisconsorzio necessario originario”. Di tutto ciò sarebbe ora che l’Amministrazione finanziaria ne prendesse atto, modificando la procedura, per consentire l’emissione di un unico atto (così come peraltro prevede il legislatore dal lontano 1973 – art. 40 del D.P.R. n.600/73 - ), valevole sia per la società che per i soci, con buona pace di trent’anni di contenzioso.
Il Commercialista Telematico 2 settembre 2008 NOTE
(1) Cfr. ANTICO-FARINA, Accertamento a soci e società di persone: posta fine alla lunga querelle interpretativa sulla necessità del litisconsorzio, in “ Finanza&Fisco”, n. 26/2008, pag. 2186 |
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