| Contratti Collettivi: rinnovo per PORTIERI E CUSTODI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stralcio del Contratto approvato il 21 aprile 2008
(a cura Angelo Facchini) |
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Il 21 aprile 2008 tra TABELLA A: salario conglobato
TABELLA B: salario conglobato
TABELLA C: salario conglobato
Le retribuzioni corrispondenti al profilo professionale C4) 1° impiego, sono dovute all’impiegato d’ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio. TABELLA D: salario conglobato
Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, e moltiplicati per le ore da retribuire. Indennità: rideterminati gli importi da erogare alle stesse scadenze di cui sopra, delle varie indennità supplementari a carattere continuativo riconosciute ai lavoratori come: le indennità per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5, le indennità per ogni ascensore o montacarichi, per ogni scala oltre la prima, le indennità di pulizia scale per ogni piano a partire dal 6° compreso, ecc. Previste indennità sostitutive o rimborsi da corrispondere in caso di mancato godimento dell’alloggio gratuito, dell’energia elettrica nella misura di 40 kwh mensili, dell’acqua nell’alloggio nella misura di 120 mc annui, del riscaldamento dell’alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale. Scatti di anzianità:
Una tantum: dalla data di entrata in vigore del presente contratto cesserà la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. A copertura del periodo 1° gennaio 2007 – 31 marzo 2008, è corrisposto un importo una tantum, non utile per alcun istituto contrattuale (compreso il Tfr), nelle misure indicate:
Tali misure: verranno proporzionalmente ragguagliate per i lavoratori a tempo parziale e per quelli con profili professionali B), con rapporto di lavoro ad orario inferiore al massimo indicato al precedente art. 57; saranno diminuite di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. L’una tantum sarà assoggettata per i 13/16 a tassazione separata. Previdenza complementare: il fondo di riferimento per la previdenza complementare è il Fonte (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario). Le quote di adesione per i lavoratori che volontariamente aderiscono sono: § un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del Tfr a carico del lavoratore; § 0,55% fino al 31.5.2009; 1,05% dall’1.6.2009 al 31.5.2010; 1,55% dall’1.6.2010 della retribuzione utile per il computo del Tfr a carico del datore di lavoro. All’atto dell’iscrizione è dovuta una quota, non utile ai fini pensionistici, pari €. 15,50, di cui €.11,88 a carico del datore di lavoro ed €. 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del Tfr maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo. Oggetto del contratto anche: il periodo di prova, il contratto di apprendistato professionalizzante, il contratto a termine, il contratto di lavoro ripartito, il lavoro notturno continuativo, il lavoro straordinario e festivo, i contratti di somministrazione, l’orario di lavoro settimanale e giornaliero, il lavoro a turni, le festività, le ferie, il riposo settimanale, i permessi e i congedi, il trattamento di malattia, il trattamento di maternità. 7 luglio 2008 |
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