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Il Commercialista Telematico



Contratti Collettivi: rinnovo per PORTIERI E CUSTODI
stralcio del Contratto approvato il 21 aprile 2008 (a cura Angelo Facchini)

Il 21 aprile 2008 tra la Confedilizia e le Organizzazioni sociali sindacali è stato  stipulato il CCNL per Portieri e Custodi di fabbricati. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2008, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 2010 sia per la parte normativa sia per quella economica. Di seguito si espongono le tabelle di retribuzioni spettanti:

 

TABELLA A: salario conglobato

 

Minimi dal 01/04/008

Minimi dal 01/01/2009

Minimi dal 01/01/2010

Minimi dal 01/06/2010

Portieri A3 – A4

1.001,73

1.027,40

1.051,61

1.067,76

Portieri  A1- A2 – A5

913,83

937,30

959,43

974,20

Portieri A6 – A7

958,74

982,96

1.005,80

1.021,04

Portieri A8 – A9

1.004,37

1.029,73

1.053,64

1.069,59

 

TABELLA B: salario conglobato

 

Minimi dal 01/04/008

Minimi dal 01/01/2009

Minimi dal 01/01/2010

Minimi dal 01/06/2010

Portieri B1

1.117,12

1.146,99

1.172,94

1.191,97

Portieri  B2

1.062,50

1.090,06

1.116,04

1.133,38

Portieri B3

1.061,46

1.088,17

1.114,12

1.131,42

Portieri B4

988,40

1.013,78

1.038,00

1.053,57

Portieri B5

930,99

954,96

977,45

993,02

 

TABELLA C: salario conglobato

 

Minimi dal 01/04/008

Minimi dal 01/01/2009

Minimi dal 01/01/2010

Minimi dal 01/06/2010

Portieri C1

1.645,38

1.688,00

1.728,19

1.755,01

Portieri  C2

1.509,36

1.548,34

1.585,16

1.609,70

Portieri C3

1.322,25

1.356,93

1.388,54

1.410,01

Portieri C4

1.113,90

1.142,56

1.169,66

1.187,71

Portieri C4 1° impiego primi 12 mesi

 

954,26

 

978,12

 

1.000,61

 

1.015,62

 

Le retribuzioni corrispondenti al profilo professionale C4) 1° impiego, sono dovute all’impiegato d’ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio.

 

TABELLA D: salario conglobato

 

Minimi dal 01/04/008

Minimi dal 01/01/2009

Minimi dal 01/01/2010

Minimi dal 01/06/2010

Portieri D1

1.062,32

1.089,13

1.114,41

1.131,28

 

Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, e moltiplicati per le ore da retribuire.

 

Indennità: rideterminati gli importi da erogare alle stesse scadenze di cui sopra, delle varie indennità supplementari a carattere continuativo riconosciute ai lavoratori come: le indennità per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5, le indennità per ogni ascensore o montacarichi, per ogni scala oltre la prima, le indennità di pulizia scale per ogni piano a partire dal 6° compreso, ecc. Previste indennità sostitutive o rimborsi da corrispondere in caso di mancato godimento dell’alloggio gratuito, dell’energia elettrica nella misura di 40 kwh mensili, dell’acqua nell’alloggio nella misura di 120 mc annui, del riscaldamento dell’alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale.

 

Scatti di anzianità:

 

 

Numero scatti

Importo

Categoria A

12 trimestrali

10 €. cadauno

 

Categoria B

 

12 trimestrali

B1

€. 17,30

B2 e B3

€. 15,57

B4

€. 13,84

B5

€. 10,38

 

Categoria C

 

12 trimestrali

C1

€. 23,33

C2

€. 20,00

C3

€. 16,67

C4

€. 13,33

Categoria D

12 trimestrali

10 €. cadauno

 

Una tantum: dalla data di entrata in vigore del presente contratto cesserà la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. A copertura del periodo 1° gennaio 2007 – 31 marzo 2008, è corrisposto un importo una tantum, non utile per alcun istituto contrattuale (compreso il Tfr), nelle misure indicate:

 

A3 – A4

360,00

 

A1 – A2 – A5

360,00

 

B1

2,08

Per ogni ora di lavoro

B2

2,08

Per ogni ora di lavoro

B3

2,08

Per ogni ora di lavoro

B4

2,08

Per ogni ora di lavoro

B5

2,08

Per ogni ora di lavoro

C1

360,00

 

C2

360,00

 

C3

360,00

 

C4

360,00

 

C4 1° impiego

360,00

 

D1

360,00

 

 

Tali misure: verranno proporzionalmente ragguagliate per i lavoratori a tempo parziale e per quelli con profili professionali B), con rapporto di lavoro ad orario inferiore al massimo indicato al precedente art. 57; saranno diminuite di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

L’una tantum sarà assoggettata per i 13/16 a tassazione separata.

 

Previdenza complementare: il fondo di riferimento per la previdenza complementare è il Fonte (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario). Le quote di adesione per i lavoratori che volontariamente aderiscono sono:

§        un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione  utile per il computo del Tfr a carico del lavoratore;

§        0,55% fino al 31.5.2009; 1,05% dall’1.6.2009 al 31.5.2010; 1,55% dall’1.6.2010 della retribuzione utile per il computo del Tfr a carico del datore di lavoro.

All’atto dell’iscrizione è dovuta una quota, non utile ai fini pensionistici, pari €. 15,50, di cui €.11,88 a carico del datore di lavoro ed €. 3,62  a carico del lavoratore.

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del Tfr maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.

 

Oggetto del contratto anche: il periodo di prova, il contratto di apprendistato professionalizzante, il contratto a termine, il contratto di lavoro ripartito, il lavoro notturno continuativo, il lavoro straordinario e festivo, i contratti di somministrazione, l’orario di lavoro settimanale e giornaliero, il lavoro a turni, le festività, le ferie, il riposo settimanale, i permessi e i congedi, il trattamento di malattia, il trattamento di maternità.

 

7 luglio 2008



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