| Manovra estiva 2008: l’interesse del ricorrente ufficio alla definizione nel merito dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale |
| se entro sei mesi gli Uffici non depositano presso la segreteria della Commissione tributaria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse i relativi processi si estinguono di diritto (Angelo Buscema) |
Novella : D.L. 25 giugno 2008 n. 112 L’articolo 55 del decreto legge 25 Giugno 2008 N. 112 così recita in tema di accelerazione del contenzioso tributario: “Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1), per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. Orbene, trattasi di una norma di accelerazione dei processi di natura tributaria. Infatti è previsto che per i processi pendenti (2) per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore della presente norma, gli uffici depositano presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. Nel caso in cui manca tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. Apposita dichiarazione dell’ufficio di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio La forma dell’apposita dichiarazione dell’ufficio di persistenza dell’ interesse alla definizione del giudizio è quella scritta. La dichiarazione de qua non può essere sottoposta a condizioni o riserve; essa non è efficace se contiene riserve o condizioni. Presupposto logico della dichiarazione de qua è che il processo non sia ancora cessato ovvero che non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione. Oggetto della apposita dichiarazione dell’ufficio di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio è l'intero ricorso mentre la rinuncia ad uno o più motivi di “gravame” implica solo il mutamento di quest'ultimo e non l'estinzione del processo. La mancata dichiarazione dell’ufficio di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio impedisce che il processo tributario innanzi alla CTC pervenga alla sua conclusione naturale che è la sentenza di merito finale. Soggetto legittimato alla presentazione della citata dichiarazione è l’ufficio ricorrente (principale); è giusto investire il ricorrente del potere di estinguere il processo poiché il processo innanzi alla CTC si instaurava mediante la proposizione del ricorso: l'utilizzazione del mezzo di impugnazione non incide sul diritto al non proseguimento del processo. Il ricorrente ufficio è stato inciso negativamente in virtù della totale o parziale soccombenza disposta dalla sentenza di secondo grado. Giova, peraltro, precisare che, poiché la pronuncia impugnata è favorevole al contribuente, quest'ultimo non ha alcun interesse ad opporsi alla estinzione di diritto del processo; infatti, con la prosecuzione del giudizio ossia con la pronuncia di merito il contribuente non potrà ottenere nulla più di quanto ottiene con l’estinzione di diritto; manca, in tal caso, un'utilità giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo atteso che a nulla rileva una qualsiasi utilità di fatto. L'effetto principale dell’estinzione di diritto, che è dichiarata dal giudice tributario con un atto, avente valenza meramente processuale, è che la sentenza impugnata resta efficace poiché l'estinzione ai sensi dell'art. 338 del codice di procedura civile (3) fa sopravvivere e fa passare in giudicato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado. Altro effetto è che il rinunciante ufficio non deve sopportare le spese del giudizio del contribuente (esempio: carta bollata, diritti di segreteria); le spese del giudizio vanno poste a carico della parte che le ha sopportate. Non è superfluo sottolineare che Occorrerà, peraltro, di volta in volta, per ogni singola fattispecie, da parte dell’ufficio valutare l’opportunità e l’interesse alla presentazione dell’apposita dichiarazione di persistenza dell’ interesse alla definizione del giudizio (si pensi a quei filoni di controversie in cui sussiste una prassi amministrativa o delle istruzioni operative di abbandono secondo le modalità di rito delle controversie ovvero sussiste una sfavorevole e consolidata giurisprudenza ). Tale norma non è arbitraria e non lede, altresì valori o principi costituzionali quali la solidarietà, l’eguaglianza, il diritto alla difesa, l’autonomia della funzione giurisdizionale, l’affidamento o certezza dei rapporti tributari, l’effettività della tutela giurisdizionale, la capacità contributiva. I limiti al legislatore ordinario sono stati individuati dalla Consulta (vd. sentenza n. 525 del 2000) nella salvaguardia di norme costituzionali (sentenze n. 311/95 e n. 397/94); tra questi, i principi generali di ragionevolezza, razionalità e di uguaglianza, nella tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Non è stato frustrato l’affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell’ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali. La scelta operata appare, inoltre, coerente con l'esigenza della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La scelta operata dalla citata norma risponde ad esigenze di razionalità ed economia processuale, poiché la durata del processo non si deve risolvere in un sacrificio sostanziale del contribuente vittorioso. E’ tollerabile, alla luce di quanto sopra esposto, che ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione al contribuente, in presenza dell’estinzione di diritto, in virtù dell’assenza della dichiarazione di “riassunzione” dell’ufficio, non sia riconosciuta la possibilità di esporre le proprie ragioni al giudice, così da poter influire sulla formazione del suo convincimento e, pertanto, sul provvedimento decisorio. Dott. Angelo Buscema 19 Luglio 2008 ******************* NOTE 1) L. 24 dicembre 2007, n. 244. (S.O. n. 285/L alla Gazz. Uff. n. 300 del 28 dicembre 2007) - Art. 1 351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso 352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. 353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992. 354. Per l’attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da (2) Le controversie pendenti in centrale per lo riguardano il diritto al rimborso del contribuente (es. indennità concesse per illegittimo licenziamento anteriormente all’entrata in vigore del Tuir; la retroattività della nuova normativa del tuir; agevolazioni tributarie per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, rimborso per redditi tassati all’estero ; Indennità di trasferimento, di sistemazione e diarie giornaliere – Disciplina ante 1998 – Tassabilità; Imposta di registro – Esenzioni ed agevolazioni – Prima casa; Tassabilità del premio di fedeltà; tassabilità delle somme da alienazione di immobili reinvestite in titoli di Stato negli ultimi sei mesi del de cuius ; agevolazioni fiscali previste ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 601 del 1973; legittimità dell’’accertamento condotto con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c) e d), del D.P.R. n. 600 del 1973, qualora le scritture contabili non siano state sottoposte alle vidimazioni annualmente previste; utili non contabilizzati per le società a ristretta base sociale ;; contratti di locazione di immobili urbani, stipulati da una società,tassabili con l’imposta proporzionale di registro, ; in tema di Iva la presunzione di cessione posta dall’art. 53, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di fidejussore per la restituzione di somme accordate al debitore principale a titolo di finanziamento – Tassazione proporzionale – Inapplicabilità) (3) L'art. 338 del codice di procedura civile precisa che l'estinzione del procedimento fa passare in giudicato la sentenza impugnata, aggiungendo, peraltro, che questo effetto si produce "salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto". La disposizione è dettata propriamente per il giudizio di appello (e per alcune ipotesi di revocazione), ma esprime un principio di carattere generale - da estendere alle impugnazioni in genere, nel senso del consolidamento e del passaggio in giudicato delle pronunzie non riformate o annullate nei gradi successivi del giudizio (Sent. n.2534 del 19 giugno 2002 dep. il 20 febbraio 2003 della Corte Cass., Sez. tributaria). L’estinzione del processo in appello a seguito di condono comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la parte in cui gli effetti non siano modificati per effetto del condono e determina l’accertamento con efficacia di giudicato del valore del bene così come determinato in base alla legge di condono. Di conseguenza, tale giudicato ben può costituire il presupposto per la revisione di una sentenza successiva ex art. 395, n. 5), del codice di procedura civile (Sent. n. 24676 del 18 ottobre 2007 dep. il 29 novembre 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria). |
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