| Guida antiriciclaggio: le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore quali assegni, vaglia, libretti, ecc. |
| un intervento a cura di Giuseppe Zambon |
La limitazione all’uso del denaro contante e di titoli al portatore nelle transazioni tra soggetti diversi e quelle nella circolazione di assegni e vaglia è stata inizialmente prevista con l’articolo 1 del Decreto Legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991, che ha introdotto nell’ordinamento italiano le misure di prevenzione del riciclaggio. Ho deciso di dare ampio spazio a questo argomento, sia per le problematiche che ha posto nel tempo, dal 1991 ad oggi (in parte ancora attuali), sia per l’attualità dell’argomento stesso, a meno di un mese dalla prossima entrata in vigore delle nuove e più stringenti norme antiriciclaggio. Ho quindi cercato di dare risposta alle possibili domande e soluzione alle probabili questioni con l’ausilio anche della prassi e della numerosa giurisprudenza formatasi negli anni. La normativa in vigore fino al 29 aprile 2008 L’importo “superiore a 12.500 euro” ovunque ricorra ha sostituito l'originario importo di “superiore a venti milioni di lire” (€ 10.329,13), che è stato così elevato dall'art. 1 del D.M. 17.10.2002 e viene a sua volta sostituito dall’importo “pari o superiore a 5.000 euro” dall’art. 49 del D.Lgs. 231 del 21.11.2007 con decorrenza 30.04.2008 Essendo prevista solo per il 30.04.2008 la data di entrata in vigore programmata delle nuove norme sulla limitazione del contante e dei titoli al portatore introdotte con il D.Lgs. 231/2007, sono a tutt’oggi ancora operative le seguenti regole: 1. IL DIVIETO di eseguire tra soggetti diversi, senza il tramite di un intermediario abilitato tra quelli previsti dalla norma, il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, se il valore è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione, da parte del debitore al creditore, dell'avvenuta accettazione produce l'effetto estintivo del debito (primo comma, art. 2. E’ possibile l’emissione contemporanea di più assegni, ciascuno di importo non superiore al limite di soglia, anche se riferiti alla medesima operazione complessivamente superiore all’importo (Direzione Generale del Tesoro – Servizio V antiriciclaggio – parere n. 62 dell’11/11/1997) 3. L’OBBLIGO, previsto per il saldo dei libretti al portatore, di non poter essere superiore a 12.500 euro. I libretti accesi prima del 1991 con saldo superiore a 12.500 euro dovevano essere estinti, ridotti sotto soglia o resi nominativi entro il 31 gennaio 2005, con proroga al 1 luglio 2005 per la sola applicazione delle sanzioni; in caso di presentazione allo sportello, in data successiva al 31 gennaio 2005, dei titoli in parola con saldo superiore alla menzionata soglia, infatti, l’operatore bancario era comunque tenuto a segnalare al MEF le generalità del possessore del libretto al portatore. Si precisa, inoltre, che il saldo dei titoli in oggetto avente rilevanza ai fini degli adempimenti suddetti è quello riportato sul titolo. Nel caso in cui il saldo diventi superiore a 12.500 euro in seguito all’accreditamento degli interessi al momento della presentazione del libretto allo sportello, l’operatore non dovrà effettuare la segnalazione se il cliente provvederà alla contestuale regolarizzazione del titolo. Inoltre: v Restano invariate le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E’ anche possibile versare (senza limitazione d’importo) nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario la somma di denaro equivalente al credito maggiorato di due decimi per evitare il pignoramento (art. v Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola “non trasferibile”, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. A parere dello scrivente vi sono quattro concetti (quelli compresi nei riquadri) da esaminare in modo particolare per comprendere appieno sia i limiti della disposizione sia le differenze, che in seguito analizzeremo, con la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2007, oggetto di questa dispensa. 1^ CONCETTO: il trasferimento è legittimo solo se eseguito a favore o per il tramite di intermediario abilitato, inteso come chi, per legge o per effetto di provvedimento amministrativo, è svincolato dai limiti relativi all’uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni ed alla circolazione degli altri mezzi di pagamento; tali soggetti sono i primi nove ora riportati nel nuovo elenco degli Intermediari Finanziari di primo livello (banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, agenti di cambio, agenti per la riscossione) a cui si aggiungono le società fiduciarie, ora elencate tra gli Intermediari Finanziari di secondo livello. Non rientrano, naturalmente, nel divieto i titoli e i libretti di deposito e risparmio nominativi, in quanto finalità della norma è quella di evitare l’anonimato nei trasferimenti finanziari di una certa rilevanza. Nella violazione sono coinvolti e corresponsabili (e conseguentemente sanzionati) tutti i soggetti dell’operazione: sia coloro hanno effettuato il trasferimento sia coloro che acquisiscono i valori trasferiti. 2^ CONCETTO: la questione senz’altro più complessa sul piano interpretativo si è rivelata quella di chiarire quando debba intendersi superata la soglia dei 12.500 euro al di sopra della quale il trasferimento senza il tramite di intermediario abilitato è vietato. A parte il caso del trasferimento in unica soluzione di una somma eccedente i 12.500 euro, che costituisce oggettivamente illecito, si è posto il problema se si realizza la fattispecie di illecito in presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma di ammontare complessivo superiore. Sotto tale aspetto, la chiave di lettura della disposizione è stata individuata nel significato attribuibile, secondo le intenzioni del legislatore, all’avverbio “complessivamente”. Due le ipotesi possibili che, in proposito, sono state individuate: l’avverbio ha valore TEMPORALE e, cioè, si riferisce alla cumulabilità di più trasferimenti di mezzi di pagamento della stessa o di diversa specie (denaro, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore) effettuati in un determinato arco di tempo (peraltro non definito); ovvero ha valore OGGETTIVO e, cioè, si limita a chiarire che, nell’ambito dello stesso trasferimento, ai fini della configurazione dell’illecito, sono cumulabili le varie specie di mezzi di pagamento indicate nella disposizione (ad es., trasferimento di 15.000 euro eseguito per 10.000 euro in contanti e per 5.000 euro in titoli al portatore). Un contributo decisivo per la comprensione della disposizione è venuto da interventi sia della Commissione Antiriciclaggio sia del Consiglio di Stato. A sua volta il Consiglio di Stato, al quale l’Amministrazione del tesoro ha sottoposto il caso di più trasferimenti valutari riconducibili alla stessa operazione, ha, con parere n. 1504/1995 Sez. III del 12.12.2005, espresso l’avviso che “in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell’evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz’altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio oggettivo, tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari”. Al riguardo ha osservato che “non parrebbe in realtà giustificata l’applicazione del predetto limite all’uso di denaro o di titoli al portatore (non importa se separatamente o cumulativamente) nell’ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque, dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme inferiori al limite di legge, come avviene generalmente con il contratto di somministrazione mediante il quale viene pattuita una serie di prestazioni con pagamenti a scadenze prefissate: in tale situazione, infatti, pur mettendosi in atto un unico disegno negoziale, la imposizione del limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori economici”. “Analogamente – aggiunge il Consiglio di Stato – non sarebbe giustificata l’applicazione del divieto in parola nell’ipotesi in cui una obbligazione, relativa ad un importo complessivo superiore alla soglia di legge , preveda l’adempimento da parte di una pluralità di coobbligati, per somme in ciascun caso inferiori al detto limite”, concludendo che “resta comunque impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”. Secondo il Ministero delle Finanze, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione e dal Consiglio di Stato, tra loro coordinati, la disposizione va così interpretata: a) in via generale, il divieto in essa previsto riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo superiore a 12.500 euro, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento; b) in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi: – a distinte ed autonome operazioni (ad es. cash and carry); – alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale); c) rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione. 3^ CONCETTO: Il fatto che l’operazione sia lecita non costituisce circostanza esimente. Della liceità si potrà tenere eventualmente conto in sede di determinazione della pena, quale circostanza attenuante. 4^ CONCETTO: altro concetto importante da tenere in considerazione è quello per cui l’illecito si compie solo se il trasferimento avviene tra soggetti diversi. Secondo il parere dell’ex Minfinanze, perché la violazione si realizzi è necessario che il trasferimento intercorra tra soggetti costituenti distinti centri di interesse. Sono, ad esempio, sempre soggetti diversi, per Non di meno sono considerati tra di loro soggetti diversi i familiari, perciò anche il trasferimento di denaro tra genitori e figli o tra coniugi (se non trasferiscono beni in comunione o cointestati) deve rispettare le norme antiriciclaggio (Pretura di Torino 22.01.1996 n. 480). In tema di titoli al portatore Per determinare l’effettiva area di operatività delle disposizioni che si stanno commentando, occorre fare riferimento ai criteri interpretativi desumibili dalle decisioni degli organi che se ne sono occupati istituzionalmente, ciascuno nell’ambito della propria competenza: l’Amministrazione del Tesoro, il Comitato legge n. 197/1991, meglio conosciuto come Comitato Antiriciclaggio e Si propongono, quindi, al lettore una serie di massime di prassi di questi tre organi istituzionali, da interpretare con un alto livello di critica, nella considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute che entrano in vigore il prossimo 30 aprile 2008. L’ex Ministero del Tesoro, con lettera del 25 novembre 1991 diretta all’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha precisato che: v ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo l’ipotesi del cumulo rimane circoscritta nell’ambito della previsione del trasferimento del contante, dei libretti e dei titoli al portatore, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento (assegni e vaglia); v l’assegno in valuta estera per un controvalore superiore alla soglia di legge tratto su conto acceso presso banca estera da non residente in favore di residente, privo della clausola di non trasferibilità, non dà luogo ad illecito amministrativo, quando il beneficiario residente presenta l’assegno in banca per l’incasso: infatti, in tal caso, pur in assenza della clausola di non trasferibilità (la norma interna non vincola il non residente), lo spirito della legge risulta sostanzialmente rispettato; v nell’ipotesi di versamento da parte del beneficiario di un assegno di importo superiore alla soglia di legge, privo dei requisiti richiesti, su conto cointestato con altro soggetto, quest’ultimo rimane estraneo alla violazione non essendo formalmente destinatario del trasferimento e non assumendo rilevanza, ai fini sanzionatori, un suo eventuale comportamento agevolativo. Il Comitato Antiriciclaggio, pronunciandosi su specifici quesiti provenienti dal settore degli operatori, ha espresso l’avviso che: o gli assegni tratti per importo superiore alla soglia di legge da non residente su conto estero intrattenuto presso banca italiana devono sottostare alle disposizioni della normativa antiriciclaggio sulla nominatività e non trasferibilità del titolo (parere n. 25 del 20 giugno 1995); o la norma riguarda esclusivamente titoli che sono “mezzi di pagamento” e, tra questi, i “vaglia cambiari” speciali, emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia; non rientra nella previsione di tale norma il “vaglia cambiario” ordinario (meglio conosciuto come “cambiale”) che non è mezzo di pagamento ma obbligazione (parere n. 28 del 9 novembre 1995); o l’obbligo di indicare sull’assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge il nominativo del beneficiario si intende soddisfatto anche utilizzando espressioni come “m/m” o “a me stesso”, che nella prassi bancaria equivalgono alla completa apposizione del nome e del cognome del traente l’assegno (parere n. 70 del 24 luglio 1998). § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità rinvenuto in possesso di soggetto diverso dal traente e dal beneficiario in sede di controllo doganale. La circostanza che l’interessato, pur non essendone diretto beneficiario, fosse in possesso dell’assegno, dimostra che questo ha formato oggetto di trasferimento in violazione della norma. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità presentato in banca per l’accredito e successivamente richiamato o protestato per mancanza di fondi. Poiché l’assegno è stato emesso senza la clausola di non trasferibilità e, quindi, quale mezzo di pagamento idoneo alla circolazione in contrasto con la previsione normativa, il fatto costituisce violazione, in quanto a nulla rileva che lo stesso assegno sia stato richiamato o sottoposto a procedura di protesto. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità emesso dal traente in proprio favore su conto corrente a lui solo intestato e dallo stesso versato su conto corrente cointestato con altro soggetto. Atteso che i soggetti cointestatari di conto corrente vanno considerati comproprietari in parti uguali delle disponibilità in esso risultanti, nell’ipotesi di cui sopra, il trasferimento tra soggetti diversi si intende realizzato per la metà dell’importo dell’assegno, per cui la violazione va circoscritta a tale importo. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Assume particolare rilievo, sul piano dell’illiceità, l’omessa indicazione del beneficiario che ha attribuito all’assegno valenza di titolo al portatore e, cioè, di mezzo di pagamento che sfugge ad ogni possibile controllo sotto il profilo della sua circolazione. § Assegno circolare di importo superiore a 12.500 euro richiesto completo dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, ma rilasciato dalla banca privo di tale clausola. Della mancata apposizione della clausola di non trasferibilità risponde il richiedente l’assegno sul quale grava l’onere di verificarne l’esatta compilazione. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro munito dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità con firma di girata dello stesso beneficiario e firma “per conoscenza e garanzia” di altro soggetto. Se la clausola “per conoscenza e garanzia” – che ha appunto solo funzione di garanzia nei confronti della banca – risulta essere stata utilizzata per mascherare il trasferimento della somma portata dall’assegno, l’operazione è da considerarsi illecita in quanto contrastante con il principio della non trasferibilità degli assegni di importo eccedente la soglia di legge. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro emesso dal traente a favore di se stesso e poi girato ad altro soggetto. Il fatto non costituisce violazione se la girata effettuata dal traente è “girata piena” che consiste nell’apposizione della formula “e per me pagate a…” completata dalla clausola di non trasferibilità; ciò in quanto, in questo caso, risulta sostanzialmente soddisfatto il precetto normativo che intende circoscrivere la circolazione del titolo al traente ed al beneficiario. § Assegno di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità emesso da soggetto non residente su banca estera a favore di soggetto residente. Premesso che la disciplina nazionale non trova applicazione nei confronti degli assegni tratti su banca estera, il fatto non costituisce violazione se il soggetto residente, beneficiario dell’assegno, lo riscuote direttamente. § Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità ma barrato. L’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità non può ritenersi soddisfatto con la sbarratura dell’assegno: infatti la sbarratura incide unicamente sulla negoziabilità del titolo, che potrà essere pagato solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario, ma non influisce sulla sua circolazione che resta soggetta al diritto comune, per cui l’assegno potrà essere ulteriormente trasferito. Numerosissima è poi la giurisprudenza, anche contrastante, (ex preture, tribunali, giudici di pace e Cassazione) che si è formata negli anni scorsi sulla casistica della limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. ***ATTENZIONE*** Mettiamo di seguito a disposizione la giurisprudenza più significativa, segnalando che in certi casi è un po’ “datata” e, quindi, la lettura delle massime riportate non può esimere il lettore da un’analisi critica delle stesse sia alla luce delle nuove norme antiriciclaggio in materia che entrano in vigore il 30 aprile 2008, sia (per quanto riguarda le sanzioni amministrative) l’attuale normativa sulla nuova responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), qualora ci si trovi in assenza della predisposizione di idonei modelli organizzativi. TRASFERIMENTO DI DENARO E CIRCOLAZIONE DI TITOLI AL PORTATORE • Ad un soggetto, che sia stato condannato in sede penale per aver emesso fatture false, non può essere contestata l’acquisizione in trasferimento di denaro per importo eccedente la soglia di legge, perché, se le operazioni sono inesistenti, ciò significa che non vi è stato alcun trasferimento di denaro (Pretura Piacenza, 29 aprile 1998, n. 191). • L’estinzione di un certificato di deposito al portatore di importo superiore alla soglia di legge, effettuata da terzo in nome e per conto di colui che l’ha acceso, non costituisce violazione (Pretura Lamezia Terme, 22 maggio 1999, n. 42). • Più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto, registrati sul libro contabile dell’imprenditore sotto la medesima data, costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo e, come tali, risultano poste in essere in violazione della legge (Tribunale Roma, 14 ottobre 1999, n. 19236). • L’intento del legislatore, nell’adoperare l’allocuzione “quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge ” è quello di vietare, senza il tramite degli intermediari abilitati, ogni trasferimento di denaro che superi nel suo complesso detto importo e ciò sia che avvenga con un’unica operazione sia con più operazioni finanziarie che, se considerate unitariamente, superino tale tetto (Tribunale Teramo, 5 novembre 1999, n. 43 e 19 luglio 2000, n. 82). • La dichiarazione dell’interessato di aver effettuato il pagamento dell’importo oggetto di contestazione in più rate di ammontare sempre inferiore alla soglia di legge appare coerente con le massime di comune esperienza, in base alle quali i pagamenti di elevato importo vengono eseguiti frazionatamente anche per la difficoltà fisica di procurarsi e gestire le banconote necessarie (Tribunale Palmi, 12 dicembre 2000, n. 270). • Nel caso di certificato di deposito cointestato estinto da uno solo dei cointestatari, non è ipotizzabile alcun trasferimento di denaro in violazione di legge, essendo entrambi i cointestatari legittimi possessori di detto certificato pagabile al portatore (Tribunale Bari, 17 ottobre 2001, n. 2037). • La norma non differenzia, in ordine all’assoggettamento alla sanzione, fra i soggetti coinvolti nel trasferimento del denaro, equiparando, in definitiva, la condotta tanto del solvens quanto dell’accipiens. Pertanto, è di tutta evidenza che il comportamento di chi riceve l’importo di denaro superiore alla soglia di legge è, sotto il profilo dell’applicabilità della sanzione amministrativa, equiparabile a quello di chi tale somma corrisponde, in quanto contribuisce ad eludere e frustrare lo scopo della legge, che è quello di “prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (Tribunale Trani, 5 luglio 2002, n. 70). • La violazione ha natura oggettiva e formale, per cui la mancata conoscenza dell’obbligo da esso previsto – di indicare sugli assegni di importo eccedente la soglia di legge il nominativo del beneficiario e la clausola di non trasferibilità qualunque sia la causale dell’operazione – non può essere invocata dal traente a sua discolpa, ma può essere valutata ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria (Pretura Civitavecchia, 3 novembre 1994, n. 405; concordano sulla natura oggettiva dell’illecito, anche Pretura Treviso, 22 novembre 1994, n. 112; Pretura Abbiategrasso, 3 novembre 1995, n. 95; Pretura Monza, 6 aprile 1996, n. 99; Pretura Gallarate, 24 luglio 1996, n. 185; Pretura Lecce, 1 aprile 1997, n. 38; Tribunale Roma, 31 luglio 1997, n. 5513; Pretura Padova, 4 febbraio 1998, n. 35). • La disposizione, nel precisare le condizioni attraverso cui debba avvenire il trasferimento di capitali di importo superiore alla soglia di legge, rivolge il suo dettato prescrittivo ai due soggetti che hanno parte nell’operazione, gravandoli di obblighi puntuali e specifici. Poiché il senso di detta norma è quello di vietare le operazioni a mezzo assegno bancario in mancanza di intrasferibilità del titolo, per evitare il rischio di riciclaggio, si comprende come rientri nella previsione sanzionatoria anche la condotta del soggetto che, in quanto beneficiario dell’assegno, abbia parte nell’operazione e riceva il titolo di credito non munito della clausola. In altri termini la legge vieta non tanto la mera emissione dell’assegno privo della clausola di non trasferibilità: vieta che siano negoziati titoli superiori alla soglia di legge privi della clausola; di riflesso ad essere sanzionata non è solo la condotta dell’emittente ma anche quella del prenditore. In tal senso non ha rilevanza la circostanza per cui il beneficiario non abbia collaborato nell’emissione del titolo o non abbia chiesto che venisse apposta la clausola di intrasferibilità, essendo sufficiente, ai fini della configurazione dell’illecito, che lo stesso sia stato parte del rapporto e abbia ricevuto il titolo illegittimamente compilato (Pretura Brescia, 13 dicembre 1994, n. 847). • (In contrasto con la sentenza della Pretura di Brescia). La norma non trova applicazione nei confronti del soggetto che presenta l’assegno al sistema bancario per l’incasso. Obbligato ad inserire la clausola di non trasferibilità è il traente dell’assegno, nonché gli eventuali successivi giratari, nel caso in cui i predetti soggetti cedano l’assegno a soggetto diverso da un istituto di credito e così, infatti, si realizza il fine della legge che è quello di impedire o quanto meno ostacolare al massimo il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecita. Nel momento in cui l’assegno viene conferito al sistema bancario l’apposizione di una tale clausola non ha più significato poiché l’assegno è giunto, per così dire, al capolinea e non può più essere reimmesso nel circuito finanziario, non può, cioè, più circolare. D’altronde il soggetto che si presenta allo sportello bancario per compiere un’operazione di cambio o di versamento di un assegno di importo superiore alla soglia di legge deve essere identificato ai sensi di legge, per cui nei suoi confronti la normativa antiriciclaggio viene attuata in maniera ancora più efficace. Sul punto si può ancora aggiungere che la clausola di non trasferibilità fa sì che il prenditore, ai sensi dell’art. 43 del R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736, non possa girarlo se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. La norma in questione evidenzia la perfetta inutilità dell’apposizione della clausola nel momento in cui l’assegno viene portato all’incasso: a questo punto, infatti, se anche la clausola fosse stata apposta, l’assegno non potrebbe che essere portato all’incasso presso una banca, con la sola differenza che, nel caso in cui la clausola manchi, l’incasso in banca può costituire uno dei possibili eventi, potendo l’assegno essere trasferito anche ad altri soggetti, mentre nel caso di apposizione della clausola l’incasso è l’unico evento possibile. In sostanza, la norma appare rivolta a coloro che trasferiscono l’assegno cedendolo e non a coloro che acquisiscono l’assegno (Pretura Ascoli Piceno, 11 agosto 1995, n. 21). • In caso di assegno eccedente la soglia di legge, privo della clausola di non trasferibilità è ammissibile una non conoscenza della normativa antiriciclaggio da parte dell’emittente, vista anche la non chiara dizione della disposizione contenuta nella legge. Ciò implica una situazione di buona fede di cui deve tenersi conto nella determinazione della sanzione pecuniaria (Pretura Roma, 27 aprile 1995, n. 2685). • (In contrasto con la sentenza della Pretura di Roma). Nell’ipotesi di assegno di importo eccedente la soglia di legge, privo della clausola di non trasferibilità, la non conoscenza della normativa, disciplinante la specifica materia dell’antiriciclaggio, esclude la responsabilità dell’emittente per tale omissione, a meno che non si voglia ritenere sussistente una responsabilità di carattere oggettivo (Pretura Carbonia, 15 marzo 1996, n. 11). • La non trasferibilità e lo sbarramento dell’assegno bancario hanno due diverse finalità: la prima vieta la circolazione del titolo, mentre il secondo indica solo i soggetti cui il trattario può pagare l’assegno che, tuttavia, a differenza di quello intrasferibile, può circolare mediante girata. Lo sbarramento non è, quindi, idoneo a conseguire la ratio della norma antiriciclaggio, che è proprio quella di controllare sin dal primo momento la titolarità dell’assegno, vietandone la trasferibilità (Pretura Palermo, 25 maggio 1995, n. 1160; nello stesso senso, Pret. Cosenza, 11 febbraio 1995, n. 41; Pretura Brescia, 29 aprile 2003, n. 1004, la cui sentenza, peraltro, sostiene che, qualora risulti che il traente conosceva l’esistenza dell’obbligo previsto dalla norma, ed ha inteso adempiervi, sbagliando, tuttavia, nella modalità concreta e, cioè, con l’applicazione della sbarratura, ciò costituisce ipotesi di errore sul fatto che è causa di esclusione dalla punibilità). • Ai fini della configurazione dell’illecito consistente nella violazione della normativa antiriciclaggio, a nulla valgono le motivazioni del trasferimento, in quanto tale norma appare inequivoca e impone un obbligo che va, comunque, rispettato. Tuttavia sul piano della determinazione della sanzione pecuniaria, non può non tenersi conto del fatto che il denaro sia transitato nell’ambito della famiglia tra figlia e madre (Pretura Torino, 22 gennaio 1996, n. 480). • Ai fini del perfezionamento dell’illecito è sufficiente la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità su un assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge, senza bisogno di accertare le ragioni per le quali l’assegno è stato emesso. Inoltre non assume rilievo discriminante la circostanza che l’assegno sia stato versato in banca lo stesso giorno dell’emissione (Pretura Roma, 16 febbraio 1996, n. 1026). • La norma impone una limitazione dell’autonomia negoziale privata, vietando la circolazione degli assegni di importo eccedente la soglia di legge. Non vi sono, quindi, dubbi che il soggetto il quale, indipendentemente dai motivi dell’operazione, accetti e ponga all’incasso un assegno bancario eccedente tale soglia, privo della clausola di non trasferibilità, violi, in concorso con il soggetto emittente, detta disposizione (Pretura Roma, 12 marzo 1996, n. 1648). • Nel caso di assegno intrasferibile di importo superiore alla soglia di legge, emesso dal traente all’ordine proprio e poi girato ad altro soggetto che lo negozia con la clausola “per conoscenza e garanzia” accreditandone l’importo sul conto corrente a lui intestato e sul quale lo stesso traente ha delega ad operare, si configura sul piano formale l’ipotesi di trasferimento di disponibilità contemplata dalla normativa antiriciclaggio. Infatti, a seguito della negoziazione dell’assegno, la disponibilità della somma, per cui è stato emesso, è stata acquisita dal soggetto titolare del conto corrente su cui è stato versato (Pretura Monza, 7 gennaio 1997, n. 126). • La norma è stata sicuramente emanata con il fine di evitare, nell’ottica della prevenzione del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, la non ricostruibilità dei movimenti di denaro e la facile movimentazione in favore dei soggetti diversi dal primo prenditore di somme di denaro superiori alla soglia di legge. Pertanto, l’emissione di un assegno di importo superiore a tale soglia, privo della clausola di non trasferibilità, con cui il traente ha trasferito l’importo medesimo ad altro conto da lui intrattenuto insieme col coniuge presso diversa banca, pur risultando oggettivamente in contrasto con la citata norma, tuttavia non costituisce fatto punibile, in quanto appare scusabile l’errore del traente che ha ritenuto di effettuare una semplice operazione di giro conto senza alcuna rilevanza esterna (Pretura Bracciano, 9 gennaio 1997, n. 87). • Il legislatore, partendo dalla valutazione della pericolosità sociale della circolazione di ricchezza connessa al fenomeno del cosiddetto riciclaggio, ha stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per valori superiori alla soglia di legge e il divieto di negoziazione di titoli all’ordine, quali cambiali ed assegni, per un importo superiore a detta soglia, privi dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Questa seconda categoria di titoli si connota per il fatto che la loro negoziazione o circolazione è documentata sul titolo mediante girata dal precedente possessore e per il fatto che il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato sulla base di una serie ininterrotta di girate. Alla luce della suddetta disposizione va valutato il caso di assegno emesso, per importo superiore alla soglia di legge, privo dell’indicazione del beneficiario e negoziato mediante girata per l’incasso dallo stesso soggetto emittente, allo scopo di trasferire proprie disponibilità dal conto intrattenuto presso una banca ad un altro conto aperto presso diversa banca. Ora, o quello utilizzato dall’emittente non è un valido strumento di credito perché il possessore non è legittimato all’incasso della somma per la mancanza di collegamento tra emittente e giratario (l’istituto trattario non dovrebbe pagarlo), ovvero, per la ritenuta sussistenza di una serie non interrotta di girate, si dovrebbe implicitamente, ma necessariamente, considerare apposto come beneficiario il nominativo dell’emittente medesimo. In ogni caso la violazione non sussiste, o perché non si è in presenza di un valido assegno di conto corrente, ma di un modulo mal compilato o perché il titolo in questione non può non essere negoziato che con l’implicita e necessaria indicazione come beneficiario dello stesso nominativo dell’emittente e giratario. In altre parole il nominativo dell’emittente non figura come beneficiario ma il titolo non può essere negoziato se non ritenendolo implicitamente indicato. Del resto la “ratio legis” risulta in questa ipotesi del tutto rispettata. Non si verifica alcuna circolazione di denaro, attraverso la negoziazione del titolo, non controllabile o facilmente non controllabile, eventualità che il legislatore vuol reprimere per il pericolo costituito dal riciclaggio del denaro sporco, come se, ad esempio, l’assegno fosse posto all’incasso o venisse trovato in possesso, sempre privo dell’indicazione del beneficiario, di persona diversa dall’emittente. Il denaro non è in effetti trasferito, poiché rimane nella disponibilità sempre dello stesso avente diritto; vi è il passaggio della provvista da una banca all’altra, ma sulla base del necessario presupposto di una indicazione implicita, e pur tuttavia inequivocabile, del nominativo del beneficiario identica a quella dell’emittente e del giratario. L’indicazione del beneficiario non è espressa, ma facilmente ricostruibile e determinabile e tanto basta a soddisfare il requisito richiesto dalla legge (Pretura Conegliano, 10 febbraio 1998, n. 10). • Nel caso di assegno di importo eccedente la soglia emesso a favore di se stesso e girato per l’incasso dal medesimo soggetto, la clausola di non trasferibilità non deve essere necessariamente apposta, attesa la ratio normativa diretta a prevenire condotte volte alla circolazione anomala ed anonima degli assegni al di fuori del sistema bancario per contrastare determinate forme di criminalità economica (Pretura Pordenone, 20 maggio 1999, n. 156). • (In contrasto con le sentenze delle Preture di Bracciano, Conegliano e Pordenone). Nessuna disposizione consente l’emissione dell’assegno per importo eccedente la soglia di legge senza la clausola di non trasferibilità, quando l’assegno viene emesso a favore di se stesso (Pretura Napoli, 15 febbraio 1995, n. 923). • Nel caso di assegno di importo eccedente la soglia di legge , privo della clausola di non trasferibilità, non si ha violazione, se l’incolpato lo detiene per assolvere ad un mandato professionale, costituendo tale assegno un documento da esibire in giudizio (Tribunale Varese, 6 marzo 2000, n. 184). • Nel caso di assegno bancario di importo eccedente la soglia di legge , privo della clausola di non trasferibilità o dell’indicazione del beneficiario, se al momento dell’accertamento sono decorsi oltre sei mesi dalla sua emissione risultando, quindi, prescritta l’azione cartolare, non sussiste violazione alla normativa antiriciclaggio a carico del possessore dell’assegno, in quanto non si è più in presenza di un mezzo di pagamento rientrante nella previsione di detta disposizione ma di una mera promessa di pagamento non suscettibile di trasferimento per effetto della sola “traditio” del titolo; il possessore può esercitare l’azione causale (quella fondata sul rapporto sottostante l’emissione o la trasmissione del titolo) soltanto nei confronti del proprio diretto promittente (Tribunale Busto Arsizio, 18 aprile 2003, n. 124). RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA • In caso di violazione, consistente nel trasferimento di una somma eccedente la soglia di legge a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, non ha alcun rilievo, ai fini della colpevolezza, il precario stato di salute del traente tale, comunque, da non incidere sulla sua capacità di intendere e di volere all’epoca dell’emissione dell’assegno (Pretura Roma, 26 ottobre 1996, n. 6102). • La disposizione configura un illecito formale. Pertanto, l’attivazione della reazione punitiva statuale consegue non alla lesione dell’interesse finale che il legislatore ha avuto di mira, ma alla violazione di norme che concretizzano interessi strumentali alla protezione del bene tutelato. Di conseguenza, non rileva la finalità dell’operazione, ma la necessità che la stessa venga monitorata dal sistema bancario. Né, al fine di evitare le conseguenze dell’illecito, può fondatamente sostenersi l’assenza di supporto psicologico all’omissione. Infatti, l’art. 3 della legge n. 689/1981, nello stabilire l’indifferenza del titolo di imputazione (dolo o colpa) e nel richiedere unicamente il nesso eziologico (causalità tra la condotta e l´evento) tra (azione o) omissione e violazione, delinea un sistema di imputazione nel quale l’esonero di responsabilità è possibile solo allorché la violazione dipenda da circostanze imprevedibili da parte del soggetto, al quale deve richiedersi la media diligenza professionale. È chiaro che ciò esula nel caso concreto, in quanto la conoscenza delle regole che presidiano l’emissione di un assegno bancario costituisce il minimum di diligenza che possa esigersi dal correntista. La dimenticanza, di conseguenza, è rimproverabile a titolo di colpa. Occorre rilevare, tuttavia, che la sanzione amministrativa ha, nel caso di specie, indubbia natura afflittiva avendo il valore sostanziale di pena pecuniaria. In quanto tale, la sua irrogazione deve avvenire nel rispetto del principio retributivo che ne impone la proporzione con la gravità della violazione commessa (Pretura Roma, 29 novembre 1997, n. 7449). • (In contrasto con la decisione della Pretura di Roma) La valutazione della condotta integrante la violazione non può limitarsi alla disamina del suo carattere formale ma deve, in relazione alla finalità della legge, estendere l’indagine alla sussistenza di dolo oggettivo, che è imposta dalla natura della sanzione. Pertanto, non si ha violazione per mancanza di dolo specifico nel caso di assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge emesso dalla madre in favore del figlio privo della clausola di non trasferibilità, se risulta provato che detto assegno, negoziato dallo stesso figlio, non ha fatto diversa ed ulteriore circolazione da quella cartolarmente individuata (Giudice di Pace Milano, 6 novembre 2000, n. 6937). • Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e di volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689/1981); da ciò consegue che una persona giuridica non può mai considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni. Essa, in realtà, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981, è solo obbligata in via solidale per le violazioni commesse dal suo rappresentant |