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Il Commercialista Telematico



Novità fiscali del 31 marzo 2008. In evidenza: agenti di commercio: IRAP non dovuta se il contribuente dimostra la mancanza del suo presupposto impositivo; Soggetti IRES: deducibilità degli interessi passivi
cartelle di pagamento: le istruzioni per la rateazione; agenti di commercio: Irap non dovuta se il contribuente dimostra la mancanza del suo presupposto impositivo; lo scudo fiscale ferma le inchieste penali; soggetti Ires: deducibilità degli interessi passivi; prevenzione e contrasto all'evasione: indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario per il 2008; spese relative all'acquisto di medicinali; brevi fiscali (a cura Vincenzo D'Andò)

 

Indice:

 

1) Cartelle di pagamento: Le istruzioni per la rateazione

 

2) Agente di commercio: Irap non dovuta se il contribuente dimostra la mancanza del suo presupposto impositivo

 

3) Lo scudo fiscale ferma le inchieste penali

 

4) Soggetti Ires: Deducibilità degli interessi passivi

 

5) Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2008 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario

 

6) Deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali: Chiarimenti

 

7) Brevi fiscali

 

1) Cartelle di pagamento: Le istruzioni per la rateazione

Con la direttiva di gruppo inviata il 27/3/2008, Equitalia ha fornito alle 31 società partecipate istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “milleproroghe”  in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Le società del gruppo Equitalia potranno concedere la dilazione dei pagamenti fino a un massimo di 72 rate.

La concessione della rateazione viene comunque subordinata all’accertamento, da parte dell’agente della riscossione, dell’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
E’ necessario, a tale riguardo, che chi richiede la rateazione esponga, inizialmente, le ragioni che determinano la situazione di difficoltà finanziaria.

Il contribuente è tenuto a fornire idonea documentazione all’agente della riscossione.

L’accertamento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria sarà effettuata in modo semplificato per gli importi fino a 10 mila euro.

Invece, per i debiti che superano i 50 mila euro, così come confermato dal cd. decreto milleproroghe, convertito con la L. n. 31/2008,  sarà necessaria la prestazione di una garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, fideiussione rilasciata dai confidi, ipoteche).

Le indicazioni di Equitalia

Presentazione della richiesta

- non determina revoca misure cautelari adottate:

- non inibisce adozione di nuove azioni cautelari,

- preclude nuove azioni esecutive e sospenda procedure esecutive adottate

Esame dell’istanza

Per qualunque importo dovrà essere accertata l’esistenza della temporanea difficoltà

Condizioni temporanea difficoltà

- Carenza temporanea di liquidità finanziaria:

Stato di crisi aziendale

- Trasmissione ereditaria dell’obbiigazione iscritta a ruolo

- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie

- Precaria situazione reddituale

Limite minimo di importo della rata

100 euro, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza

Importo delle rate

Importo uguale per tutte, tranne per la prima in cui dovranno essere pagati dei debitore gli interessi di mora, aggi di riscossione, spese per le procedure di riscossione coattiva, iscrizione e revoca del fermo amministrativo eventualmente iscritto e diritto di notifica cartella di pagamento

Importi fino a 50.000 euro

Non c’è obbligo di garanzia ma si deve accertare la temporanea obiettiva difficoltà

Importi fino a 2.000 euro

Dilazione concessa sempre fino a massimo 18 rate a semplice richiesta dei

contribuente

Importi tra 2.000 e 10.000 euro

Accertamento semplificato per la concessione della dilazione

Importi superiori a 50.000 euro

Garanzia o polizza fideiussoria, concessione di Ipoteca

Occorre prestare attenzione anche alla circostanza che il debitore perde il beneficio della rateazione se non paga la prima rata o, successivamente, due rate.

Infine, il mancato accoglimento dell’istanza di rateazione va congruamente motivato, affinché il debitore possa, entro dieci giorni, impugnarlo al Tribunale amministrativo regionale.

(Nota Equitalia del 28/3/2008)

 

 

2) Agente di commercio: Irap non dovuta se il contribuente dimostra la mancanza del suo presupposto impositivo

E' necessaria la presenza di un'organizzazione, riscontrabile ogni qualvolta il professionista (nel caso di specie si è trattato di un agente di commercio) si avvalga - in modo non occasionale - di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, tra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini IRPEF e IVA, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza di tali condizioni.

Si tratta, quindi, di una sentenza particolarmente importante per i contribuenti, che interessa sia i professionisti sia gli agenti di commercio (che, fiscalmente, sono, invece, considerati imprenditori).

Pertanto, non si ha presupposto ai fini Irap, e, quindi, non è dovuta tale imposta regionale, se vengono utilizzati solo collaboratori occasionali (ad es. i compensi pagati fino a 5.000 euro, che sono pure esclusi da contribuzione Inps).

Il modo per dimostrarlo è dato dalla stessa dichiarazione dei redditi.

Infatti, nel modello unico vengono indicati nei vari righi i dati analitici delle spese effettuate.

(Sentenza Cassazione civile 21/03/2008, n. 7734, notizia pubblicata in Ipsodaily – Quotidiano Ipsoa del 28/3/2008)

 

 

3) Lo scudo fiscale ferma le inchieste penali

È stata resa nota la lista dei soggetti titolari di conti corrente nel in Liechtenstein.

Tuttavia, le attività di accertamento e quelle di rilevo penale non potranno essere portate avanti immediatamente, ma occorrerà verificare se eventualmente tali soggetti hanno fruito dello "scudo fiscale".

Infatti, va rilevato come fosse possibile procedere alla emersione delle ricchezze detenute all'estero nel 2001 mediante:

- "regolarizzazione";

- "rimpatrio".

Nel primo caso, il contribuente si limitava a denunciare le ricchezze detenute all'estero, senza però rimpatriarle.

Conseguentemente, tali capitali figureranno nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che tali soggetti evidentemente sono noti al Fisco che ha contezza dei dati indicati in dichiarazione.

La seconda tecnica indicata ("rimpatrio") poteva realizzarsi mediante il trasferimento dei fondi ad un intermediario italiano, anche eventualmente lasciandoli all'estero.

In tal caso non era necessario compilare il quadro RW.

(Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2008, pag. 33 di Marco Piazza)

 

 

4) Soggetti Ires: Deducibilità degli interessi passivi

La Finanziaria 2008, ha introdotto la nuova disciplina in materia di deducibilità di interessi passivi.

La nuova formulazione dell’art. 96 del Tuir (operata dall’art. 1 co. 33 lett. i) della legge 244/07) ha stravolto il sistema previgente introducendo 2 limitazioni:

- gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;

- la parte di interessi passivi eccedente gli interessi attivi è deducibile nei limiti dell’importo derivante dal seguente calcolo:

Calcolo per la deducibilità massima degli interessi passivi

Eccedenza deducibile massima (1)

=

30% × Risultato operativo lordo (2)

+

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali

+

canone di locazione finanziaria sui beni strumentali

 

Note:

(1) Quota deducibile riferita alla parte di interessi passivi eccedente gli interessi attivi ed i proventi assimilati.

(2) Per risultato operativo lordo (Rol) si intende la differenza tra il valore e i costi della  produzione di cui al co. 1 lett. a) e b) dell’art. 2425 C.c. (A – B).

 

                        Riepilogo Interessi passivi deducibili:

Fino a concorrenza degli

Interessi attivi

Oltre: 30% del risultato operativo lordo

Eccedenza

 

                                                                           

    

100%  deducibili

100%  deducibili 

Deducibile nei periodi d’imposta successivi

                                                  

Determinazione del Rol

A) Valore della

produzione

 

B) Costi della

produzione

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

 

Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione

 

7) per servizi;

 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

 

8) per godimento di beni di terzi;

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza

e simili;

e) altri costi;

 

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

 

10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

 

 

11) variazioni delle rimanenze i materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

 

 

12) accantonamenti per rischi;

 

 

13) altri accantonamenti;

 

 

14) oneri diversi di gestione.

 

 

Soggetti esclusi

Ai sensi dell’art. 96 co. 5 del Tuir, le nuove disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi si applicano alla generalità dei soggetti Ires con l’esclusione:

- delle banche e degli altri soggetti indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

- delle imprese di assicurazione;

- delle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;

- delle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

- delle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- delle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240;

- delle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Decorrenza e regime transitorio

Ai sensi dell’art. 1 co. 34 della legge 244/07, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (e, quindi, dal 2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Decorre, invece, dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la previsione secondo cui le eccedenze del «risultato operativo lordo» non utilizzate ai fini della deducibilità degli interessi possono essere riportate agli esercizi successivi.

Infine, il «nuovo» art. 96 prevede un’apposita disciplina transitoria per il passaggio dal previgente al nuovo regime: per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina per i soggetti Ires, il limite di deducibilità è aumentato rispettivamente:

- di 10.000,00 euro;

- di 5.000,00 euro.

(Salvatore Mattia, in Rivista Commercio internazionale n. 4/2008)

 

 

5) Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2008 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario

Con nuova circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni operative in materia di contenzioso tributario, tenuto conto dell'atto di indirizzo ministeriale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2008 - 2010 del 23 gennaio 2008, nonchè delle linee guida del piano aziendale 2008 - 2010 dell'Agenzia delle Entrate, che contempla, nell'area prevenzione e contrasto all'evasione, il fattore critico di successo "FCS 8 - Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria".

Gli istituti deflativi del contenzioso

Il piano aziendale 2008-2010 mette in risalto che l'azione dell'Agenzia sarà indirizzata anche alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, mediante l'utilizzo degli istituti deflativi del contenzioso (in particolare, autotutela, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, qualora ne ricorrano i presupposti).

Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ai fini dell'accertamento con adesione, l'opportunità di pervenire alla conciliazione giudiziale della controversia verrà valutata facendo riferimento soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate adeguatamente.

Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e partecipazione alle udienze

Nel caso in cui il contribuente abbia richiesto nel ricorso anche la sospensione dell'esecuzione dell'atto (art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992), l'Ufficio dovrà, in sede di controdeduzioni, valutare l'opportunità di chiedere che l'eventuale concessione della sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

Qualora la richiesta di sospensione sia contenuta in un atto separato, l'Ufficio prenderà comunque posizione, predisponendo, qualora si sia già costituito in giudizio, una memoria.

Ai fini della difesa erariale, dovrà essere assicurata la presenza non solo all'udienza di merito, ma anche in camera di consiglio per i procedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato può influenzare la successiva decisione di merito).

(Agenzia delle Entrate, circolare del 28/03/2008, n. 29)

 

 

6) Deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali: Chiarimenti

Per le spese mediche del 2007, l’Agenzia delle Entrate, ai fini della loro deducibilità è di nuovo permissiva.

Ciò a causa delle difficoltà incontrate e per consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonchè della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (in sostanza, mediante una autodichiarazione in carta semplice contenente tale integrazione).

Viceversa, per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate.

Deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali

L'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha modificato l'articolo 10, comma 1, lettera b), e l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese mediche.

In conseguenza di ciò, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali viene subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonchè il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. "scontrino parlante").

Le nuove disposizioni in materia di "scontrino fiscale parlante" sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2007.

Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nonchè dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, limitatamente al periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali, si potevano ritenere validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purchè integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale siano specificate la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto.

(Agenzia delle Entrate, circolare del 28/03/2008, n. 29)

 

 

7) Brevi fiscali:

 

- Stop alle verifiche nell'anagrafe dei conti

Non è possibile utilizzare l'Anagrafe dei conti per individuare i "depositi dormienti" allo scopo di regolare il funzionamento del fondo salva crack. A precisarlo è stato il Consiglio di Stato con il parere n. 355 del 25 febbraio scorso. In particolare i giudici si sono occupati dello schema di regolamento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle finanze con riferimento al predetto fondo.

(Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2008, pag. 35 di V.M.)

 

 

- Iscrizioni a ruolo internazionali

Novità in arrivo per quanto riguarda la riscossione dei ruoli dei cittadini italiani residenti all’estero.

Con l'inserimento nella base dati dei ruoli delle informazioni relative agli indirizzi esteri dei soggetti iscritti all'Aire, l'Agenzia delle Entrate, facendo propria la posizione espressa da Equitalia con la direttiva del 19 marzo 2008, avvierà un progetto mirato a rendere più efficace la notifica delle cartelle di pagamento dei cittadini italiani residenti all'estero.

In base alla nuova procedura, per notificare una cartella di pagamento a un contribuente italiano residente all’estero gli agenti della riscossione dovranno trasmettere gli atti agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale.

Inoltre l’Agenzia dovrà avviare la procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche.

(Valerio Stroppa, in Italia Oggi, 28/03/2008, pag. 51)

 

- Software di compilazione delle Comunicazioni da parte delle Strutture Sanitarie Private

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile, dal 28/3/2008; la versione software: 1.0.0 del 27/03/2008

Il software COSSP100 consente la compilazione della comunicazione prevista dal Provvedimento del 13 dicembre 2007 dell’Agenzia delle entrate – S.O. alla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2008 - Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica.

(Agenzia delle Entrate, nota del 28/3/2008)

 

- Società sportive di calcio professionistiche:  Prorogata al 31/5/2008 la trasmissione telematica dei contratti

In particolare, per i contratti della stagione sportiva 2006/2007, è stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine (prima fissato al 30/4/2008) per la trasmissione telematica, da parte delle società sportive di calcio professionistiche, della copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonché dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti per i quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 28/03/2008, n. prot. 48423)

 

- Cartolarizzazione senza obbligo di comunicazione

Nessun obbligo di rilevazione e comunicazione all'Anagrafe tributaria per le società cessionarie di crediti e proventi derivanti da attività di cartolarizzazione.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110/2008, secondo cui soltanto i rapporti e le operazioni riconducibili alla relazione cliente-intermediario devono essere obbligatoriamente comunicati all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere istruttorio.

A questo scopo è prevista l'apertura di una casella di posta elettronica certificata.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 110 del 28/3/2008)

 

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(A cura di Vincenzo D’Andò)

 



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