| Il Comune non può utilizzare la detrazione per il risparmio energetico |
| prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e introfdotte alcune modifiche alla disciplina agevolativa (a cura Federico Gavioli) |
Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre, devono possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Possono fruire della detrazione anche i familiari di cui all’art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In tale ipotesi, la detrazione per i lavori di risparmio energetico trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito «privatistico», quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Novità contenute nella Finanziaria 2008 sono previste in merito alla rateizzazione; l’art. 1, co. 24, lett. b), L. 244/2007 con riferimento alle citate rateizzazioni relative alla detrazione del 55%, prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi effettuati negli anni dal 2008 al Tale detrazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19 febbraio 2008, n.12, non si può ripartire da Nel corso del 2007, ed ora in virtù delle ulteriori proroghe disposte dal legislatore per i periodo di imposta fino al 2010, ci si è chiesti se tale agevolazione può essere utilizzata anche dalle amministrazioni dello Stato che, come risaputo, non sono soggetti all’IRES e quindi non hanno possibilità di detrarsi le spese energetiche del 55%. Si ritiene utile, a tal proposito, commentare la recente risoluzione n.33 del 5 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale un dirigente del servizio contabilità economica analitica per conto del Comune di appartenenza ha sollevato, tramite una istanza di interpello, il quesito alla stessa Agenzia delle Entrate. In particolare il dirigente al fine di adottare per la propria amministrazione comunale le misure di contenimento dei consumi energetici usufruendo della detrazione, del 55%, prevista dalla Finanziaria 2007 e poi prorogate, chiedeva di conoscere se il Comune poteva rientrare tra i soggetti ammessi ad utilizzare la detrazione; tale dubbio, più che legittimo, deriva dal presupposto che il Comune doveva effettuare dei lavori, rientranti nell’agevolazione sul risparmio del 55%, su un immobile in cui l’ente locale esercita sia attività istituzionali, sia attività commerciale; l’istante inoltre (e qui l’aspetto è sicuramente più interessante) chiedeva anche di sapere se era possibile fruire della detrazione per imposte diverse dall’IRES. L’Agenzia delle Entrate dopo aver riassunto la normativa in materia, prorogata dal legislatore con Þ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; Þ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); Þ le associazioni tra professionisti; Þ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Occorre evidenziare, secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, che trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d’imposta, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta e, pertanto, in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES. Come ampiamente risaputo l’articolo 74 del Tuir prevede che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta”. La norma citata prevede, pertanto, un’esclusione dall’IRES di carattere soggettivo che prescinde dalle attività concretamente esercitate. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, non è possibile per Comune istante fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico dal momento che, come precisato dalla norma richiamata, non è un soggetto passivo IRES. Federico Gavioli 29 Febbraio 2008 |
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