| Il registro dell’orario di lavoro per le imprese di autotrasporto |
| chiarimenti del Ministero del lavoro con nota del 30 gennaio 2008 (a cura Rag. Angelo Facchini) |
Nuova normativa sull’organizzazione dell’orario di lavoro per gli autotrasportatori: l’orario di lavoro deve essere riportato su appositi registri vidimati presso Soggetti interessati: i lavoratori mobili alle dipendenze di imprese, stabilite in uno Stato membro dell’UE, che siano inquadrate nell’ambito dell’attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento Ce n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. La nuova normativa non è, invece, applicabile al personale mobile dipendente da imprese che operino e siano inquadrate in settori diversi, anche se occupano lavoratori mobili. Al riguardo la stessa Corte di Giustizia definisce il lavoratore mobile in riferimento al settore di attività dell’azienda, e non all’attività svolta dai singoli lavoratori, anche se mobili. Il registro dell’orario di lavoro: è istituito un nuovo registro, preventivamente da vidimare presso Le registrazioni: per ogni dipendente devono essere indicati: il cognome, nome e matricola, il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, senza spazi in bianco, modalità di scrittura con sistemi indelebili, senza abrasioni; le eventuali cancellazioni dovranno essere fatte in modo che le parole cancellate siano leggibili. Importante il divieto di rimozione dalla sede legale dell’azienda, anche se solo per essere esibito agli organi di vigilanza. Se i lavoratori ne facciano richiesta, il datore deve rilasciare copia delle registrazioni riguardanti le ore di lavoro effettuate. Sanzioni: le violazioni alle disposizioni relative al registro sono punite con la sanzione amministrativa da 21 Febbraio 2008 |
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