Il Commercialista Telematico



Il contratto dei Metalmeccanici (confindustria)
stralcio dal nuovo contratto in seguito all’accordo del 20 gennaio 2008 (a cura Rag. Angelo Facchini)

Stipula: 20 gennaio 2008 - Decorrenza: 01 gennaio 2008 - Scadenza: economica 31 dicembre 2009; normativa 31 dicembre 2011.

 

Nuovi minimi tabellari:

Cat.

Qualifiche

Minimi 01/01/2008

Minimi 01/01/2009

Minimi 01/09/2009

1

Operai comuni

1.095,60

1.118,72

1.137,48

2

Impiegati d’ordine, operai comuni

1.197,76

1.224,82

1.246,75

3

Impiegati d’ordine, operai qualificati

1.313,50

1.345,41

1.371,29

4

Impiegati d’ordine, intermedi, operai qualificati

1.366,80

1.400,56

1.427,94

5

Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati

1.457,56

1.494,56

1.524,56

5S

Impiegati di concetto, intermedi

1.552,48

1.593,41

1.626,59

6

Impiegati direttivi

1.666,08

1.710,02

1.745,64

7

Quadri e impiegati direttivi

1.805,89

1.854,45

1.893,83

 

Indennità ed altri elementi contrattuali:

-         EDR €. 10,33

-         Funzione Quadro €. 114,00

-         Elemento retributivo €. 59,39, cat. 7

-         Indennità cassa 6% del minimo tabellare

-         Mensilità 13

-         Coefficiente giornaliero 26

-         Coefficiente orario 173

-         Orario normale di lavoro 40

 

Una tantum: €. 300,00 comprensiva dell’IVC erogata nel periodo ottobre/dicembre 2007 (compresa la 13a). Al netto della suddetta indennità, il valore da corrispondere a tutti i lavoratori con la prima retribuzione utile corrisposta nel mese di marzo 2008 è pari a € 267,00.

Elemento perequativo: € 260,00 da corrispondere nel mese di giugno, con le modalità precedentemente stabilite nell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2006.

Premi aziendali e di risultato: la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. L’erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, potrà essere anche totalmente variabile.

Indennità trasferta: 

- Operai - trasferta intera €. 37,50  - quota per il pasto meridiano o serale €. 10,90 - quota per il pernottamento €. 15,70. È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15%. In caso di malattia o infortunio il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento.

- Impiegati: rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese. Dall’1.1.2009: - trasferta intera €. 40,00 - quota per il pasto meridiano o serale €. 11,30 - quota per il pernottamento €. 17,40. È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione, ed inoltre il rimborso delle spese di vitto e alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese. L’indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 gg., nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall’ora di partenza. Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi dell’indennità di trasferta. Trattamento per il tempo di viaggio: al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta inoltre un compenso per il tempo di viaggio in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

-         corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro;

-         corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto precedente con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

Malattia e infortunio: in caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di gg. 10. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura, il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla sola quota del pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.

Tredicesima: operai 173 ore di retribuzione da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia; impiegati una mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia. Dall’1 gennaio 2009 l’azienda corrisponderà una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Scatti anzianità: 5 biennali secondo le seguenti misure:

 

Cat.

Scatti

1

18,49

2

21,59

3

25,05

4

26,75

5

29,64

5S

32,43

6

36,41

7

40,96

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l’anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Per quanto concerne gli impiegati e gli intermedi, gli aumenti maturati fino al 31 dicembre 1979 restano fissati negli importi attualmente corrisposti fino alla data del 31 dicembre 2000; successivamente verranno incrementati dei seguenti importi: € 0,61, cat. 2; € 0,75, cat. 3; € 0,77, cat. 4; € 0,88, cat. 5; € 0,96, cat. 5S; € 1,07 cat. 6; € 1,17, cat. 7, mentre gli aumenti di cui al punto 2)Norme transitorie dell’art. 5 e 9 Disciplina speciale, parte rispettivamente seconda e terza, continueranno ad essere convenzionalmente computati secondo la disciplina ivi prevista.

Straordinari: il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 2 ore giornaliere e 8 settimanali, fino ad un massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore (250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti e per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare; 260 ore per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi).

 

Banca ore: è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità previste per l’utilizzo dei permessi retribuiti. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

Erogazione TFR:  il pagamento del TFR avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT. LAVORO

Ferie:

- operai 4 settimane; -impiegati secondo l’anzianità di servizio: fino a 10 anni 4 settimane: da 10 a 18 anni 4 settimane + 1 giorno; oltre 18 anni 5 settimane. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane. Ogni settimana dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Dal 1 gennaio 2009, restando invariate le misure, ogni settimana dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 ore. Norma transitoria:

1.     I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima (operai), iniziano a maturare a partire dall’1 gennaio 2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio;

2.     Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima (operai), in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dall’1 gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Permessi retribuiti:

-         24 ore per ciascun trimestre solare, ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, per l’espletamento delle loro funzioni;

-         ai componenti delle RSU, per l’espletamento del loro mandato. Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente;

-         8 ore annue per assemblee dei lavoratori, nelle imprese con almeno 10 dipendenti;

-         3 giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia;

-         studenti: saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; saranno inoltre esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione di esami negli altri casi. Diritto allo studio: 150 ore pro capite triennali, usufruibili anche in un solo anno. Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo, per l’alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per i lavoratori stranieri, il monte ore di permesso retribuito è elevato a 250. Ai lavoratori che intendano frequentare l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore saranno concesse 40 ore annue retribuite (per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda per frequentare i corsi di studio e i corsi di formazione professionale non dovranno superare rispettivamente il 2%del totale della forza occupata e comunque il 3% complessivo;

-         ai RLS: 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 50 e fino a 100 dipendenti; 70 ore annue nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti

Riduzione orario 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per i lavoratori turnisti, 20 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o 13a) al valore retributivo sul quale la stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti. Le rimanenti 4 ore monetizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, sono anch’esse trasformate in permessi annui retribuiti. Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39a ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite. Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2002 (dal 1 gennaio 2000 per gli addetti al settore siderurgico), un permesso annuo retribuito di 8 ore. Una quota dei suddetti permessi fino ad un massimo di 7 può essere utilizzata per la fruizione collettiva; di questi, un permesso potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda il pagamento, sarà accantonato nell’apposito conto ore individuale. I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

Festività: oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; per il 4 novembre trattamento domenicale. Operai: le festività sono ragguagliate a 6 ore e 40 minuti. La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione fissa mensile.

Sospensione/riduzione lavoro o Cig:

-         operai: in caso di interruzioni che nella giornata superino nel loro complesso i 60minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. In caso di sospensione che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al TFR. In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell’orario di lavoro dovute a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l’azienda, si rimanda alle disposizioni relative alle integrazioni in quanto applicabili. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore purché il recupero si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione;

-         impiegati e intermedi: in caso di sospensione o riduzione della durata dell’orario di lavoro, la retribuzione non subirà riduzione.

Aspettative:

-         per malattia, al termine del periodo di comporto, al massimo di 4 mesi. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave o continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire di un’ulteriore periodo di aspettativa, fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 24 mesi continuativi;

-         minimo 1 mese e massimo 6 non frazionabili, ai lavoratori con oltre 10 anni di anzianità. Per il lavoratore che debba svolgere attività di volontariato, lavori di cura o di studio, l’anzianità è ridotta a 7 anni;

-         non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, al lavoratore per gravi motivi familiari;

-         non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi;

-         non superiore a 4 mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere ai programmi di riabilitazione;

-         11 mesi anche frazionabili, ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro;

-         ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (legge n. 300/1970).

Apprendistato:

a)     durata: 30 mesi, per il primo livello di professionalità (cat. 3); 4 anni, per il secondo livello di professionalità (cat. 4). Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a: 24 mesi per il primo livello di professionalità e 36 mesi per il secondo livello di professionalità;

b)    possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081/1993 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Tali limiti sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap;

c)     i periodi di apprendistato prestato presso altre imprese si computano presso la nuova purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività;

d)    formazione: 160 ore annue retribuite in ragione d’anno destinata alla formazione tecnico-pratica e 40 ore retribuite in ragione d’anno destinate all’insegnamento pratico;

e)     prova: 20 giorni di effettivo servizio per gli operai e 30 giorni di effettivo servizio per gli impiegati. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova;

f)      ferie: 30 giorni di calendario per i minori di 16 anni e 4 settimane per gli apprendisti con più di 16 anni compiuti;

g)     la retribuzione dell’apprendista per il primo livello di professionalità e per i primi 30 mesi del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare, Edr del lavoratore inquadrato nella cat. 3. Per i restanti mesi previsti per il secondo livello di professionalità le percentuali di riferimento sono applicate al minimo tabellare, Edr del lavoratore inquadrato nella cat. 4:

 

Durata

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° sem.

4° anno

30 mesi

(I liv.)

67%

72%

77%

82%

90%

------

------

4 anni (II liv.)

67%

72%

77%

82%

90%

95%

95%

 

Per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore le percentuali sono anticipate di un semestre;

h)     malattia e infortunio: le aziende dovranno sopportare gli stessi oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto per gli operai.

Apprendistato professionalizzante (decorrenza 1 marzo 2006):

1)     possono essere assunti giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29;

2)     qualifiche conseguibili: cat. dalla 3 alla 7, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. I lavoratori con inquadramento finale in 6a e 7a categoria saranno assunti solo se in possesso di laurea inerente;

3)     la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4. Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza naturale;

4)     durata: - 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 3a categoria; - 52 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 4a categoria; - 60 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 5a categoria; - 38 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 6a categoria; - 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 7a categoria. La durata è ridotta di 6 mesi per i lavoratori destinati all’inquadramento in 3a, 4a e 5a categoria, in possesso di diploma inerente alla professionalità da acquisire. Per i lavoratori destinati all’inquadramento in 5a categoria in possesso di laurea inerente, la durata sarà pari a 34 mesi. Per i lavoratori destinati all’inquadramento in 6° categoria in possesso di laurea inerente, la durata sarà pari a 36 mesi. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3a così come stabilito dall’art. 4, lett. b), punti II e III (linee a catena), Disciplina generale, Sezione terza, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3a categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3a categoria, la durata sarà pari a 24 mesi;

5)     i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di cui al punto 4. purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività;

6)     formazione: 120 ore medie annue di formazione formale. Nell’ambito di tale monte ore saranno erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalità teorica. Durante il primo anno di apprendistato sono previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120. Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto previsto nel Piano Formativo Individuale;

7)     prova: per gli operai non superiore a 20 giorni di effettivo lavoro; per gli impiegati non superiore a 30 giorni di effettivo lavoro. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.

8)     inquadramento e retribuzione: - nel primo periodo: inquadramento e retribuzione di due livelli inferiori a quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: inquadramento e retribuzione di un livello inferiore a quello di destinazione finale; - nel terzo periodo: inquadramento di un livello inferiore a quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

 

Durata complessiva

Primo

periodo

Secondo

periodo

Terzo

periodo

60 mesi

20 mesi

20 mesi

20 mesi

54 mesi

18 mesi

18 mesi

18 mesi

52 mesi