| Prorogati i termini di approvazione dei bilanci 2008 per gli enti locali |
| disposta la proroga al 31 marzo per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2008 (a cura Dott. Federico Gavioli) |
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, il decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2008 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2008. L’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, termine tra l’altro mai rispettato e sistematicamente prorogato dal legislatore con norme ad hoc, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine, sempre secondo quanto disposto dal citato articolo 151 del TUEL, può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita Alla base di queste continue proroghe vi è il motivo che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno successivo di riferimento (es. 31.12.2007 per approvazione del previsionale 2008), non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto le leggi finanziarie che disciplinano spesso importanti variazione e novità, sono approvate sempre a ridosso di tale periodo. Un esempio evidente può essere dato dalla Finanziaria per il 2008 approvata in via definitiva dal Parlamento il 21 dicembre 2007, è divenuta legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata sul S.O. n. 285/L alla Gazz. Uff. n. 300 del 28 dicembre 2007. A seguito, quindi, del D.M. del Ministro dell’Interno anche per quest’anno, per effetto della proroga, il Comuni e le Province avranno più tempo sia per approvare i bilanci, sia per deliberare aliquote e tariffe e modificare i regolamenti comunali in materia. Su questo aspetto deve essere tenuto in considerazione l’importante norma introdotta dal legislatore con bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Sul problema della modifiche di tariffe e delle aliquote contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione la nota n. 5602 del Dipartimento Programmazione Finanziaria del 16 marzo Una volta acclarata, dal punto di vista normativo, la retroattività delle deliberazioni concernenti le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, analogamente a quanto già previsto per i regolamenti delle entrate, occorre chiarire il rapporto tra le deliberazioni suddette e quella di approvazione del bilancio di previsione. In proposito, sempre secondo il citato parere n. 14/2006, Se la previa adozione delle deliberazioni con le quali vengono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi e dei costi dei servizi pubblici locali rappresenta non una mera facoltà, bensì un obbligo da rispettare ai fini della validità della deliberazione di approvazione del bilancio, sarà lo stesso organo che ha approvato l'atto deliberativo in questione a porre in essere un'idonea azione di rimedio, approvando una deliberazione successiva a quelle con le quali sono stati adottati il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e la variazione delle tariffe della Tarsu. Con riferimento alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale e la relativa soglia di esenzione si sottolinea che il regolamento deve essere approvato dal consiglio comunale; si ricorda, inoltre, che con il provvedimento del 18 dicembre 2007 (G.U. n. 297 del 22 dicembre 2007) è stato dato il via libera da parte del Direttore dell’Agenzia del Territorio per l’accertamento dell’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Il cd. “Decreto Visco-Bersani” di cui al decreto legge 223/06, convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedeva che a decorrere dall'anno 2007, era soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tuttavia fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimaneva in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, ovvero della comunicazione ICI se istituita nell’apposito regolamento comunale. Con il via libera al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio l’obbligo della dichiarazione ICI per i terreni e i fabbricati è soppresso. In forza di questo i Comuni dovranno modificare i propri regolamenti ICI per il 2008 a seguito della soppressione dell’obbligo della comunicazione ICI e , in parte, quello di presentare la dichiarazione ICI (rimane l’obbligo dell’adempimento per le imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili fino all’anno di attribuzione delle rendite). Federico Gavioli 7 Gennaio 2008 |
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