| Immobili giacenti al 4 luglio 2006 |
| rettifica della detrazione Iva per effetto del mutato regime a seguito dell’introduzione del Decreto Bersani (a cura Lorenzo Camuso e Maurizio Calello) |
In merito alla detrazione precedentemente effettuata sull’acquisto di immobili abitativi, l’art. 35, co. 9,del DL 223/2006 (decreto Bersani), prevede che in sede di prima applicazione “in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio Inoltre nella risposta all’interpello n. 317/2007 si sostiene che il principio detto prima ed esposto nella circolare 12/2007 è in linea con le disposizioni contenute all’articolo 185 della direttiva comunitaria 200/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, secondo la quale “la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni”. L’Amministrazione finanziaria però ha dimenticato di prendere in considerazione la disposizione contenuta all’articolo 192 della direttiva per la quale gli Stati membri, in sede di applicazione della rettifica delle detrazioni, devono “adottare disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato”. Nell’ipotesi esaminata appare evidente che applicando l’interpretazione indicata nella circolare n. 12/2007 dell’Amministrazione e riportata nella risoluzione n. 317/2007 una società di trading immobiliare che ha acquistato immobili abitativi nel periodo dal 1 gennaio al 4 luglio 2006 risulta penalizzata rispetto a una società che avesse acquistato gli stessi immobili prima del 31 dicembre 2005. Infatti l’applicazione del pro-rata articolo 19 comma 5 secondo il principio dell’Amministrazione finanziaria è prevista per tutti i fabbricati acquistati nel corso del 2006 senza distinguere prima e dopo il 4 luglio, mentre una società che li abbia acquistati prima del 31 dicembre 2005 non soffrirebbe di alcun limite alla detrazione operata nell’anno precedente. Inoltre l’errata applicazione della norma fa si che le imprese con attività promiscua subiscono allo stato attuale una doppia penalizzazione: da un lato perché l’Iva sull’acquisto di immobili abitativi è totalmente indetraibile, dall’altro perché l’Iva per l’acquisto degli immobili strumentali non è tutta detraibile (come dovrebbe essere), ma si detrae in misura pari alla percentuale corrispondente di pro-rata, a sua volta influenzato dalle cessioni esenti di fabbricati abitativi. Lorenzo Camuso e Maurizio Calello 29 Dicembre 2007 |
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