Il Commercialista Telematico



Contratti Collettivi: le scadenze ed i rinnovi contrattuali
vademecum degli adempimenti e dei rinnovi (a cura rag. Angelo Facchini)

 

Cartai e cartotecnici confindustria - ipotesi di accordo 18 settembre 2007.

Il 18 settembre 2007 le associazioni di categoria hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL del 25 gennaio 2006 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta, legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, scaduto il 30 giugno 2006. Si riportano, qui di seguito, gli aggiornamenti:

1.     i nuovi minimi retributivi

Minimi

Livello

01/10/2007

01/07/2008

01/04/2009

Q

1.406,30

1.452,05

1.510,88

AS

1.400,67

1.446,24

1.504,83

A

1.192,54

1.231,34

1.281,22

B1

1.057,54

1.091,94

1.136,18

B2S

1.023,79

1.057,09

1.099,92

B2

978,78

1.010,63

1.051,57

C1S

905,66

935,12

973,00

C1

860,66

888,66

924,66

C2

781,90

807,34

840,05

C3

725,65

749,26

779,61

D1

680,65

702,79

731,26

D2

624,40

644,71

670,83

E

562,52

580,82

604,35

retributivi

Dal 1° ottobre 2007 Dal 1° luglio 2008 Dal 1° aprile 2009

2.     Una tantum – le parti hanno previsto, per tutti i lavoratori in forza alla data del 18 settembre 2007, la corresponsione, con la retribuzione del mese di ottobre 2007, di un importo una tantum lordo di cui alla tabella contenuta nell’accordo, commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° luglio 2007/30 settembre 2007 con riduzione proporzionale in caso di aspettativa, assenza facoltativa postpartum, Cig a 0 ore. L’una tantum è comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti o indiretti e non è utile ai fini del TFR. L’ipotesi sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 20 ottobre 2007 e diventerà applicabile all’atto della firma definitiva.

 

Livello

01/10/2007

Q

65,36

AS

65,10

A

55,42

B1

49,15

B2S

47,58

B2

45,59

C1S

42,09

C1

40,00

C2

36,34

C3

33,73

D1

31,63

D2

29,02

E

26,14

 

3.     Decorrenza e durata - I minimi di stipendio e di salario previsti dalla nuova tabella decorrono dalle date ivi indicate e scadono con la scadenza del contratto quadriennale il 30 giugno 2009.

 

 

Oleari e margarinieri confindustria - accordo di rinnovo 25 luglio 2007.

Il 25 luglio 2007 tra le associazioni interessate si è concluso il rinnovo del contratto 24 luglio 2003 per gli addetti all’industria olearia e margariniera. A decorrere dal 1° giugno 2007 il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’industria olearia e margariniera, cui si applica il CCNL 24 luglio 2003, viene integralmente disciplinato dal CCNL dell’industria alimentare rinnovato il 21 luglio 2007 ad eccezione di alcuni istituti stabiliti nell’accordo di rinnovo. Si riportano di seguito le variazioni salienti intervenute.

1.     Retribuzione – nuovi minimi tabellari

 

Livello

Parametri

01/06/2007

01/04/2008

01/01/2009

1

217

1.517,63

1.585,56

1.619,53

2

202

1.413,37

1.476,61

1.508,23

3

182

1.272,73

1.329,71

1.358,19

4

161

1.122,90

1.173,30

1.198,50

5

147

1.028,13

1.074,14

1.097,15

6

136

948,74

991,32

1.012,60

7

124

866,63

905,44

924,85

8

117

818,33

854,95

873,27

9

110

769,24

803,68

820,90

10

100

698,52

729,83

745,48

 

2.     Scatti di anzianità – gli importi degli scatti di anzianità di cui all’art. 53 (CCNL Industria Alimentari) sono rivalutati del 12% con le seguenti decorrenze:  3% dall’1.7.2007; 3% dall’1.7.2008; 3% dall’1.7.2009; 3% dall’1.7.2010.

 

3.     Mensilità aggiuntiva - ai dipendenti dell’industria olearia e margariniera verranno riconosciute, secondo diverse scadenze, delle percentuali della quattordicesima mensilità prevista dal CCNL Industria Alimentari (e non l’intera mensilità), in relazione alla dimensione aziendale.

 

Tabacco lavorazione - accordo di rinnovo 18 luglio 2007.

Il 18 luglio 2007 tra le associazioni di categoria interessate in applicazione di quanto stabilito al punto 2, comma 3 del protocollo 23 luglio 1993 e dell’art. 64 del CCNL, dell’11 giugno 2003, si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1° gennaio 2007/31 dicembre 2010.

Vediamone in sintesi i punti salienti:

1.     Decorrenza e durata -  il contratto resta in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2010 per la parte normativa, e fino al 31 dicembre 2008 per la parte economica. Esso sarà prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R.

2.     Retribuzione – sono concordati i seguenti aumenti retributivi: con riferimento alla categoria IVA, sono pari a euro 23,00 a decorrere dal 1° luglio 2007, ad ulteriori euro 23,50 a decorrere dal 1° gennaio 2008 e ad ulteriori euro 24,00 a decorrere dal 1° luglio 2008.

3.     Una tantum – ai lavoratori in forza al 1° luglio 2007 spettano importi forfetari di una tantum che non avranno incidenza su alcun altro istituto contrattuale, compreso il TFR.

4.     Apprendistato -  per la sua disciplina si fa riferimento alle vigenti norme di legge sull’apprendistato professionalizzante, salvo quanto disposto dal contratto, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 1° al 3° livello, di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5° al 1°.  Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

a.      nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;

b.     nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

c.      nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

 

 

FLASH CONTRATTUALI: elenco sintetico degli aggiornamenti di ottobre

 

Agenzie di assicurazione (Sna e Unapass) CCNL 5 luglio 2007: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Anas protocollo d’Intesa 10 stipulato in data 26 luglio 2007: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Chimici farmaceutici confindustria accordo 10 maggio 2006: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Coibenti confindustria accordo 12 luglio 2006: assistenza sanitaria integrativa - il contributo annuale a Faschim da parte dei lavoratori e delle imprese iscritti, è pari a

euro 144,00 all’anno. Il contributo è versato a partire da ottobre 2007 al fine di consentire l’accesso alle prestazioni dell’assistenza sanitaria a partire da gennaio 2008.

 

Lapidei confindustria  accordo 23 febbraio 2006: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Lapidei confapi accordo 12 maggio 2006: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Legno e arredamento confindustria accordo 6 giugno 2006: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Legno e arredamento confapi accordo 5 luglio 2006: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Scuderie (settore galoppo) accordo 1° marzo 2007: nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° ottobre 2007;

 

Teatri (esercizi) accordo 22 marzo 2007: seconda tranche di una tantum da corrispondere a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2006 con la retribuzione di ottobre ed a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 maggio 2007:

 

Livello

Una tantum

1A

263,25

1

237,23

2

198,74

3

180,00

4

161,28

5

146,71

6