| DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 118 |
| Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili
strumentali
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| Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007 NAPOLITANO |
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