Il 28 marzo 2007 tra le organizzazioni artigiane sindacali e di categoria si è convenuto all’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane della Comunicazione 1° luglio 1998 e rinnovato per la parte economica in data 16 ottobre 2002 ed in data 16 giugno 2004.
Si espongono i dettagli:
Ø Decorrenza e durata: il contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2005 e scadenza il 31 dicembre 2008.
Ø Retribuzione: i seguenti incrementi retributivi che verranno erogati a partire dal 1° maggio 2007 e dal 1° febbraio 2008:
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Livelli |
Retr. al 30/04/2007 |
Aumenti al 01/05/2007 |
Retr. al 01/05/2007 |
Aumenti al 01/02/2008 |
Retr. al 01/02/2008 |
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1 A |
1.718,22 |
77,30 |
1.795,52 |
77,30 |
1.872,82 |
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1 B |
1.497,51 |
67,37 |
1.564,88 |
67,37 |
1.632,25 |
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2 |
1.404,84 |
63,20 |
1.468,04 |
63,20 |
1.531,24 |
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3 |
1.317,59 |
59,27 |
1.376,86 |
59,27 |
1.436,14 |
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4 |
1.222,57 |
55,00 |
1.277,57 |
55,00 |
1.332,57 |
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5 BIS |
1.118,33 |
50,31 |
1.168,64 |
50,31 |
1.218,95 |
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5 |
1.069,24 |
48,10 |
1.117,34 |
48,10 |
1.165,44 |
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6 |
1.006,87 |
45,30 |
1.052,17 |
45,30 |
1.097,46 |
Ø Una tantum: a copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad euro 380 lordi, riproporzionato in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’erogazione dell’una tantum verrà effettuata tre rate pari a:
o € 130 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2007, di cui € 5 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali e secondo le indicazioni che entro tale data verranno fornite dalle parti sociali;
o € 115 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
o € 135 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008.
Agli apprendisti saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Ø Istituti contrattuali: l’accordo tratta anche di: contratti di inserimento, telelavoro, apprendistato professionalizzante, lavoro a tempo parziale, contratto a termine, orario di lavoro, il trattamento degli infortuni e malattia extraprofessionale e le ferie.
Tra gli istituti disciplinati dall’accordo, sopra citati, di particolare interesse è quello dell’apprendistato professionalizzante. Con decorrenza dal 27 marzo 2007, le parti
danno concreta attuazione all’istituto rendendolo immediatamente applicabile in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
A tal uopo si riportano gli estremi di interesse:
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Età |
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni |
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Periodo di prova |
Il periodo di prova convenuto, da indicare nella lettera di assunzione, non può superiore ai 2 mesi. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente. |
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Durata |
La durata massima è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1° Gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a) durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livelli 4°, 5° bis) durata: 5 anni
- 3° Gruppo (livello 5°) durata: 4 anni
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti il cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2°, 1°b ed 1°a, la durata dell’apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire. |
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Trattamento economico |
Il trattamento economico segue l’applicazione di percentuali sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza e EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
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Gruppi |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° sem. |
8° sem. |
9° sem. |
10° sem. |
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1 |
66 |
66 |
73 |
73 |
85 |
85 |
2 liv. |
2 liv. |
1 liv. |
1 liv. |
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2 |
66 |
66 |
73 |
73 |
80 |
80 |
2 liv. |
1 liv. |
1 liv. |
1 liv. |
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3 |
66 |
66 |
77 |
77 |
90 |
90 |
1 liv. |
1 liv. |
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-- |
Per la progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall’indicazione 2 liv. determinano l’applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + EDR) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l’indicazione 1 liv. si intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + EDR) di 1 livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell’apprendista. |
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Formazione |
In via esemplificativa si individua la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualifica da raggiungere:
- conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l’anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all’interno dell’azienda.
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell’azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor, come da Dm 28 marzo 2000, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
L’impresa ha facoltà di svolgere interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne. |
Aprile 2007 |