| L’EFFICACIA DIRETTA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE |
| analisi a cura dell'Avv. Maurizio Villani |
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000, entrata in vigore l’01/08/2000), in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, detta i principi generali dell’ordinamento tributario. Anche se è la legge più disapplicata della Repubblica, lo Statuto è un ottimo punto di partenza per la corretta applicazione dei principi di tutela del contribuente, che devono sempre essere rispettati sia dal legislatore sia dalla pubblica amministrazione. Certo, in futuro, è necessario che lo Statuto sia corretto in alcune parti (come, per esempio, per il potenziamento della figura del Garante), integrato (dopo l’approvazione delle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005), modificato (soprattutto, secondo me, con l’inserimento degli artt. 24 e 111 della Costituzione, per il processo tributario) ed, in particolare, costituzionalizzato. Infatti, è da accogliere con entusiasmo la proposta di legge costituzionale n. 1925, presentata il 10/11/2006 alla Camera dei Deputati, di aggiungere all’art. 53 della Costituzione i seguenti commi: “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Tranne che nel caso previsto dal terzo comma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti dei tributi non possono essere prorogati”. In ogni caso, in attesa delle necessarie modifiche di cui sopra, è importante, oggi, conoscere quale efficacia pratica e diretta hanno le disposizioni dello Statuto, soprattutto alla luce dei numerosi interventi della Corte di Cassazione (circa quaranta sentenze) e dell’ordinanza n. 216 del 06/07/2004 della Corte Costituzionale. Oltretutto, sempre secondo In primo luogo, su quello secondo cui l’interpretazione conforme a Statuto si risolve, in definitiva, nell’interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo Statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell’ordinamento tributario. In secondo luogo, e conseguentemente, su quello secondo cui alcuni dei principi dello Statuto, proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali, devono ritenersi “immanenti” nell’ordinamento stesso già prima dell’entrata in vigore dello Statuto e, quindi, vincolanti l’interprete in forza del canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione; cioè, del dovere dell’interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione. Tra i principi “immanenti” Ed infine, In definitiva, secondo me, i giudici tributari, alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nell’interpretare le leggi tributarie e nell’analizzare il comportamento degli uffici fiscali, devono tenere sempre in considerazione le disposizioni dello Statuto, come unica chiave di lettura, nel senso che, in caso di dubbi interpretativi, devono risolvere i dubbi stessi nel senso più conforme alle norme statutarie, applicando direttamente le norme dello Statuto, che è fonte autonoma di una posizione soggettiva che il legislatore ha inteso riconoscere e tutelare in via diretta; se non è possibile l’interpretazione adeguatrice, soltanto allora i giudici tributari, anche d’ufficio, possono rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per risolvere il contrasto tra le norme tributarie e quelle costituzionali, attuate con le disposizioni dello Statuto. Infatti, ciò che protegge lo Statuto è il dettato costituzionale e non l’articolo contenente la clausola di autorafforzamento. Quindi, se intervengono norme successive contrastanti con lo Statuto, esso, in quanto attuativo della Costituzione, tendenzialmente porterà, più che alla disapplicazione delle stesse, alla diretta applicazione delle norme statutarie.
Lecce, dicembre 2006 AVV. MAURIZIO VILLANI avvocato tributarista in Lecce AAvvocato componente del Consiglio dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it - |
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