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Sentenze - Massime

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Massime sentenze 2010

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Processo tributario - Decisione su spese superiori a quanto richiesto - Illegittimità - Sussiste

C.T.R. di Roma - Sez. n. 4 Sent. n. 356/4/2010 - dep.il 23/11/2010 - Presidente Liotta - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 2/Studio Zanetti Comm. Assoc. Zane.

La liquidazione di competenze a favore dell’ufficio superiori rispetto a quelle richieste con la nota spese, è illegittima ai sensi dell’art.112 c.p.c. che dispone la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Riferimenti normativi:art.112 c.p.c.

Depositata Martedì, 23 Novembre 2010

Rogito abitazione principale

C.T.R. Roma - sez. 7 - sent. 02/07/11

L'agevolazione spetta anche alla cittadina italiana emigrata all'estero che non risiede nel Paese; la condizione è che nel rogito ci sia la volontà di adibire l'immobile ad abitazione principale

L'agevolazione prima casa compete anche alla cittadina italiana emigrata all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia) per l' acquisto di un immobile quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale. La Ctr Lazio, con la sentenza n. 2/7/11, ha precisato che l'agevolazione spetta anche senza l'obbligo di stabilire, ivi, la residenza entro 18 mesi, purché nel rogito dichiari di voler adibire la casa ad abitazione principale.

Depositata Lunedì, 25 Ottobre 2010

Processo tributario - Notifica - Persona incapace - Condizione - Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore

C.T.R. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 174/6/2010 - dep. il 4/10/2010 - Presidente Lauro - Relatore Taglienti - Ag. Entrate di Roma 2/Desiati

Processo tributario-Notifica-Persona incapace-Condizione-Deve essere palesemente riconosciuta dall’ufficiale notificatore. Non rientra tra le persone incapaci a ricevere la notifica di un atto chi,dalla certificazione medica,assuma farmaci che determinano disturbi della memoria,confusione mentale,condizioni che non sono palesemente riconoscibili da parte dell’ufficiale notificatore. Riferimenti normativi:art.139,comma 2,c.p.c.; DPR n.600/1973, art. 60.

Depositata Lunedì, 04 Ottobre 2010

Tributi erariali indiretti – Registro - Benefici L. n. 408/1949 - Denuncia ultimazione lavori - Onere contribuente – Decorrenza - Validità per tutto il territorio italiano – Prescrizione - Decorrenza

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 240/14/2010 - dep. il 29/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 3/Desa seconda spa
In materia dei benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), il termine annuale per la presentazione della denuncia,onere e non facoltà a carico del contribuente, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori,ma dal 31/12/1985, definitivamente fissato dalla legge n. 47/1982 che ha validità per tutto il territorio nazionale e non soltanto per le zone del Friuli Venezia Giulia, e, dalla scadenza di tale termine(31/12/1986), inizia a decorrere quell’altro triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a recuperare l'imposta, previsto dall’art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967. Riferimenti normativi: L. n. 408/1949; DL n. 790/1981, conv. L n. 47/1982. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29759/2008.
Depositata Giovedì, 29 Luglio 2010

Statuto del contribuente

C.T.R. Roma - sez. 22 - sent. 189/22/10

La formazione dì plichi cumulativi non risulta conforme ad un principio di ordine e di chiarezza, proprio in attuazione dello Statuto dei contribuenti, il quale recita che "all'atto impositivo" deve essere allegato ogni "altro atto" richiamato dalla motivazione.

Depositata Venerdì, 23 Luglio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fondo Pensioni - Attività imprenditoriale - Esclusione - Assoggettamento ad IVA - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 73/3/2010- dep. il 28/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore D’Andria - Fondo Pensioni del personale BNL/Ag. Entrate di Roma 2
L’attività di investimenti immobiliari (acquisto, cessione, locazione)da parte di un fondo pensioni non può essere considerata rilevante ai fini dell’assoggettamento all’IVA, dovendo trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1972. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che tali fondi non svolgono un’attività imprenditoriale e che il loro impegno nel campo degli investimenti immobiliari, anche se riveste caratteri di commercialità, non costituisce certamente l’attività principale. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 1, 4, primo e quarto comma, 10; art. 2195 c.c..
Depositata Lunedì, 28 Giugno 2010

Processo tributario - Notifica a persona giuridica - Consegna a persona incaricata - Qualifica rivestita nella società - Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 115/2/2010 - dep. il 26/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Moscaroli - La nuova capricciosa snc/Concessionario Equitalia Gerit spa
In tema di notificazioni alle persone giuridiche, l’art.145 c.p.c., nel prevedere che l’atto possa essere consegnato a persona incaricata della ricezione, non assegna rilevanza alla specifica qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall’ufficiale giudiziario. Nella specie, la società aveva fatto presente che la sede si era trasferita. Riferimenti normativi: artt. 145, 149, 160 c.p.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16102/2007, 14528/2009, 9962/2010, 12373/2002.
Depositata Sabato, 26 Giugno 2010

Imposizione diretta - IRPEF - Rimborso versamenti in eccedenza - Termine - Decorrenza - Dal versamento acconti

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 4 – Sent. n. 195/4/2010 - dep. il 24/6/2010 - Presidente Liotta - Relatore Moroni - Tulimiero/Ag. Entrate Roma 1
Il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti in eccedenza inizia a decorrere dal giorno del versamento degli acconti. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 38. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29226 e 13479/2008, 9885/2003.
Depositata Giovedì, 24 Giugno 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - IVA - Cessione immobile a socio da parte di cooperativa - Imponibile soggetto ad IVA - Richiesta agevolazioni prima casa - Non è soggetta a registro, rimane IVA

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 343/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Scalzi/Ag. Entrate Roma 4
Non basta avere chiesto di usufruire dei benefici previsti per la prima casa a cambiare radicalmente la natura dell’imposizione dell’atto sottraendolo dal campo dell’IVA per portarla in quello dell’imposta di registro, rendendo in tal modo legittimo l’accertamento di maggior valore. Nella specie, si trattava di una cessione al socio di una unità immobiliare effettuata da parte di una società cooperativa edilizia imponibile ai fini IVA, il cui presupposto impositivo si realizzava alla data di stipula del rogito. Riferimenti normativi: D.L. n. 90/1990, conv. L. n. 165/1990, come modificata dal comma 2 dell’art. 23 della L. n. 229/2003; DPR n. 633/1972, art. 6, comma 2. Prassi: CM 27/2006 e 163/E.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - Credito d’imposta - Mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile del servizio protezione e prevenzione - Irregolarità che l’ufficio deve comunicare agli organi competenti - Recupero imposta - Illegittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 28 – Sent. n. 97/28/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Petrucci - Scattone/Ag. Entrate Roma 3
La mancata comunicazione agli organi competenti del nome del responsabile della sicurezza costituisce una violazione amministrativa, che l’agenzia delle entrate deve comunicare agli organi competenti ai fini della regolare diffida a regolarizzare, per cui la revoca del credito d’imposta è illegittima. Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 7; DLgs n. 626/1994 e n. 494/1996. Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio 169/2/2007, 106/10/2007, CTR Umbria n. 124/2005. Prassi: CM n. 22 del 28/4/2003
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Prima casa - Divorzio - Casa assegnata a coniuge - Altro coniuge - Perdita benefici fiscali - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 108/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Ag. Entrate Roma 5/Scotti
Non costituisce causa della perdita dei benefici prima casa,la comproprietà d’immobile reso indisponibile per assegnazione dello stesso al coniuge con la sentenza di divorzio, atteso che la casa assegnata alla famiglia (moglie e figli) non può soddisfare le esigenze abitative del contribuente. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7686/2002, 10925/2003, 5236/2008, CTR Lazio n. 188/37/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Riscossione - Accertamento - Impugnazione - Cartella di pagamento - Iscrizione provvisoria di un terzo maggiori imposte - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 105/2/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Marini/Ag. Entrate Roma 3
In pendenza del giudizio di primo grado l’ufficio può, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR n.602/1973,iscrivere a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle maggiori imposte risultanti dall’accertamento impugnato e non divenuto definitivo. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 15, comma 1. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7785/2008, 27001/2007, 7339/2003.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Processo tributario - Accertamento IVA - IRAP - Società e soci - Litisconsorzio - Obbligo - Sussiste - Fattispecie trattata soddisfa obbligo. Presunzioni maggiori ricavi - Onere dell’ufficio di almeno un solo indizio - Necessità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 366/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Rieti/Studio tecnico Adriani e Fabellini
L’obbligo del litisconsorzio necessario è in qualche modo soddisfatto quando, sia la società che i soci hanno ricorso e,seppure, attraverso giudizi distinti si è arrivati ad una uniformità di decisioni, peraltro assunte dalla medesima Commissione provinciale adita. Se l’ufficio presume una omessa registrazione della parcelle comunque incassate da uno Studio tecnico, o l’applicazione di tariffe professionali uniformi e ben superiori a quelle dichiarate per lo svolgimento di quel tipo di incarichi,desumendolo dalle pratiche rilevate presso la locale Agenzia del territorio, ha l’onere di corroborare tale presunzione almeno con “un unico indizio, preciso, grave, benché l’art. 2729, comma 1, del c.c. si esprima al plurale”. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 5; DPR n. 600/1973, art. 40; DLgs n. 546/1992, art. 14, comma 1; art.101 c.p.c.; art.2729, comma 1, cc. Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n. 1052/2007,n. 12671/2005, 9782/1999, 9961/1996.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Riscossione - Cartella di pagamento, emessa prima del 1/6/2008, senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Prevalenza dell’art. 3 della L. n. 212/2000 rispetto alla L. n. 31/2008 - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 365/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Orlandi/Ag. Entrate Tivoli
Le norme contenute nello Statuto del contribuente,pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono un’importanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia. Ciò determina che le disposizioni retroattive della legge n.31/2008 (le cartelle esattoriali prive del nominativo del responsabile del procedimento d’iscrizione non sono nulle prima del 1 giugno 2008) devono essere disattese, perché in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e della irretroattività, così come stabiliti dalla richiamata L. n. 212/2000. Rif. Normativi: L. n. 241/2000, art. 3, art. 7, comma 2,lett. a); L. n. 31/2008, art. 36, comma 4 ter. Rif. Giurisprudenziali: Corte Cost. Ord. N. 377/2007; CTR Latina n. 720/39/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - Avviso accertamento nei confronti di socio - Riferimento all’accertamento della sas - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità dell’avviso

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 362/1/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Terrinoni - Gandolfi/Ag. Entrate Roma 4
La motivazione di mero richiamo all’accertamento notificato alla società (SAS), in quanto atto conoscibile per il socio, contenuta nell’accertamento a questi notificato ai fini IRPEF è motivo di nullità per carenza di motivazione. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 5; L. n. 212/2000, art. 7.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Processo tributario - Mancato deposito atto impugnato - Inammissibilità - Esclusione. Tributi locali - Tasse auto - Bollo - Esenzione invalido - Produzione certificazione regionale - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14– Sent. n. 431/14/2010 - dep. il 23/6/2010 - Presidente - Relatore Cellitti – Cistriani/Regione Lazio
Il mancato deposito dell’atto impugnato non comporta alcuna sanzione di inammissibilità, perché non prevista da alcuna norma processuale. Non è sufficiente la semplice affermazione di essere invalido per accedere al beneficio della esenzione del pagamento del bollo auto, ma occorre dare la prova di averne diritto con la produzione della certificazione risultante dall’avvenuto riconoscimento di tale diritto da parte dell’ente regionale. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 18; L. n. 104/1992, art. 3, comma1. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18872/2007.
Depositata Mercoledì, 23 Giugno 2010

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Contestazione VAV - Querela di falso - Necessità. Credito imposta definitivamente accertata - Prescrizione - Ordinaria.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 410/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ciani/Comune di Roma
Per contestare la veridicità delle attestazioni contenute nella relazione di notifica del VAV, con particolare riferimento al luogo della notificazione e alla individuazione del ricevente, si deve necessariamente proporre querela di falso, stante la particolare fede pubblica attribuita all’atto stesso e all’agente notificatore. Il credito del Comune per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 78. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 12313/1992.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Mancato uso dell’impianto autorizzato - Irrilevanza ai fini dell’imposta

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 409/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - PES srl/Comune di Roma
L’imposta sulla pubblicità è dovuta unicamente sulla base della prescritta autorizzazione e non in relazione all’uso che dell’impianto viene fatto da parte dell’utente, nella disponibilità del quale rimane l’intera superficie concessa e dichiarata ed è svincolata dal numero dei messaggi contenuti nell’impianto. Riferimenti normativi: DLgs n. 507/1993, artt. 1 e 8. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 109/2005, 6446 e 17614 del 2004.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010

Tributi locali - Tosap - Impianto abusivo - Esonero - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 407/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Pama srl in liq./Comune di Roma
L’esonero del pagamento della Tosap non può trovare applicazione in ipotesi di impianti abusivi, per i quali è prevista la corresponsione non di un canone, ma di un’indennità a titolo sanzionatorio-risarcitorio.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010

Tributi locali - Tarsu - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo - Termine decadenziale - Non previsto - Solo prescrizione ordinaria

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 407/14/2010 - dep. il 22/6/2010 - Presidente - Relatore Cellitti - Mirra/Comune di Roma
Nell’ipotesi in cui la riscossione spontanea della Tarsu viene effettuata attraverso l’iscrizione a ruolo ordinario non è previsto alcun termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento, ma, in mancanza di diversa normativa, soltanto un termine di prescrizione ordinaria. Riferimenti normativi: DLgs n. 507/1993, artt. 72 e 71 ora abrogato dall’art. 1, comma 172, lett. b) della L. n. 296/2006, art. 1, comma 163; L. n. 156/2005; art.3946 c.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cort. Cost. n. 280/2005; Cass. n. 19255/2003.
Depositata Martedì, 22 Giugno 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Abitazione di lusso - Qualificazione - Almeno 4 caratteristiche indicate nella tabella allegata DM 2/8/1969

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 – Sent. n. 126/37/2010 - dep. il 21/6/2010 - Presidente Tomei - Relatore Lomazzi — Mancini/Ag. Entrate Roma 1
E’ insufficiente ad attribuire la qualifica di lusso all’abitazione acquistata, quando viene evidenziata una sola caratteristica tra quelle indicate nella tabella allegata al DM del 2/8/1969. Riferimenti normativi: DM del 2/8/1969, art. 8.
Depositata Lunedì, 21 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Presentazione dichiarazione integrativa - Termine a pena di decadenza - Periodo imposta successivo

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 35 – Sent. n. 123/35/2010- dep. il 21/6/2010 - Presidente - Relatore Scopigno - L.& C.Lav. e Costruz. Srl/Ag. Entrate Roma 1
Il termine previsto a pena di decadenza per presentare una dichiarazione integrativa in tema di imposta IRAP, tesa a correggere errori che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d’imposta, è quello relativo al periodo d’imposta successivo. Riferimenti normativi: DPR n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8bis.
Depositata Lunedì, 21 Giugno 2010

Riscossione - IVA - Iscrizione ruolo - Termini - Art. 17 DPR n. 602/1973 - Applicazione solo dopo il 1/7/1999

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 9 – Sent. n. 86/9/2010 - dep. il 18/6/2010 - Presidente Amodio - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Roma 1/Baudille
In materia d’IVA l’art. 17 del DPR n. 602/1973, che prevede l’iscrizione nei ruoli esecutivi entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo, trova applicazione solo a decorrere dal 1/7/1999 e non prima. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, artt. 17 e 15, comma 1;DLgs n. 46/1999, art. 23. Prassi: CM 186/E del 17/9/1999.
Depositata Venerdì, 18 Giugno 2010

Riscossione - IVA - Cartella di pagamento - Contabilità affidata a terzi - Versamenti mensili - Interpretazione del comma 3 dell’art. 1 del DPR n.100/1998

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 60/3/2010 - dep. il 16/6/2010 - Presidente Fancelli - Relatore D’Andria - Ag. Entrate di Roma 5/Braspa srl
Il comma 3 dell’art.1 del DPR n. 100/1998 deve essere interpretato nel senso che coloro che hanno affidato a terzi la loro contabilità possono considerare ai fini del versamento dell’IVA per il mese corrente,la liquidazione fatta per il mese precedente, e non nel senso che sia consentito di versare l’IVA mensile entro il 16 del secondo mese successivo a quello di liquidazione. Riferimenti normativi: DPR n. 100/1998, art. 1, comma 3.
Depositata Mercoledì, 16 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Contratto preliminare con versamento anticipato - Tassazione - Legittimità anche se non si stipula contratto - Esame degli atti - Necessità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 21 – Sent. n.130/21/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Previt srl in liq./Ag. Entrate Viterbo
La stipulazione di un contratto preliminare, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, anche mediante accollo di un debito nei confronti di un terzo, è sufficiente per la tassazione, a nulla rilevando la successiva risoluzione del preliminare e la mancata stipulazione del contratto definitivo. Comunque, deve essere accertata la natura elusiva dell’operazione attraverso l’esame degli atti. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 6, primo e quarto comma. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22899/2006.
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Accise e tributi doganali - Fatture IVA in esenzione d’imposta - Timbro dogana - Necessità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 21 – Sent. n. 122/21/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Sampieri/Ag. Dogane Roma II
Le fatture emesse in esenzione d’imposta senza esposizione dell’IVA, non perfezionate con il timbro della dogana, non usufruiscono dell’esonero dei diritti di confine e dell’IVA. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 38 1° comma e quater; DPR n. 43/1973, art. 34.
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Riscossione - Cartella di pagamento - IVA-Irpeg-Irap- Società di capitali - Soprattasse e pene pecuniarie - Responsabilità dell’amministratore - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 21 – Sent. n. 121/21/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Mariti/Ag. Entrate Roma 7
L’amministratore di una società di capitali è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazione di norme relative all’accertamento delle imposta sui redditi. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 98,comma 6; DLgs n. 472/1997, artt. 2, 11 e 27. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27036/2007.
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica - Consegna di una sola copia per più destinatari stesso domicilio - Validità - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 – Sent. n. 121/37/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente Caliento - Relatore Lomazzi — Calderai/Ag. Entrate Civitavecchia
Nell’ipotesi di più destinatari nello stesso domicilio è sufficiente la consegna di una sola copia per tutti. Riferimenti normativi: art. 139 c.p.c..
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli – IRPEF - Richiesta di somma non dovuta versata con mod. F24 - Rimborso richiesto direttamente alla CTP - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 – Sent. n. 120/37/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente - Relatore Caliento — Ag. Entrate Roma 2/Bortolussi
La contribuente che invoca l’indebito oggettivo sostanzialmente richiede un giudizio secondo equità che, previsto dagli artt. 113 e 114 c.p.c., non è applicabile in materia tributaria sia perché si verte su diritti non disponibili sia perché manca la concorde richiesta delle parti. Nella specie, la contribuente non aveva presentato istanza di rimborso per una somma versata con mod. F24, non dovuta, mentre per altri anni era stato riconosciuto il diritto al rimborso. Riferimenti normativi: DPR n. 300/1973, art. 38; DLgs n. 546/1992, art. 19 e 21; DLgs n. 218/1997, art. 15.
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Tributi locali - ICI - Immobile ente religioso gestito in comodato gratuito da associazione - Esenzione - Non spetta

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 326/1/2010 - dep. il 15/6/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Casa Gen. Ist. Frat. Maristi delle scuole/Comune di Roma
L’immobile di un ente religioso non utilizzato direttamente, ma dato in comodato gratuito ad una associazione di diretta emanazione del’ente non ha diritto all’esenzione dell’ICI. Nella specie, il gestore, tra l’altro, gestiva un’attività alberghiera, peraltro di livello medio-alto,senza alcun vincolo di ospitalità di carattere benefico, altamente remunerativa a giudicare dai fatturati dichiarati e pubblicizzata come una qualsiasi attività del ramo. Riferimenti normativi: DLgs n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i); DLgs 446/1997, art. 59, comma 1, lett. c); L. n. 222/1995, art. 16, lett. a). Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10092/2005.
Depositata Martedì, 15 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Associazione che svolge attività commerciale - Agevolazioni - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 3 – Sent. n. 10/3/2010 - dep. il 10/6/2010-Presidente Fancelli-Relatore Moroni - Ag. Entrate di Albano L./Assoc. Angel’s Dancing School
Deve essere esclusa dalle agevolazioni fiscali un’associazione che svolge attività commerciale, una scuola di ballo frequentata anche da persone non associate, con verbali di assemblee nei quali non si indicano i partecipanti, con presunti soci/clienti che non hanno mai partecipato alla vita amministrativa dell’associazione. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, artt. 111, comma 4 quinquies, lett. d) e 148, comma 8. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16032/2005, 22598/2006, 28005/2008.
Depositata Giovedì, 10 Giugno 2010

Tributi locali - ICI - Sanzioni per omesse dichiarazioni - Applicazione - Solo per una volta

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 93/2/2010 - dep. il 10/6/2010 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani — Comune di Guidonia Montecelio/Pizzuto
Costituendo la presentazione della dichiarazione ICI un atto necessario ai fini della quantificazione del tributo dovuto, la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione va applicata una sola volta. Riferimenti normativi: DLgs n. 504/1992, art. 10; DLgs n. 472/1997, art. 12, comma 5.
Depositata Giovedì, 10 Giugno 2010

Processo tributario - Ricorso - Copia presentata segreteria prima dei sei mesi ex art.10 DL n. 787/1980 - Non è causa di inammissibilità, ma di improcedibilità temporanea

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 29 – Sent. n. 84/29/2010 - dep. il 9/6/2010 - Presidente Picozza - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Roma 3/Felg srl
Il deposito del ricorso introduttivo alla segreteria della CTP in epoca antecedente i sei mesi stabiliti dall’art.10 del D.L. n. 787/1980 non comporta l’inammissibilità del ricorso quando il giudice non abbia a decidere la controversia in epoca anteriore alla conclusione del termine dilatorio. Riferimenti Normativi: DPR n. 787/1980, art. 10; DPR n. 636/1972, art. 17.
Depositata Mercoledì, 09 Giugno 2010

Tributi locali- Pubblicità e pubbliche affissioni - Pagamento tributo - Riscossione frazionata - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 29 – Sent. n. 74/29/2010 - dep. il 8/6/2010 - Presidente Gargani - Relatore Zema - Comune di Roma/RBP Realiz. Budget Pubbl. srl
Non è applicabile l’art.68 del DLgs n. 546/1992, che riguarda le modalità di pagamento dei tributi per i quali sia prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, non prevista dall’art. 9 del DLgs n. 507/1993 che disciplina specificatamente tale imposta. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 68; DLgs n. 507/1993, art. 9. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7785/2008, n. 27002/2007.
Depositata Martedì, 08 Giugno 2010

Accertamento liquidazione controlli IVA-Irpeg-IRAP - Dichiarazione non presentata dall’intermediario - Mancato riconoscimento del credito - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 29 –S ent. n. 67/29/2010 - dep. il 4/6/2010 - Presidente Gargani - Relatore Moroni - Umbria Pub srl/Ag. Entrate Roma 1
Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione all’ufficio nei termini di legge, il rapporto tra il contribuente e l’intermediario è problematica estranea al mancato riconoscimento del credito da parte dell’ufficio. Riferimenti normativi: DPR n. 435/2001, DPR n. 322/1998. Prassi: CM n. 6/E del 25/1/2002.
Depositata Venerdì, 04 Giugno 2010

Tributi locali - ICI - Avviso di liquidazione non preceduto da comunicazione di variazione della rendita - Difetto di motivazione - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez.n. 10 – Sent. n. 113/10/2010 - dep. il 31/5/2010 - Presidente Calderone - Relatore Castello- Fincel SAS/Comune di Tivoli
L’avviso di liquidazione totalmente privo d’indicazioni relative ai motivi che hanno determinato la modifica del valore dell’immobile e in mancanza di comunicazioni di variazioni, di attribuzione o modificazioni della rendita catastale con l’impossibilità, quindi, di contestare il contenuto dell’avviso e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, deve essere annullato.
Depositata Lunedì, 31 Maggio 2010

Riscossione - Cartella di pagamento a socio di una società fallita - Annullamento - Condizioni

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 4 – Sent. n. 170/4/2010 - dep. il 25/5/2010 - Presidente Falascina - Relatore Terrinoni - Ag. Territorio Roma 1/Allegrini
L’avviso di accertamento notificato alla sola società snc, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese “senza messa in liquidazione” e non ai singoli soci, comporta l’inesistenza dell’atto medesimo, in quanto la pretesa impositiva è stata manifestata nei confronti di un soggetto inesistente e la cartella di pagamento notificata al socio deve essere annullata. Riferimenti normativi: artt. 2291, 2394, 2495 c.c.; DLgs n. 6/2003. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. a Ss.UU. n. 4062/2010.
Depositata Martedì, 25 Maggio 2010

Riscossione - Misure cautelari su Fondo patrimoniale - Ipoteca - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 302/14/2010 - dep. il 24/5/2010 - Presidente Cellitti- Relatore Pennacchia - De Angelis/Ag. Entrate Roma 2
La costituzione di un fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione finanziaria,la quale è ammessa a iscrivere ipoteca ex art. 76 e 77 DPR n. 602/1973. Nella specie l’immobile sul quale l’agenzia aveva chiesto l’iscrizione ipotecaria era oggetto di fondo patrimoniale con il coniuge e, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art.170 c.c., l’esecuzione su tali beni e frutti non poteva avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, artt. 76 e 77, art. 170 c.c.; DLgs n. 472/1997, art. 22. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 966/2007.
Depositata Lunedì, 24 Maggio 2010

Riscossione - IVA - Credito chiesto a rimborso e riportato nelle dichiarazioni successive - Cartella di pagamento - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 298/14/2010- dep. il 24/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 2/Italcredim spa
Nessuna censura può essere rivolta all’ufficio che, avendo effettuato un controllo formale della dichiarazione, emette una cartella di pagamento per la restituzione della somma richiesta a rimborso, non potendo lo stesso credito chiesto a rimborso utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi successivi. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972,art. 54bis.
Depositata Lunedì, 24 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - Irpeg - Ilor - Beni confiscati - Richiesta di crediti erariali - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 22 – Sent. n. 112/22/2010- dep. il 24/5/2010-Presidente - Mongiardo – Relatore Guidi - Eurocar Tuscolano srl in liq./Ag. Entrate Roma 5
Nell’ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 del c.c.. Riferimenti normativi: art. 1253 c.c.; L. n. 94/2009, art. 2, punto 1) modificativa della L. n. 575/1965, art. 2 sexies.
Depositata Lunedì, 24 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Ilor - Compensi per arbitrato - Tassazione ex art. 81, comma 1, lett. g).

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 267/1/2010 - dep. il 24/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 2/Calderone
I compensi percepiti per le funzioni di arbitro rese quale magistrato della Corte di Appello,tenuto conto del carattere altamente specializzato dell’incarico espletato, devono essere compresi tra i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno tassabili secondo l’art. 81, ora 67, del DPR n. 917/1986, comma 1, lett. g). Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 41; DPR n. 917/1986, art. 81, comma 1, lett. g).
Depositata Lunedì, 24 Maggio 2010

Agevolazioni ed esenzioni di imposte - Agevolazione ex art. 22 L. n. 1216/1961 - Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 272/1/2010 - dep. il 24/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 6/CG Car Garantie Versicherungs
La quota agevolata del 12,5% applicata alle polizze di assicurazione si riferisce alle macchine con una formulazione generica ed onnicomprensiva e copre anche i rischi generici derivanti dall’usura dei veicoli e quelli relativi al cattivo utilizzo delle autovetture. Riferimenti normativi: L. n. 1216/1961, art. 22 Tar. ALL. A.
Depositata Lunedì, 24 Maggio 2010

Processo tributario - Cartella di pagamento - Contribuente indotto ad errore nella presentazione ad ufficio diverso - Ammissibilità - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 28 – Sent. n. 84/28/2010 - dep. il 21/5/2010 - Presidente Silvestri - Relatore Moroni - Guarnieri/Ag. Roma 3
Il ricorso introduttivo indirizzato “all’ufficio finanziario che aveva emesso il ruolo”, come riportato nella cartella di pagamento, e non, invece, al Concessionario della riscossione per eventuali vizi della cartella stessa, deve essere considerato ammissibile,perché il contribuente è stato indotto in errore da quanto scritto nell’atto impugnato.
Depositata Venerdì, 21 Maggio 2010

Tributi locali - ICI - Immobili di interesse storico - Immobili classificati a vincolo indiretto - Agevolazioni - Non competono

Comm. Trib. Reg. di Roma- Sez. n. 38 – Sent. n. 156/38/2010 - dep. il 20/5/2010-Presidente Favaro - Relatore Lautizi - Comune di Roma/Marcatili
L’agevolazione fiscale, prevista ai fini ICI, spetta solo ai beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico di interesse culturale diretto, non rilevando quegli altri collegati spazialmente e che sono sostanzialmente e funzionalmente autonomi e da classificare a vincolo indiretto. Riferimenti normativi: DLgs n. 490/1999, art. 49; L. n. 1089/1939, art. 21. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 345/2003.
Depositata Giovedì, 20 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Presunzione utili soci di società a ristretta base - Prova contraria - Fallimento della società - Validità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 38 – Sent. n. 140/38/2010 - dep. il 19/5/2010-Presidente Patrizi - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Civitavecchia/Di Vilio
La dichiarazione di fallimento della società accertata è idonea a vincere la presunzione di distribuzione ai soci di utili extrabilancio accertati in capo alla società con ristretta base societaria. Nella specie gli avvisi di accertamento della società non erano stati impugnati ed il ricorrente socio,oltre a affermare la sua estraneità alla gestione, faceva presente il fallimento della società.
Depositata Mercoledì, 19 Maggio 2010

Dogane - Aeroporto - Negozi Dfs - Scontrino cumulativo - Esclusione- Vendita in esenzione - Condizioni

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 35 – Sent. n. 105/35/2010 - dep. il 18/5/2010 - Presidente Scopigno - Relatore Pucci - Aeroporti Roma spa/Ag. Dogane Roma 2
Le imposte di consumo, di fabbricazione, l’IVA rientrano nella categoria dei diritti di confine. Una vendita effettuata in un negozio Dfs ad un passeggero diretto in un Paese comunitario per costituire un’operazione non imponibile IVA deve soggiacere alle condizioni: singolo passeggero, singolo viaggio, possesso del titolo di viaggio e non deve eccedere i limiti quantitativi stabiliti. L’asserita possibilità di potere emettere, per praticità e consuetudine commerciale, un solo scontrino cumulativo a fronte di più soggetti acquirenti non è prevista dalla legge e favorirebbe un sistema elusivo, non consentendo alcuna possibilità di controllo. Riferimenti normativi: D.L. n. 331/1993, conv. in L. n. 7/1993; DPR n. 43/1973, artt. 84 e 128; DPR n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. a).
Depositata Martedì, 18 Maggio 2010

Processo tributario-Ricorso avverso estratto ruolo-Inammissibilità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 34–Sent. n. 68/34/2010-dep. il 17/5/2010-Presidente Scopigno-Relatore Moroni- Ag. Entrate Roma 2/Parsifal srl
Il ricorso proposto avverso un estratto ruolo emesso dal Concessionario alla riscossione, non è atto impugnabile. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 19, commi 1 e 3
Depositata Lunedì, 17 Maggio 2010

Processo tributario-Notifiza a mezzo agenzia recapiti-Inesistenza

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 21–Sent. n. 102/21/2010-dep. il 14/5/2010-Presidente Cappelli-Relatore Di Maio-Conc. Equitalia Gerit spa/Lopez
La notifica eseguita a mezzo raccomandata da un’agenzia di recapiti, che non reca il timbro dell’ufficio postale, deve considerarsi inesistente. Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 26 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 20440/2006
Depositata Venerdì, 14 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Consolidamento usufrutto nuda proprietà-Non tassabilità-Condizioni

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 21–Sent. n. 93/21/2010-dep. il 14/5/2010-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Ag. Entrate Roma 3/Sebasti
La non tassabilità ai fini dell’imposta di Registro della denuncia di consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso non spetta a chi ha già versato il dovuto antecedentemente all’entrata in vigore (6/1/1986) del D.L. n. 2/1986 e senza che sia pendente un ricorso. Riferimenti normativi: DL n. 2/1986, conv. L. n. 60/1986, art.6
Depositata Venerdì, 14 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - Recupero credito imposta - Mancato rispetto dell’ufficio dei termini di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 - Conseguenze

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 276/14/2010 - dep. il 12/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Edil H2 srl/Ag. Entrate Roma 2
Non è conforme a giustizia ed è in evidente contrasto con lo spirito del legislatore quando l’ufficio emette un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che ha avuto solo sette giorni per informarsi e adeguare il proprio comportamento alla circolare 16/E del 9/4/2004 rispetto al termine indicato dall’art. 3, secondo comma, della L. n. 212/2000. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, artt. 3, secondo comma e 10.
Depositata Mercoledì, 12 Maggio 2010

Processo tributario - Istanza rimborso presentato ad ufficio incompetente - Ammissibilità - Obbligo dell’ufficio a trasmetterlo a quello competente - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 242/1/2010 - dep. il 12/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 4/Bonifica spa
La domanda di rimborso presentata all’agenzia delle entrate di Roma anziché al competente Centro operativo di Pescara non è inammissibile. La conseguenza non può essere quella dell’esclusione degli effetti giuridici della domanda, ma solo dell’obbligo da parte dell’ufficio investito della questione di interessare quello competente per evadere la richiesta. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 10.
Depositata Mercoledì, 12 Maggio 2010

Riscossione - Notifica del Concessionario senza relata ex art. 3 L. n. 890/1992 - Solo irregolarità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 284/14/2010 - dep. il 12/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Annibaldi/Conc. Gest. Entrate Comune di Pomezia
L’omessa indicazione sull’atto da notificare mezzo posta da parte del Concessionario della relazione prevista dall’art. 3 della L. n. 890/1992 deve essere considerata una mera irregolarità del procedimento di notifica che non incide sulla sua esistenza. Riferimenti normativi: L. n. 890/1992, art. 3; dpr n. 602/1973, art. 26, comma 1; DLgs n. 193/2001, art. 1, comma 1, lett. C). Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 9493/2009.
Depositata Mercoledì, 12 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - ICI - Accertamento da parte di una srl gestore delegato - Illegittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 284/14/2010 - dep. il 12/5/2010 - Presidente Cellitti- Relatore Pennacchia - Annibaldi/ASER srl
Gli enti locali possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, ma la gestione dell’accertamento non può essere delegata a una srl. Riferimenti normativi: DLgs n. 449/1997, artt. 53 e 52, comma 5. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. a SS.UU. n. 8313/2010.
Depositata Mercoledì, 12 Maggio 2010

Processo tributario - Termini diversi per la costituzione in giudizio delle parti - Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 10 – Sent. n. 120/10/2010 - dep. il 11/5/2010 - Presidente Calderone - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 4/Brava Italia spa
Il termine previsto per la parte resistente dall’art. 23 del DLgs n. 546/1992, a differenza di quello previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente, non è a pena di decadenza; può costituirsi in giudizio anche successivamente, ma non oltre, comunque, il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, se sono prodotti documenti, o dieci giorni se il fascicolo contiene solo controdeduzioni. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, artt. 22 e 23. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 144/2006.
Depositata Martedì, 11 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - Irpeg - IVA- Associazione sportiva - Inosservanza modalità di pagamenti e versamenti superiori a € 516,46 - Agevolazioni fiscali ex L. n. 398/1991 - Decadenza - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 35 – Sent. n. 102/35/2010 - dep. il 11/5/2010-Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Ass. Sport. Dilett.Diapason/Ag. Entrate Viterbo
L’inosservanza delle modalità relative ai pagamenti e versamenti superiori a €516,46 da operare tramite conti correnti bancari o postali intestati ad associazione sportiva, che garantiscono lo svolgimento di efficaci controlli, comporta la decadenza delle agevolazione di cui alla L. n. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette ed IVA. Riferimenti normativi; L. n. 398/1991;l. n. 133/1999,a rt.25, comma 5; L. n. 289/2002, art. 90. Prassi: CM n. 43/E/2000.
Depositata Martedì, 11 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazione prima casa - Fusione unità immobiliari contigue - Sussiste

Comm. Trib. Provinciale di Frosinone - Sez. n. 2 – Sent. n. 105/2/2010 - Dep. il 10/5/2010 - Presidente Baldassarra - Relatore Presutti - Incitti/Ag. Entrate Frosinone
Non esiste un termine di legge per la declaratoria di decadenza dei benefici agevolativi prima casa in materia di fusione di unità immobiliari contigue, fermo restando il presupposto della residenza che è e rimane l’unica condizione legittimante le agevolazioni di cui trattasi.
Depositata Lunedì, 10 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazione prima casa - Impossibilità di residenza per separazione con il coniuge - Non è causa di forza maggiore - Revoca - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 22 – Sent. n. 110/22/2010 - dep. il 6/5/2010-Presidente - Mongiardo – Relatore Moroni- Castellani/Ag. Entrate Velletri
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa deve essere negata al contribuente che non abbia ottemperato all’obbligo di stabilire la propria residenza nel Comune di competenza entro il termine di 18 mesi, a nulla rilevando la giustificazione dell’avvenuta separazione con il coniuge, trattandosi di evento che non rientra tra le cause di forza maggiore. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 1, Nota II bis, Tar. All..
Depositata Giovedì, 06 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-IRES-Fatture inesistenti-Comportamento illecito non può riflettersi su acquirente inconsapevole

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1–Sent. n. 229/1/2010-dep. il 5/5/2010-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Mariani/Ag. Entrate Roma 2
Le affermazioni dell’ufficio a proposito di società che hanno eseguito servizi, pur non avendo attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività, mancanza di beni, automezzi, non possono autonomamente condurre a definire che le operazioni realizzate siano fittizie, giacché un comportamento scorretto di un soggetto non può riflettersi su colui che, quale acquirente finale, inconsapevolmente, ha avuto contatti commerciali con l’autore dell’illecito. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art.12 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7144 e 17799 del 2007
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti-Concessioni governative-Pagamento congiunto con il canone di abbonamento per le telecomunicazioni-Obbligo-Non sussiste-Possibilità entro la fine del mese successivo

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1–Sent. n. 217/1/2010-dep. il 5/5/2010-Presidente Varrone-Relatore Gizzi- Ag. Entrate Roma 4/Trenitalia spa
Il pagamento della tassa di concessione governativa riguardante l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione può essere eseguito anche dopo il termine contrattualmente previsto per il pagamento di detto canone, ma entro la fine del mese successivo a tale data. Riferimenti normativi: DPR n. 641/1972, art. 21; DM n. 4218/1991, art. 1
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP–Cartella esattoriale emessa ex art.36bis dpr n.600/1973-Mancato invito bonario previsto dall’art.6,comma 5 della L. n. 212/2000-Nullità-Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1–Sent. n. 204/1/2010-dep. il 5/5/2010-Presidente Varrone-Relatore Panzini- ET software srl/Ag. Entrate Roma 6
Le norme contenute nello Statuto del contribuente,pur non avendo rilevanza costituzionale,assumono un’importanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia. Pertanto, il mancato invito bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 comporta la nullità del ruolo e della relativa cartella esattoriale. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 6, comma 5; dpr n. 600/1973, art. 36bis Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 25699/2009
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA-IRPEG-IRAP-IRES - Fatture inesistenti - Comportamento illecito non può riflettersi su acquirente inconsapevole

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 229/1/2010 - dep. il 5/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Mariani/Ag. Entrate Roma 2
Le affermazioni dell’ufficio a proposito di società che hanno eseguito servizi, pur non avendo attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività, mancanza di beni, automezzi, non possono autonomamente condurre a definire che le operazioni realizzate siano fittizie, giacché un comportamento scorretto di un soggetto non può riflettersi su colui che, quale acquirente finale, inconsapevolmente, ha avuto contatti commerciali con l’autore dell’illecito. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 12. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7144 e 17799 del 2007.
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti - Concessioni governative - Pagamento congiunto con il canone di abbonamento per le telecomunicazioni - Obbligo - Non sussiste - Possibilità entro la fine del mese successivo

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 217/1/2010 - dep. il 5/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Roma 4/Trenitalia spa
Il pagamento della tassa di concessione governativa riguardante l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione può essere eseguito anche dopo il termine contrattualmente previsto per il pagamento di detto canone, ma entro la fine del mese successivo a tale data. Riferimenti normativi: DPR n. 641/1972, art. 21; DM n. 4218/1991, art. 1.
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA-IRPEG-IRAP – Cartella esattoriale emessa ex art. 36bis dpr n. 600/1973 - Mancato invito bonario previsto dall’art. 6, comma 5 della L. n. 212/2000 - Nullità - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 204/1/2010 - dep. il 5/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - ET software srl/Ag. Entrate Roma 6
Le norme contenute nello Statuto del contribuente,pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono un’importanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia. Pertanto, il mancato invito bonario previsto dall’art.6, comma 5, della L. n. 212/2000 comporta la nullità del ruolo e della relativa cartella esattoriale. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 6, comma 5; dpr n. 600/1973, art. 36bis. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 25699/2009
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Processo tributario - Prescrizione - Eccezione sollevata solo con l’appello - Esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 190/1/2010 - dep. il 5/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 1/espresso spa
L’art. 2938 del cc prevede in via generale la non rilevabilità di ufficio da parte del giudice della prescrizione non opposta, per cui il comportamento dell’amministrazione è chiaramente incompatibile con la successiva iniziativa (appello) diretta ad eccepirla. Riferimenti normativi: art. 2938 c.c.; DLgs n. 546/1992, art. 57. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 2092/2005.
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Catasto - Classamento - Rettifica - Sopralluogo senza contraddittorio - Illegittimità - Conseguenze - Annullamento rettifica

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 191/1/2010 - dep. il 5/5/2010 - Presidente Varrone - Relatore Zucchelli - Ag. Territorio Roma/Progefin
Anche in assenza di un’esplicita previsione circa la presenza del proprietario nel caso di sopralluogo destinato a riscontrare le caratteristiche dell’immobile, e il conseguente contraddittorio di cui all’art. 61 del dpr n. 1142/1949, i principi generali dell’ordinamento giuridico amministrativo, confermati dalla L. n. 212/2000, prevedono, in ogni caso, il coinvolgimento del contribuente nelle operazioni istruttorie di costatazione al fine di permettere la tutela preventiva dei propri diritti e interessi. Ne consegue l’illegittimità della rettifica e l’annullamento dell’atto impugnato nel caso d’inosservanza di tale principio. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 12; L. n. 1142/1949, art. 61.
Depositata Mercoledì, 05 Maggio 2010

Riscosssione-Cartella di pagamento-Diritti camerali-Sono dovuti-Condizioni per esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 267/14/2010-dep. il 4/5/2010-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Camera di commercio Viterbo/Marziantonio
Il tributo relativo ai diritti camerali è condizionato esclusivamente all’iscrizione dell’imprenditore individuato nell’art. 2188 e segg. c.c. nel Registro delle imprese,rimanendo irrilevante la permanenza in esercizio dell’attività almeno fino a quando non viene comunicata la cessazione dell’attività nei termini di legge. Riferimenti normativi: artt. 2188 e segg. c.c.; L. n. 580/1993, art.18, c. 1, lett. b); DL n. 282/2002, conv. L. n. 27/2003, art. 5 quater; DL n. 7/2007, conv. L. 40/2007, art. 9
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Imposizione diretta –IRPEF-Interessi maturati prima del 31/12/1993-Tassabilità-Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 263/14/2010-dep. il 4/5/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 1/Lo Guzzo
Sono soggetti a tassazione anche gli interessi maturati prima dell’entrata in vigore del DL n. 557/1993 avendo la stessa natura del credito da cui derivano. Riferimenti normativi: DL n. 557/1993, conv. L. n. 133/1994, art.1, comma 3; DPR n.917/1986, art.6, secondo comma Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 11178 e 16749 del 2004
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Imposizione diretta–IRPEF-IVA-IRAP-Controllo della dichiarazione ex artt. 36 bis, ter DPR n. 600/1973-Cartella di pagamento non preceduta da comunicazione bonaria-Nullità-Condizioni

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 262/14/2010-dep. il 4/5/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 1/Mannocci
La nullità della cartella di pagamento emessa in seguito a controllo della dichiarazione ex artt. 36 bis, ter DPR n. 600/1973 e 64 DPR n. 633/1972 non preceduta dalla comunicazione bonaria si verifica solo quando non vi siano “incertezze derivanti dalla liquidazione della dichiarazione”. Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt.36 bis e ter; DPR n. 633/1972, art. 54; L. n. 212/200, art. 6, comma 5
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Trasferimento terreno edificabile-Benefici ex L. 388/2000,art.33-Non richiede PR particolareggiato

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 251/14/2010-dep. il 4/5/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma /Virade srl
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 33 della L. n. 388/2000 per il trasferimento di un terreno edificabile con concessione singola non richiede la presenza di un piano regolatore particolareggiato. Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 33 Riferimenti giurisprudenziali: cass n. 16835/2008
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Trasferimento terreno edificabile-Benefici ex L. 388/2000,art.33-Non richiede PR particolareggiato

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 251/14/2010-dep. il 4/5/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma /Virade srl
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 33 della L. n. 388/2000 per il trasferimento di un terreno edificabile con concessione singola non richiede la presenza di un piano regolatore particolareggiato. Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 33 Riferimenti giurisprudenziali: cass n. 16835/2008
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Riscosssione - Cartella di pagamento - Diritti camerali - Sono dovuti - Condizioni per esclusione

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 267/14/2010 - dep. il 4/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Camera di commercio Viterbo/Marziantonio
Il tributo relativo ai diritti camerali è condizionato esclusivamente all’iscrizione dell’imprenditore individuato nell’art.2188 e segg. c.c. nel Registro delle imprese,rimanendo irrilevante la permanenza in esercizio dell’attività almeno fino a quando non viene comunicata la cessazione dell’attività nei termini di legge. Riferimenti normativi: artt. 2188 e segg. c.c.; L. n. 580/1993, art. 18, c. 1, lett. b); DL n. 282/2002, conv. L. n. 27/2003, art. 5 quater; DL n.7/2007, conv. L. 40/2007, art. 9.
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Imposizione diretta – IRPEF - Interessi maturati prima del 31/12/1993 - Tassabilità - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez.n. 14 – Sent. n. 263/14/2010 - dep.il 4/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 1/Lo Guzzo
Sono soggetti a tassazione anche gli interessi maturati prima dell’entrata in vigore del DL n. 557/1993 avendo la stessa natura del credito da cui derivano. Riferimenti normativi: DL n. 557/1993, conv. L. n. 133/1994, art.1, comma 3; DPR n. 917/1986, art. 6, secondo comma. Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 11178 e 16749 del 2004.
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Imposizione diretta – IRPEF-IVA-IRAP - Controllo della dichiarazione ex artt. 36 bis, ter DPR n. 600/1973 - Cartella di pagamento non preceduta da comunicazione bonaria - Nullità - Condizioni

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 262/14/2010 - dep. il 4/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 1/Mannocci
La nullità della cartella di pagamento emessa in seguito a controllo della dichiarazione ex artt. 36 bis, ter DPR n. 600/1973 e 64 DPR n. 633/1972 non preceduta dalla comunicazione bonaria si verifica solo quando non vi siano “incertezze derivanti dalla liquidazione della dichiarazione”. Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt.36 bis e ter; DPR n. 633/1972, art. 54; L. n. 212/200, art. 6, comma 5.
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Trasferimento terreno edificabile - Benefici ex L. 388/2000, art. 33 - Non richiede PR particolareggiato

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 251/14/2010 - dep. il 4/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma/Virade srl
L’agevolazione fiscale prevista dall’art.33 della L. n. 388/2000 per il trasferimento di un terreno edificabile con concessione singola non richiede la presenza di un piano regolatore particolareggiato. Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 33. Riferimenti giurisprudenziali: cass n. 16835/2008
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - Irpef - Ilor - Omaggi e viaggio di piacere a dipendenti - Costi- Deducibilità - Esclusione - Mutuo a società infragruppo - Interessi – Presunzione - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 –Sent. n. 291/14/2010 - dep. il 24/5/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Viterbo/Colavene spa
Non sono deducibili ex art.75, comma 5, del DPR n. 917/1986, i costi per omaggi ai dipendenti e per l’organizzazione di un viaggio a Parigi rappresentando liberalità gratuite, in quanto non hanno, come destinazione diretta, la capacità di aumentare il reddito dell’azienda. Nei rapporti tra società infragruppo gli interessi derivanti da mutuo devono essere specificatamente conteggiati e la prova della mancata percezione non incombe sul Fisco, in quanto esiste una presunzione del diritto ad essi al tasso legale, salvo prova contraria. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 75, comma 5. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11154/2010, 9498/2008.
Depositata Martedì, 04 Maggio 2010

Accertamento liquidazione controlli - Irpef - Attività di prostituta - Tassabilità - Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 10 – Sent. n. 109/10/2010 - dep. il 3/5/2010 - Presidente Mazzillo - Relatore Moroni - Ag. Territorio Entrate Viterbo/Carnicelli
Due verbali di denuncia resi ai Carabinieri dai quali si rileva l’attività di prostituta della contribuente svolta in quei due giorni, non giustificano gli elementi indicativi della capacità contributiva consistente in acquisti di beni immobili. La contribuente avrebbe dovuto vincere la presunzione dell’ufficio provando adeguatamente che i suoi redditi erano qualificabili come redditi esenti. Riferimenti normativi: dpr n. 600/1973, art. 38, comma 6; dpr n. 917/1986, art. 41. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 9099 e 8665/2005, n. 10350/2003.
Depositata Lunedì, 03 Maggio 2010

Tributi locali-Pubblicità e pubbliche affissioni-Comune di Castel Gandolfo-Stazioni di servizio-Cartelloni-Messaggi-Imponibilità-Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 235/14/2010-dep. il 29/4/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-IRTEL srl/ENI spa
Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’imposta ex art. 5 del DLgs n. 507/1993 per i segnali d’indicazione di servizi utili (bar, telefono, officina, ristorante) e le semplici forme di comunicazione al pubblico (fai da te, diesel, carburante, super, frecce ecc.). Diversamente, le scritte AGIP+24ore+altre, per le quali il messaggio pubblicitario è manifestamente insito,in quanto finalizzato ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicitario, sono imponibili. Riferimenti normativi: DLgs n. 507/1993, art. 5
Depositata Giovedì, 29 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Benefici L. n. 408/1949-Denuncia ultimazione lavori-Onere contribuente-Decorrenza-Validità per tutto il territorio italiano-Prescrizione-Decorrenza

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 240/14/2010-dep. il 29/4/2010-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 3/Desa seconda spa
In materia dei benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), il termine annuale per la presentazione della denuncia, onere e non facoltà a carico del contribuente, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dal 31/12/1985, definitivamente fissato dalla legge n. 47/1982 che ha validità per tutto il territorio nazionale e non soltanto per le zone del Friuli Venezia Giulia, e, dalla scadenza di tale termine (31/12/1986), inizia a decorrere quell’altro triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a recuperare l'imposta, previsto dall’art. 6 del DL n. 1150 del 1967. Riferimenti normativi: L. n. 408/1949; DL n. 790/1981, conv. L n. 47/1982 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29759/2008
Depositata Giovedì, 29 Aprile 2010

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Comune di Castel Gandolfo -Stazioni di servizio – Cartelloni – Messaggi – Imponibilità - Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 235/14/2010 - dep. il 29/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - IRTEL srl/ENI spa
Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’imposta ex art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 per i segnali d’indicazione di servizi utili (bar, telefono, officina, ristorante) e le semplici forme di comunicazione al pubblico (fai da te, diesel, carburante, super, frecce ecc.). Diversamente, le scritte AGIP+24ore+ altre, per le quali il messaggio pubblicitario è manifestamente insito, in quanto finalizzato ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicitario, sono imponibili. Rif. Normativi: DLgs n. 507/1993, art.5.
Depositata Giovedì, 29 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione di ben strumentali - Cessione di azienda - Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 35 – Sent. n. 80/35/2010 - dep. il 29/4/2010 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Ag. Entrate Roma 4/Centro di Produzione spa
Si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta all’imposta di registro, ove sussista una cessione di beni strumentali che abbiano, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, l’attitudine potenziale, all’utilizzo per lo svolgimento di un’attività d’impresa. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, artt. 51 e 52. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17613/2008.
Depositata Giovedì, 29 Aprile 2010

Processo tributario-Conferimento procura da parte dei liquidatori società-Necessità-Conseguenze in caso contrario-Inammissibilità del ricorso

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 2–Sent. n. 52/2/2010-dep. il 28/4/2010-Presidente Oddi-Relatore De Rinaldis-AS Meeting sporting club/Ag. Entrate Albano L.
Il conferimento della procura ad un professionista per conto di un’associazione,senza tuttavia essere i liquidatori della medesima e,quindi, privi dei poteri necessari comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 18, art. 156 c.p.c. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6214 e 7804 del 2000, 6359/2008
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Accertamento liquidazione controlli-IVA -IRAP-IRPEF-Società sportiva ente commerciale-Determinazione del reddito ritenuto illegittimo nella sentenza impugnata-Mancata contestazione-Conseguenze

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 2–Sent. n. 45/2/2010-dep. il 28/4/2010-Presidente Oddi-Relatore De Rinaldis- Ag. entrate Albano L./ AS Meeting sporting club
La sussistenza della condizione legittimante l’avviso di accertamento ad una società sportiva che non ha mai avuto la qualità di ente non commerciale non ha rilevanza decisiva, quando l’ufficio non impugna il punto della sentenza sull’illegittimità del criterio di determinazione del reddito. Riferimenti normativi: L. n. 398/2001; DPR n. 917/1986, art. 111; L. n. 289/2002, art. 90; D.L. n. 136/2004, conv. L. n. 186/2004, art. 7, commi 1 e 2 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17119/2003, 16032/2005, 28005/2008
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Condono ex L. n. 289/2002-Associazione sportiva-Inesistenza status ente non commerciale-Diniego-Legiitimità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 2–Sent. n. 46/2/2010-dep. il 28/4/2010-Presidente Oddi-Relatore Moscaroli- Ag. Entrate Albano L./ AS Meeting sporting club
Il diniego del condono ex art. 9 della L. n. 289/2002 ad una società sportiva motivato con la contestata inesistenza dello status di ente non commerciale è legittimo. Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 9
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Processo tributario - Conferimento procura da parte dei liquidatori società – Necessità - Conseguenze in caso contrario - Inammissibilità del ricorso

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 52/2/2010 - dep. il 28/4/2010 - Presidente Oddi - Relatore De Rinaldis - AS Meeting sporting club/Ag. Entrate Albano L.
Il conferimento della procura ad un professionista per conto di un’associazione,senza tuttavia essere i liquidatori della medesima e,quindi, privi dei poteri necessari comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 18, art. 156 c.p.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6214 e 7804 del 2000, 6359/2008.
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Accertamento liquidazione controlli - IVA-IRAP-IRPEF - Società sportiva ente commerciale - Determinazione del reddito ritenuto illegittimo nella sentenza impugnata - Mancata contestazione - Conseguenze

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 45/2/2010 - dep. il 28/4/2010 -Presidente Oddi - Relatore De Rinaldis - Ag. entrate Albano L./ AS Meeting sporting club
La sussistenza della condizione legittimante l’avviso di accertamento ad una società sportiva che non ha mai avuto la qualità di ente non commerciale non ha rilevanza decisiva,quando l’ufficio non impugna il punto della sentenza sull’illegittimità del criterio di determinazione del reddito. Riferimenti normativi: L. n. 398/2001; DPR n. 917/1986, art. 111; L. n. 289/2002, art. 90; DL n. 136/2004, conv. L. n. 186/2004, art. 7, commi 1 e 2. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17119/2003, 16032/2005, 28005/2008.
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Condono ex L. n. 289/2002 - Associazione sportiva - Inesistenza status ente non commerciale – Diniego - Legiitimità

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 2 – Sent. n. 46/2/2010 - dep. il 28/4/2010 -Presidente Oddi - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Albano L./AS Meeting sporting club
Il diniego del condono ex art. 9 della L. n. 289/2002 ad una società sportiva motivato con la contestata inesistenza dello status di ente non commerciale è legittimo. Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 9.
Depositata Mercoledì, 28 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza tassata-Riforma-Rilevanza nel giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di liquidazione-Esclusione-Rimborso-Solo con apposita richiesta all’ufficio del registro

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 230/14/2010-dep. il 23/4/2010-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Pierantognietti/Ag. Entrate Roma 1
In tema d’imposta di registro la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio della sentenza tassata non si riflette sull’avviso di liquidazione concernente detta sentenza, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ma deve essere attivato con la presentazione di un’apposita domanda di rimborso all’Ufficio che ha eseguito la registrazione. Riferimenti Normativi: DPR n. 131/1986, artt. 37, 77 Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. N. 12551/2001
Depositata Venerdì, 23 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Perdita benefici ex L. n. 153/1975-Cartella pagamento oltre dieci anni dalla notifica avviso di liquidazione-Legittimità considerando sospensione termini ex art. 57 L. n. 413/1991

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 232/14/2010-dep. il 23/4/2010-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 1/Giovagnoli
Non si verifica la prescrizione dell’azione amministrativa nonostante che l’intimazione al pagamento, a seguito della perdita dei benefici fiscali ex L. n. 153/1975,compiuta nei termini di cui all’art. 78 del DPR n. 131/1986, sia avvenuta ben oltre dieci anni da quella in cui è stato notificato il primo avviso di liquidazione,in virtù della sospensione dei termini previsti dall’art. 57 della L. n. 413/1991. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 78; L. n. 153/1975; L. n. 413/1991, art. 57 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30464/2008
Depositata Venerdì, 23 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza tassata - Riforma - Rilevanza nel giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di liquidazione - Esclusione - Rimborso - Solo con apposita richiesta all’ufficio del registro

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n.230/14/2010 - dep.il 23/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Pierantognietti/Ag. Entrate Roma 1
In tema d’imposta di registro la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio della sentenza tassata non si riflette sull’avviso di liquidazione concernente detta sentenza, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ma deve essere attivato con la presentazione di un’apposita domanda di rimborso all’Ufficio che ha eseguito la registrazione. Rif. Normativi: DPR n. 131/1986, artt. 37, 77. Rif. Giurisprudenziali: Cass. N. 12551/2001
Depositata Venerdì, 23 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti - Registro - Perdita benefici ex L. n. 153/1975 - Cartella pagamento oltre dieci anni dalla notifica avviso di liquidazione - Legittimità considerando sospensione termini ex art. 57 L. n. 413/1991

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 14 – Sent. n. 232/14/2010 - dep.il 23/4/2010 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 1/Giovagnoli
Non si verifica la prescrizione dell’azione amministrativa nonostante che l’intimazione al pagamento, a seguito della perdita dei benefici fiscali ex L. n. 153/1975,compiuta nei termini di cui all’art.78 del DPR n. 131/1986, sia avvenuta ben oltre dieci anni da quella in cui è stato notificato il primo avviso di liquidazione,in virtù della sospensione dei termini previsti dall’art. 57 della L. n. 413/1991. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 78; L. n. 153/1975; L. n. 413/1991, art. 57. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30464/2008.
Depositata Venerdì, 23 Aprile 2010

Catasto-Classamento-Rettifica-Termine per la notifica rendita definitiva-Dodici mesi-Non è perentorio-Conseguenze

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 37–Sent. n. 59/37/2010-dep. il 22/4/2010-Presidente Tomei-Relatore Maisto-Prov.frati minori irlandesi/Ag. Territorio
In tema di catasto dei fabbricati il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del DM n. 701/1994 per la "determinazione della rendita catastale definitiva", non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva. Riferimenti normativi: DM n. 701/1994, art. 1,comma 3 Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16824/2006
Depositata Giovedì, 22 Aprile 2010

Catasto - Classamento - Rettifica - Termine per la notifica rendita definitiva - Dodici mesi - Non è perentorio - Conseguenze

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 – Sent. n. 59/37/2010 - dep. il 22/4/2010 - Presidente Tomei - Relatore Maisto -Prov. frati minori irlandesi/Ag. Territorio
In tema di catasto dei fabbricati il termine massimo, ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del DM n.701/1994 per la "determinazione della rendita catastale definitiva", non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva. Riferimenti normativi: DM n. 701/1994, art. 1, comma 3. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16824/2006.
Depositata Giovedì, 22 Aprile 2010

Imposizione diretta–IRPEF-Violazioni oggetto di reato- Sanzioni amministrative-Possibilità-Criteri

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 21 –Sent. n. 82/21/2010-dep. il 19/4/2010-Presidente Silvestri-Relatore Valentini-Esca Mercedes/Ag. Entrate Roma 1
L’irrogazione delle sanzioni amministrative alle violazioni tributarie oggetto di reato è possibile, ma la riscossione coattiva è condizionata alla definizione del giudizio penale e non avrà seguito, per il principio di specialità, se interviene la sentenza di condanna; il procedimento per l’applicazione delle sanzioni si rimette in moto se, nell’ipotesi di assoluzione o proscioglimento, è riconosciuta l’irrilevanza penale dei fatti contestati. Riferimenti normativi: L. n. 74/2000, art. 21.
Depositata Lunedì, 19 Aprile 2010

IVA-Costi di sostenuti dall’affittuario-Detrazione-Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 9–Sent. n. 56/9/2010-dep. il 19/4/2010-Presidente Procaccini-Relatore Principi- Ag. Entrate Roma 3/Nuova CGD spa
I costi delle riparazioni straordinarie o degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione sostenuti dall’affittuario nell’esercizio della sua attività economica,tanto più se il contratto di locazione pone a suo carico il relativo obbligo di esecuzione, costituiscono acquisti nell’esercizio d’impresa e, come tali, idonei a legittimare la detrazione della relativa imposta. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 19
Depositata Lunedì, 19 Aprile 2010

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-IRPEF-Azienda che vende all’ingrosso prodotti farmaceutici-Particolarità delle operazioni contabili

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 21–Sent. n. 75/21/2010-dep. il 19/4/2010-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Farzedi/Ag. Entrate Roma 5
La società che opera nel settore di vendita all’ingrosso di medicinali è costretta a seguire specifiche operazioni contabili che esulano da quelle normali e possono portare ad errori di valutazione, come per le differenze inventariali,anche se queste trovano un riscontro con le risultanze di un’agenda reperita in sede di accesso dai verificatori. Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 21, 26; DPR n. 600/1973, art.14, 1° comma lett. d); DPR n.441/1997, art.4
Depositata Lunedì, 19 Aprile 2010

Sanzioni-Fermo amministrativo preceduto da cartella di pagamento impugnata-Ricorso -Solo per vizi propri

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14–Sent. n. 197/14/2010-dep. il 14/4/2010-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Conc. Equitalia Gerit spa/Marabissi
Il fermo di beni mobili registrati è atto impugnabile,ma soltanto per vizi propri, riservando l’esame di merito solo in caso di mancata notificazione degli atti presupposti. Nella specie la cartella di pagamento era stata impugnata ed ancora non era stata decisa dalla CTP. Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 19.
Depositata Mercoledì, 14 Aprile 2010

Riscossione-Socio accomandatario dimessosi e società cancellata-Responsabilità-Sussiste-Intimazione di pagamento-Legittimità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 29–Sent. n. 46/29/2010-dep. il 14/4/2010-Presidente Picozza-Relatore Zema- Ag. Entrate Roma 1/Cecioni
La responsabilità del socio accomandatario permane anche dopo le sue eventuali dimissioni o la cancellazione della società,poiché la sua obbligazione, prevista dall’art. 2313 c.c., è personale e diretta, indipendentemente, quindi, dalle vicissitudini sociali. Riferimenti normativi: art. 2313 c.c. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 18312/2007
Depositata Mercoledì, 14 Aprile 2010

Tributi erariali indiretti-Registro-Avviso di liquidazione-Sentenza di rigetto non appellata-Successiva conoscenza di una sentenza favorevole del venditore-Revocazione-Possibilità

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 29–Sent. n. 48/29/2010-dep. il 14/4/2010-Presidente Picozza-Relatore Zema- Sallustio/Ag. Entrate Roma 3
E’ possibile la revocazione di una sentenza non appellata, quando il ricorrente-venditore viene a conoscenza di un’altra sentenza che aveva accolto il ricorso del compratore. Riferimenti normativi: art. 395, n. 3; DLgs n. 546/1992, art. 65; L. n. 212/2000
Depositata Mercoledì, 14 Aprile 2010

Tributi locali-ici-Ater-Spetta solo riduzione imposta-Esenzione a partire dal 1/1/2008

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1–Sent. n. 178/1/2010-dep. il 14/4/2010-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-ATER Roma /Comune di Fiumicino
Agli immobili degli ATER non spetta l’esenzione prevista dall’art. 7,comma 1,lett. I) del DLgs n. 504/1992, la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Spetta esclusivamente la riduzione d’imposta prevista dall’art. 8,comma 4, dello stesso decreto; sono esclusi dall’imposta solo a decorrere dal 1/1/2008. Riferimenti normativi: DLgs n. 504/1992, art. 7, lett. I); DL n. 93/2008, conv. Con L. n. 126/2008, art. 1, comma 1
Depositata Mercoledì, 14 Aprile 2010

IVA-Indirizzo comunitario in materia di giudicato

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1–Sent. n. 172/1/2010-dep. il 14/4/2010-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Edil Fiorentini srl/Ag. Entrate Velletri
Il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, ma lo vincola a verificare se l’interpretazione possa essere giustificata anche rispetto alle conseguenze che potrebbero derivare per l’applicazione del diritto comunitario in merito a pratiche abusive in materia di IVA. Riferimenti normativi: art. 2909 c.c. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10682/2009
Depositata Mercoledì, 14 Aprile 2010
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