
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI
BENI STRUMENTALI NUOVI
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La Legge 13 Maggio 1999 n. 133 ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivi alle imprese che investono, negli anni 1999 e 2000, in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
L'agevolazione consiste nel tassare con l'aliquota del 19% anziché quella che sarebbe applicabile, quella parte di reddito corrispondente al minore tra i due seguenti importi:
L'agevolazione non è applicabile per acquisti di determinati beni quali ad esempio autovetture, ciclomotori, motocicli (rientrano nell'agevolazione gli "autocarri"). Risultano inoltre esclusi gli immobili "diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi".
Dal punto di vista soggettivo sono agevolabili sia le società (di capitali o di persone) che le ditte individuali, sia in contabilità ordinaria che in semplificata. Per le ditte in contabilità semplificata vi è però una limitazione: devono dichiarare ricavi congrui rispetto ai parametri presuntivi e agli studi di settore.
Proponiamo un esempio molto semplificato:
Come sopra esposto occorre raffrontare l'importo dell'investimento netto (nell'esempio £. 90.000.000) e quello dei conferimenti dei soci o accantonamento di utili a riserva (nell'esempio £. 100.000.000). Il minore dei due, quindi £. 90.000.000, rappresenta l'importo agevolabile.
Di conseguenza l'utile del 1999 (£. 200.000.000) sarà tassato:
quanto a £. 90.000.000 al 19% (aliquota agevolata);
quanto a £. 110.000.000 al 37% (aliquota ordinaria),
con un concreto risparmio d'imposta di £. 16.200.000.
Per le ditte individuali e le società di persone il risparmio, in termini percentuali, sarà pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF ed il 19%.
Non si applica, come succede invece nella D.I.T. il limite dell'aliquota media minima e si potrà pertanto tassare al 19% anche l'importo totale dell'utile.
Non è previsto il riporto dell'agevolazione in anni successivi.
Come detto il beneficio compete in riferimento all'acquisto di beni "nuovi"; per inquadrare un acquisto tra quelli "nuovi" è possibile rifarsi alla definizione data in tal senso dalla vecchia Legge Tremonti.
agosto 1999Centro Studi Ragionieri Commercialisti