
QUALI
TEMPI PER LA STAMPA E LA BOLLATURA DEI REGISTRI
Il Collegato alla
Finanziaria 2000 ha finalmente modificato la norma che regolava la stampa della
contabilità sui registri vidimati e bollati.
La
precedente normativa prevedeva la possibilità di rinviare le stampe dei dati
per oltre sessanta giorni ma solo "nell'esercizio corrente":
l'interpretazione letterale portava così alla conclusione che nel momento in
cui scattava un nuovo anno non si rientrava più "nell'esercizio
corrente" e tornava l'obbligo della stampa entro i sessanta giorni: ad
esempio le registrazioni del giorno 28 novembre dovevano essere necessariamente
stampate entro il 27 gennaio.
Ora
invece è possibile procedere alle stampe dei registri fino alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Il termine "relative" è da interpretarsi nel senso che se ci sono
diverse scadenze per le singole imposte sono diverse anche le scadenze delle
stampe: la contabilità IVA deve essere stampata entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale IVA; la contabilità relativa
all'IRPEF/IRPEG entro il termine previsto per tali dichiarazioni. Considerando
che oramai la maggior parte delle aziende deve presentare l'UNICO, i termini
sono in pratica gli stessi per qualsiasi imposta.
Con
le modifiche apportate il testo legislativo risulta essere ora il seguente:
"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile
con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per
il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli e
ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e
vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi
competenti e in loro presenza."
La
possibilità di procedere alle stampe fino quasi al termine dell'anno solare
successivo (in considerazione dei termini per l'invio telematico) non intacca
l'altro obbligo, quello della memorizzazione dei dati entro sessanta giorni
dall'operazione.
Ora
si spera in un altro passo avanti dell'Amministrazione: la
"concessione" della possibilità di procedere alla memorizzazione dei
dati su archivi ottici (supporti di immagine, come li definisce il D.L.
357/1994). Quando ciò diverrà possibile non sarà più necessaria la stampa sui
registri cartacei. La tecnologia è pronta …
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Altro
problema, che spesso ci viene sottoposto nei quesiti, è quello relativo alle
conseguenze del ritardo nella vidimazione iniziale dei registri contabili.
Nel
1998 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione avevano stabilito che la
bollatura deve essere eseguita "…antecedentemente alla prima operazione da
registrare …" ed il Ministero si era adeguato a questa interpretazione
(circolare 23/E del 25/1/1999).
Ora
invece, occupandosi di IVA sugli spettacoli, il Ministero afferma che il
ritardo è punibile solamente qualora siano scaduti i termini di registrazione; di
conseguenza vengono ritenute tempestive le registrazioni qualora la
vidimazione dei libri sia stata eseguita in una data successiva rispetto
all'effettuazione dell'operazione ma entro il termine finale previsto per
l'annotazione.
A
seguito di tale interpretazione i termini per la bollatura iniziale dei
registri I.V.A. vengono decisamente ampliati: ad esempio il registro acquisti
sarà considerato regolare se vidimato entro il periodo nel quale l'IVA esposta
sulle fatture da registrare viene messa in detrazione (quindi entro la
liquidazione periodica del mese o trimestre oppure, addirittura, entro la
dichiarazione annuale).
L'interpretazione
estensiva del Ministero va finalmente incontro alle esigenze dei contribuenti
anche se occorre ricordare che va in senso contrario rispetto a ciò che hanno
affermato le Sezioni Unite della Cassazione e che pertanto - almeno ai fini
penali - il problema non è ancora del tutto risolto.
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ATTENZIONE! ottobre 2001: ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO
DELLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI
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