QUALI TEMPI PER LA STAMPA E LA BOLLATURA DEI REGISTRI

Il Collegato alla Finanziaria 2000 ha finalmente modificato la norma che regolava la stampa della contabilità sui registri vidimati e bollati.

         La precedente normativa prevedeva la possibilità di rinviare le stampe dei dati per oltre sessanta giorni ma solo "nell'esercizio corrente": l'interpretazione letterale portava così alla conclusione che nel momento in cui scattava un nuovo anno non si rientrava più "nell'esercizio corrente" e tornava l'obbligo della stampa entro i sessanta giorni: ad esempio le registrazioni del giorno 28 novembre dovevano essere necessariamente stampate entro il 27 gennaio.

         Ora invece è possibile procedere alle stampe dei registri fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Il termine "relative" è da interpretarsi nel senso che se ci sono diverse scadenze per le singole imposte sono diverse anche le scadenze delle stampe: la contabilità IVA deve essere stampata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA; la contabilità relativa all'IRPEF/IRPEG entro il termine previsto per tali dichiarazioni. Considerando che oramai la maggior parte delle aziende deve presentare l'UNICO, i termini sono in pratica gli stessi per qualsiasi imposta.

         Con le modifiche apportate il testo legislativo risulta essere ora il seguente: "A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza."

         La possibilità di procedere alle stampe fino quasi al termine dell'anno solare successivo (in considerazione dei termini per l'invio telematico) non intacca l'altro obbligo, quello della memorizzazione dei dati entro sessanta giorni dall'operazione.

         Ora si spera in un altro passo avanti dell'Amministrazione: la "concessione" della possibilità di procedere alla memorizzazione dei dati su archivi ottici (supporti di immagine, come li definisce il D.L. 357/1994). Quando ciò diverrà possibile non sarà più necessaria la stampa sui registri cartacei. La tecnologia è pronta …

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         Altro problema, che spesso ci viene sottoposto nei quesiti, è quello relativo alle conseguenze del ritardo nella vidimazione iniziale dei registri contabili.

         Nel 1998 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione avevano stabilito che la bollatura deve essere eseguita "…antecedentemente alla prima operazione da registrare …" ed il Ministero si era adeguato a questa interpretazione (circolare 23/E del 25/1/1999).

         Ora invece, occupandosi di IVA sugli spettacoli, il Ministero afferma che il ritardo è punibile solamente qualora siano scaduti i termini di registrazione; di conseguenza vengono ritenute tempestive le registrazioni qualora la vidimazione dei libri sia stata eseguita in una data successiva rispetto all'effettuazione dell'operazione ma entro il termine finale previsto per l'annotazione.

         A seguito di tale interpretazione i termini per la bollatura iniziale dei registri I.V.A. vengono decisamente ampliati: ad esempio il registro acquisti sarà considerato regolare se vidimato entro il periodo nel quale l'IVA esposta sulle fatture da registrare viene messa in detrazione (quindi entro la liquidazione periodica del mese o trimestre oppure, addirittura, entro la dichiarazione annuale).

         L'interpretazione estensiva del Ministero va finalmente incontro alle esigenze dei contribuenti anche se occorre ricordare che va in senso contrario rispetto a ciò che hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione e che pertanto - almeno ai fini penali - il problema non è ancora del tutto risolto.

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ATTENZIONE! ottobre 2001: ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO
DELLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI

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Marzo 2001

Centro Studi Ragionieri Commercialisti