
LINEE ESSENZIALI
DELLO SCUDO FISCALE BIS
La
disciplina del cosiddetto “scudo fiscale”, riproposta nella Finanziaria del
2003, è stata modificata e ampliata dalla L. n. 27 del 21 febbraio 2003, di
conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.
La
nuova edizione dello scudo fiscale riguarda :
- le
attività detenute fuori dall’Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano),
in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo,
- in
violazione degli obblighi sanciti dalla normativa sul monitoraggio fiscale (e
quindi omettendo la compilazione del quadro RW del Modello UNICO o non
dichiarando all’Ufficio italiano dei cambi i trasferimenti al seguito di
denaro, titoli e valori mobiliari),
-
effettuate fino al 30 giugno 2003.
È
consentito :
- sia
far rientrare in Italia le attività di natura finanziaria (operazione definita
“rimpatrio”),
- sia
continuare a mantenerle all’estero, previa “regolarizzazione” attraverso la
presentazione di una dichiarazione riservata ad uno degli intermediari
autorizzati.
Tra
gli intermediari autorizzati sono, principalmente, banche, Sim, Sgr (queste
limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi), Poste italiane e stabili organizzazioni in
Italia di banche e imprese di investimento non residenti (al riguardo, si
rinvia all’art. 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350/2001). Non sono
invece autorizzate le stabili organizzazioni all’estero di banche italiane.
Soggetti interessati
I
soggetti interessati sono :
-
indistintamente, tutte le persone fisiche;
- le
società semplici e le associazioni equiparate, di cui all’art. 5 del Tuir ;
-
tutti gli enti non commerciali, anche se titolari di reddito di impresa.
Restano
quindi escluse le società di persone commerciali (snc, sas) e gli altri
soggetti ad esse equiparati (società di armamento e di fatto, esercenti
un’attività commerciale).
Ad
ogni modo, si precisa che le società commerciali potranno, comunque, effettuare
operazioni analoghe avvalendosi della dichiarazione integrativa, il condono
tombale e la regolarizzazione delle scritture contabili previste dalla
Finanziaria 2003.
Le attività regolarizzabili
Poiché
la sanatoria si applica, come detto, alla violazione della normativa sul
monitoraggio fiscale, si ha che sono esclusi dall’ambito di applicazione del
provvedimento in esame i soggetti che
abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di
fonte estera.
Un’altra
condizione è che le attività oggetto di emersione risultino detenute fuori
dall’Italia al 31 dicembre 2001, sia in caso di rimpatrio, sia in caso di
regolarizzazione, e anche attraverso interposta persona.
È
importante rilevare che possono utilizzare lo scudo sia coloro che non hanno
aderito alla precedente “edizione” sia coloro che hanno costituito all’estero
attività nel periodo che va dall’ 1 agosto 2001 (ovvero dal 27 settembre 2001
per le attività regolarizzate) al 31 dicembre 2001, periodo non coperto dalla
precedente versione dello scudo fiscale.
Si
precisa inoltre che il rimpatrio è circoscritto alle attività finanziarie,
quali denaro, azioni, quote, obbligazioni, certificati di massa, nonché i finanziamenti concessi a società
estere, in quanto produttivi sia di redditi di capitale di fonte estera di cui
all’art. 41, comma 1, lettera a),
del Tuir, sia di redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 81,
comma 1, lettera c-quinquies)
e, quindi, da indicare nel quadro RW del Modello UNICO,
mentre la regolarizzazione può estendersi anche ad altre attività quali
immobili, opere d’arte, e gioielli.
La
valorizzazione dell’importo da dichiarare
Un aspetto molto
delicato è relativo alla valorizzazione delle attività oggetto di sanatoria.
In riferimento alle
attività finanziarie emerse diverse dal denaro, il contribuente può scegliere
di adottare :
- il valore corrente ex
art. 9, comma 4, del Tuir,
- il costo di acquisto,
- un valore intermedio.
Qualunque sia il
criterio scelto, comunque, esso non rileverà necessariamente ai fini della
successiva tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria ; ciò in quanto, ai fini dichiarativi, per determinare il costo
fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie potrà farsi riferimento
anche al costo storico di acquisto, così come risulta dalla
documentazione di acquisto, oppure dall’ apposita dichiarazione sostitutiva di
cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Cosa fare per avviare la sanatoria
La prima cosa da fare è quella di contattare un
intermediario per informarlo della propria intenzione di effettuare il
rimpatrio o la regolarizzazione.
È appena il caso di
segnalare che per le attività detenute in comunione, ciascuno dei soggetti interessati sarà tenuto a
presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota di propria
pertinenza.
Nel caso in cui il contribuente intenda
mantenere “riservati” gli importi oggetto di sanatoria nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, sarà necessario chiedere all’intermediario di
aprire appositi conti su cui depositare le attività finanziarie rimpatriate.
Il deposito deve avvenire fino a concorrenza
dell’ammontare indicato dal contribuente nella dichiarazione riservata.
Allo stesso intermediario il contribuente
presenterà poi la dichiarazione riservata e costituirà la provvista per il
pagamento delle imposte dovute all’Erario.
La dichiarazione
riservata, debitamente sottoscritta dall’intermediario e rilasciata in copia al
contribuente, è da conservarsi con cura in quanto costituisce l’unico documento
comprovante il pagamento della somma dovuta al Fisco e idoneo, quindi, ad
invocare gli effetti della sanatoria in esame.
In caso di regolarizzazione di attività
finanziarie, è necessario allegare alla dichiarazione riservata una
certificazione rilasciata dall’intermediario non residente, che attesti che le
attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l’intermediario
stesso.
Per la regolarizzazione di investimenti e
attività di diversa natura non è invece richiesta alcuna certificazione.
Per le operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate entro il 16 maggio 2003, la somma da versare è pari
al 2,5% dell’importo dichiarato, mentre per le operazioni effettuate dal 17
maggio al 30 giugno la somma è del 4%.
Il versamento della somma dovuta deve essere
effettuato esclusivamente in denaro.
Gli adempimenti a carico dei contribuenti devono
essere completati entro il 30 giugno 2003.
L’intermediario comunicherà infine
all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare complessivo delle attività
rimpatriate o regolarizzate.
Resta fermo l’ obbligo di dichiarare all’Ufficio
italiano cambi i trasferimenti da e verso l’estero per importi superiori a €
12.500, nel caso in cui il rimpatrio del denaro e delle altre attività
finanziarie avvenga con tali modalità.
Come si tassano i redditi conseguiti dalle attività estere.
La determinazione analitica e quella forfetaria.
Per la tassazione dei proventi conseguiti dalle
attività oggetto di emersione, sono previste due modalità :
La determinazione analitica.
Il contribuente potrà comunicare all’intermediario i redditi percepiti dal 31
dicembre 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata,
affinché l’intermediario applichi le medesime ritenute alla fonte e imposte
sostitutive che sarebbero state applicabili (al momento della percezione o del
realizzo) qualora le attività da cui derivano i proventi fossero già state
depositate presso l’intermediario stesso, o qualora quest’ultimo fosse
intervenuto nella loro riscossione.
In particolare, per i redditi diversi di natura
finanziaria (non anche, quindi, per le plusvalenze su partecipazioni
qualificate), realizzati nel suddetto periodo, il contribuente potrà richiedere
all’intermediario l’applicazione dei criteri di tassazione previsti dal regime
del risparmio amministrato, mentre eventuali minusvalenze dovranno essere
indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
realizzo delle stesse, in quanto per esse non può sussistere una certificazione
di un altro intermediario abilitato tenuto all’applicazione del regime del
risparmio amministrato o gestito.
I proventi sui quali l’imposta applicata è a
titolo definitivo non dovranno naturalmente essere inseriti nella successiva
dichiarazione dei redditi.
La determinazione forfetaria. In
alternativa a tale metodo analitico, limitatamente ai redditi percepiti nel
suddetto periodo (al riguardo, si fa notare che non è chiaro se esso sia
applicabile anche ai redditi diversi derivanti da cessioni a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate), è prevista anche la possibilità di determinazione
su base forfetaria, applicando il criterio di tassazione presuntiva previsto
dalla stessa normativa sul monitoraggio, in base al quale tali attività si
presumono fruttifere in misura pari al tasso di riferimento vigente in Italia
nel relativo periodo di imposta e, dunque, prescindendo dall’ammontare dei
proventi effettivamente percepito.
Al
fine di determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle attività stesse,
il tasso medio deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività
effettivamente rimpatriato.
Sui
redditi così determinati, l’intermediario applicherà un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 27 %.
L’applicazione
del criterio presuntivo presenta i seguenti aspetti positivi :
a) il contribuente non avrà gli obblighi di
inclusione del reddito in questione nella propria dichiarazione dei redditi,
b) l’intermediario non dovrà esporre il nome del
titolare del reddito sul quale la ritenuta è applicata a titolo di acconto nel
proprio modello 770,
c) come l’Agenzia delle Entrate ha chiarito,
l’applicazione del criterio presuntivo di calcolo del reddito determina che i
redditi eccedenti tale importo si considerano anch’essi assoggettati ad
imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione.
Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell’operazione di
rimpatrio, anche ai redditi eccedenti il tasso presuntivo si estenderà il
regime di riservatezza.
In
caso di rimpatrio, i contribuenti potranno anche applicare un criterio per
l’assoggettamento a tassazione di taluni redditi, e un altro per altri redditi.
Evidentemente,
è consigliabile la tassazione analitica per i redditi determinabili in modo
univoco, mentre per quelli di difficile quantificazione o per i quali
l’applicazione della tassazione su base analitica comporterebbe la perdita del
regime di riservatezza (mi riferisco ai dividendi di fonte estera), sarà
consigliabile l’imposizione su base forfetaria.
È
da notare che la tassazione dei redditi percepiti dopo il 31 dicembre 2001 e
prima della presentazione della dichiarazione riservata è possibile mediante un
intermediario autorizzato solo nel caso di rimpatrio; in caso di
regolarizzazione, invece, i redditi relativi alle attività regolarizzate dovranno
essere indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente per essere
assoggettati a tassazione mediante applicazione dell’imposta separatamente ex
art. 16-bis del
Tuir oppure, nel ricorso delle condizioni, e dietro opzione del contribuente, oppure
cumulativamente con gli altri redditi.
Gli effetti dell’adesione allo
scudo fiscale.
Gli
effetti sono così riassumibili :
1) Preclusione di accertamenti : nei
confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido che aderiscono
allo scudo fiscale viene preclusa ogni attività di accertamento tributario e
contributivo per i periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i
termini per l’accertamento alla data del 27 settembre 2001, e ciò limitatamente
alle somme o altre attività dichiarate ;
2) Estinzione delle sanzioni : vengono
estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché quelle
previste dalla normativa sul monitoraggio ;
3) Sanatoria per errate compilazioni dei
quadri RW di Unico : la presentazione della dichiarazione riservata evita
agli interessati l’obbligo di effettuare le indicazioni nel modulo RW della
dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2003, nonché per il periodo
di imposta 2002.
4) Copertura penale : viene esclusa la
punibilità per i reati di natura fiscale riguardanti l’omessa e infedele
dichiarazione (ad eccezione di quelli compiuti con l’utilizzo di documenti
falsi o con altri comportamenti fraudolenti atti ad ostacolare l’accertamento
dei fatti), nonché per i reati già estinti, non punibili o non più previsti
come tali dall’ordinamento, ad esclusione dei delitti elencati di cui all’art..
2, comma 1, della L. 23 aprile 2002, n. 73.
5) Impugnazione avvisi di accertamento :
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 2002, ha poi affermato che lo
scudo può essere opposto anche in sede di impugnazione dell’accertamento.
Cause di preclusione di efficacia
Occorre
però tenere presente che le operazioni di emersione non producono effetti
qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata :
- sia già stata constatata una violazione delle
menzionate norme,
- siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente
ha avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari.
L’esclusione
della punibilità per gli altri reati, invece, non ricorre quando, per i
suddetti illeciti penali :
- è gia stato avviato il procedimento penale,
- è avvenuta la notifica di atti da cui risulti
la qualità di indagato.
Differenza tra regolarizzazione e rimpatrio
Il
rimpatrio attraverso gli intermediari consente di mantenere la cosiddetta
“segretazione” dei conti e dei depositi costituiti con le attività finanziarie
rimpatriate, mentre la regolarizzazione prevede la segnalazione nominativa
all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità proprie di un trasferimento
dall’Italia all’estero, da parte degli intermediari, e la successiva
compilazione del modulo RW, da parte del contribuente, secondo le norme del
monitoraggio fiscale.
Lo
scopo del diverso trattamento riservato alle operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione è da individuare nella volontà di garantire la massima
riservatezza delle operazioni di emersione, coerentemente con la limitazione
dei poteri di accesso alle informazioni, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, prevista nell’ambito degli effetti del rimpatrio.
Parlando
delle fasi operative dell’operazione in discorso, si è detto che, nel caso in
cui il contribuente intenda mantenere “riservati” gli importi oggetto di
sanatoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è necessario chiedere
all’intermediario di aprire appositi conti su cui depositare le attività
finanziarie rimpatriate. Vale la pena, al riguardo, aggiungere qualche altra
notazione.
Sui
rapporti per i quali vige la riservatezza e in cui vengono depositate le
attività rimpatriate non sono possibili ulteriori accrediti, eccetto quelli
derivanti dalla cessione delle attività rimpatriate o dalla loro permuta.
Il
regime di riservatezza si estende, comunque, anche ai redditi di capitale e
diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie
rimpatriate, a condizione che si tratti di redditi assoggettati a tassazione
definitiva da parte dell’intermediario depositario o, eventualmente, di
soggetti terzi. I relativi accrediti costituiscono, pertanto, movimentazioni
ammesse nei conti segretati.
A
differenza delle operazioni a titolo definitivo, come il prelievo di denaro o
la cessione dei titoli, le operazioni di pronti contro termine o di prestito
titoli non comportano una riduzione dell’ammontare entro il quale opera il
regime di riservatezza.
Qualora
le attività finanziarie rimpatriate vengano immesse in una gestione di
patrimoni mobiliari, il relativo conferimento è assoggettato alla disciplina
vigente secondo cui esso si considera cessione a titolo oneroso e comporta
l’obbligo, per l’intermediario, di tassare le eventuali plusvalenze pari alla
differenza tra il costo di acquisto (o quello indicato nella dichiarazione
riservata o in quella sostitutiva di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
461/1997) e il valore di conferimento determinato secondo i criteri Consob.
L’eventuale minusvalenza non può essere computata in diminuzione del risultato
di gestione.
Il
regime di riservatezza, garantito dallo scudo per le attività finanziarie
rimpatriate, trova ingresso anche nel caso in cui tali attività (o parte di
esse) vengano utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione
sulla vita o di capitalizzazione, posto che in tal caso l’impresa di
assicurazione residente non è tenuta ad effettuare nessuna segnalazione al
Fisco.
Lo scudo fiscale e gli altri condoni
In
base a quanto disposto dall’articolo 20 comma 6, il concordato di massa (art.
7) non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
Pertanto,
i soggetti che usufruiranno di tale condono potranno sanare tali violazioni
solo attraverso il ricorso allo scudo fiscale.
Per
le imprese, le norme relative sia alla integrativa semplice (art. 8 comma 6)
sia al condono tombale (art. 9 comma 11) escludono una copertura anche dalle
violazioni sul monitoraggio fiscale, a meno che il contribuente non provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all’estero alla
data del 31 dicembre 2001.
Esempi. Sulla scorta delle
indicazioni fornite dalla circolare n. 12/03, vediamo alcuni esempi per
esaminare le varie combinazioni attuabili dai titolari di redditi di impresa.
1) Supponiamo che un’ impresa abbia omesso di
fatturare dei ricavi che sono stati poi immessi in conti detenuti all’estero :
con la dichiarazione integrativa dei redditi conseguiti all’estero, che comporta
il pagamento del 6% del relativo valore omesso, essa potrà
sanare la propria situazione, ottenendo l’immunità da qualunque accertamento
tributario o contributivo nei limiti dei redditi oggetto di integrazione, e
l’estinzione delle sanzioni non penali.
2) Supponiamo che un’ impresa abbia percepito in
uno stato estero dei dividendi derivanti da partecipazioni in società non residenti : in tal caso, occorrerà
sia presentare una dichiarazione integrativa dei redditi non dichiarati, sia
procedere alla regolarizzazione contabile delle attività
detenute all’estero cui si riferiscono i redditi oggetto di integrazione : per
evitare una duplicazione del costo della sanatoria, la c.m. n. 12/03 ha
previsto che il 6% si applichi sul valore più alto tra il reddito omesso e
l’attività
estera. Aderendo alla sanatoria, l’impresa otterrà l’immunità da
qualunque accertamento tributario o contributivo nei limiti dei redditi oggetto
di integrazione, l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali, nonchè l’esclusione dai maggiori reati tributari, civili e
penali, questi ultimi se strumentali ai reati tributari, e il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori a partire dall’esercizio 2005.
3) Supponiamo che un’impresa abbia acquistato un
un immobile situato all’estero, non produttivo di reddito : in questo caso, ma
solo se esso é produttivo di reddito, l’impresa potrà procedere al condono
tombale e alla regolarizzazione dell’attività in discorso, pagando il 6% sul
rispettivo valore, e conseguentemente beneficiando degli effettidel condono
tombale, e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori a partire
dall’esercizio 2005
Per
i non titolari di redditi di impresa, che posseggano dei redditi da attività
finanziaria all’estero, la stuazione é più semplice, in quanto sarà possibile presentare
la dichiarazione integrativa per i redditi omessi, pagando il 6% sul relativo
ammontare, e quindi ottenendo l’immunità da qualunque accertamento tributario o
contributivo nei limiti dei redditi oggetto di integrazione, e l’estinzione
delle sanzioni non penali.
aprile 2003
- Danilo Sciuto -
- dottore commercialista in Catania -
- sciuto@commercialistatelematico.com -
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