NUMERAZIONE DEI REGISTRI

NUOVE REGOLE PER LA NUMERAZIONE DEI LIBRI CONTABILI

(aggiornato alla circolare 3407/C del 9/1/1997)

Ai sensi dell'art. 2214 del Codice Civile l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Dal 19 febbraio 1996 cambiano le regole per la numerazione e la bollatura di tali libri contabili; da questa data entrano infatti in vigore le norme dettate dal D.P.R. 7/12/1995 n. 581 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile.

Il comma 5 dell'art. 7 di tale D.P.R. sancisce che la bollatura e la vidimazione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2214 del Codice Civile verranno eseguite presso la Camera di Commercio competente per territorio o un notaio, e non più presso i Tribunali o le Preture.

Fin qui nessun problema: è sufficiente prendere una direzione diversa quando si esce dall'ufficio per una vidimazione.

Il problema è il seguito: "La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornali sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva."

Queste poche righe stravolgono il comportamento di migliaia di ditte: d'ora in avanti il libro giornale e il libro inventari non avranno più la consueta numerazione dalla pagina n. 1 alla 100, o 500, o 1000 o più, a seconda delle dimensioni dell'azienda; solo il primo libro avrà la pagina numero 1 mentre tutti quelli successivi proseguiranno la numerazione partendo dall'ultima pagina del registro precedente.

E' auspicabile che il Ministero competente e le Camere di Commercio facciano il possibile per divulgare in modo sodisfacente questa novità.

La norma ha, naturalmente, efficacia per le numerazioni successive alla data di entrata in vigore del regolamento: come già sottolineato il 19 Febbraio 1996.

La numerazione progressiva delle pagine per tutta la vita dell'impresa non è invece richiesta per gli altri libri sociali: libro verbali assemblee dei soci, libri verbali consiglio di amministrazione, libro collegio sindacale ecc.

Rimini, 29 Giugno 1996


AGGIORNAMENTO


a seguito emanazione Circolare 3407/C del 9/1/1997 del Ministero dell'Industria e del Commercio

Con la menzionata circolare avente per oggetto "Registro delle imprese - Considerazioni e chiarimenti" vengono introdotte ulteriori novità in merito alla vidimazione dei registri.

Il Ministero é "pervenuto alla decisione" di seguire il principio della progressività entro ciascun anno, ritenuto "più efficace per semplicità ed immediatezza".

Le pagine dei libri giornale e inventari da vidimare dovranno pertanto contenere l'indicazione delle quattro cifre dell'anno, cui farà seguito la numerazione vera e propria a cominciare (ogni anno) dal numero uno.

Esempio:
Libro Giornale - volume n. 1 - con bollatura e numerazione iniziale nel febbraio 1997 -
pagine dal n. 1997/1 al 1997/1000
Libro Giornale - volume n. 2 - con bollatura e numerazione iniziale nel novembre 1997 -
pagine dal n. 1997/1001 al 1997/2000

Nella stessa circolare viene poi precisato che la possibilità di vidimare "registri sezionali" é limitata ai soli libri giornale in quanto la normativa non prevede la tenuta di inventari sezionali.


Segnaliamo per completezza che, ai sensi del comma 142, articolo 3, della Legge Finanziaria 1996, la numerazione e la bollatura dei registri delle società di capitali é soggetta ad una tassa annuale attualmente fissata in L. 600.000, aumentata a L. 1.000.000 per le società il cui capitale sociale superi, alla data dell'1 Gennaio, il miliardo di lire.

La tassa annuale é dovuta indipendentemente dal numero e dal tipo dei libri bollati e/o delle pagine e deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'I.V.A. dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli Istituti di credito; per l'anno di inizio dell'attività deve essere corrisposta in modo ordinario (c/c postale n.6007 -- n. 210906 solo per la Sicilia) prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Rimini, 21 Gennaio 1997

ATTENZIONE! ottobre 2001: ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO
DELLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI CONTABILI

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