IN CASO DI TARDIVI PAGAMENTI GLI INTERESSI DI MORA MATURANO AUTOMATICAMENTE:
LE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 231/02

(intervento a cura di Danilo Sciuto)
sciuto@commercialistatelematico.com

Premessa

In un mio precedente scritto Sui pagamenti in ritardo matureranno interessi automaticamente, ho parlato delle novità apportate dal D.Lgs. n. 231/2002, introdotto nel nostro ordinamento in recepimento di una direttiva Ce varata dal Parlamento Europeo. Tali novità non interessano soltanto l’aspetto finanziario, ma anche quello amministrativo ed economico, per cui, con l’arrivo del periodo delle operazioni di chiusura dell’anno contabile, è utile evidenziare ed esaminare le implicazioni contabili di tale nuova normativa.

La questione non è d’altronde di poco conto, stante che gli interessi di mora relativi ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali sono stati fissati nella misura del 10,35%, per il periodo che va dall’ 1 luglio al 31 dicembre 2002, ed è tanto più rilevante per quei soggetti che intrattengono dei rapporti commerciali periodici e continuativi nel tempo.

Analizziamo quindi le operazioni che dovranno essere compiute, al fine di non ricadere in violazioni di natura fiscale.

Occorrerà innanzitutto monitorare i crediti e i debiti esistenti al 31 dicembre, valutando, sulla scorta alla norma dettata dal Decreto in oggetto, se e per quanti giorni dell’anno 2002 essi hanno già prodotto interessi moratori.

Successivamente, il percorso contabile sarà diverso a seconda dei soggetti e del regime contabile adottato.

 

Creditori in contabilità ordinaria

Per i creditori in contabilità ordinaria, gli interessi devono essere imputati a conto economico, nella misura determinata sulla base del periodo che va dalla data di presunzione legale di produzione di interessi a quella del 31 dicembre; tale importo, ovviamente, concorrerà alla formazione del reddito imponibile; tuttavia, qualora verosimilmente si preveda che essi non saranno incassati, sarà possibile evitare la tassazione svalutando il credito per interessi di mora, in base all’articolo 71 comma 6 Tuir, costituendo un  apposito fondo. In tal modo, sia l’utile di periodo, sia il reddito imponibile non ne saranno influenzati.

È da rilevare, comunque, che tale svalutazione sarà possibile anche se si prevede di doverli pagare, e ciò grazie all’articolo 2426 comma 2 del Codice Civile (che, si segnala, verrà abrogato dall’1/1/04).

Sia nell’una sia nell’altra ipotesi, le scritture rimarranno le stesse:

 

crediti per interessi di mora @ interessi moratori

C II 5                                                 C 16

 

Svalutazione crediti moratori @ fondo svalutazione crediti moratori

B 10 c)                                              C II 5

 

Al momento della riscossione del credito da fornitura, occorre poi distinguere :

1) il creditore pretende ed incassa anche gli interessi moratori : in tal caso, oltre a rilevare l’incasso, il fondo dovrà essere stornato a sopravvenienza : le scritture

 

banca              @        crediti per interessi di mora

C IV 1)                       C II 5

 

fondo svalutazione crediti moratori @ sopravvenienza attiva

C II 5                                                             A 5

 

È evidente però, che questo è il comportamento meno frequente, per cui non vale la pena soffermarsi più di tanto.

 

2) il creditore rinunzia agli interessi moratori : in tal caso, sia il credito per interessi di mora, sia il fondo svalutazione, dovranno essere stornati: la scrittura

 

fondo svalutazione crediti moratori           @        crediti per interessi di mora

                        C II 5                                                             C II 5             

 

Tale operazione però, potrebbe anche essere disconosciuta dal Fisco, stante che gli Uffici hanno sempre visto con sospetto le rinunce ai crediti da parte dell’impresa e sono, per lo più, propensi a considerare tali rinunce, in quanto formalmente volontarie, come non inerenti alla produzione del reddito e, quindi, fiscalmente non riconosciute. Sicchè l’imprenditore si trova dinanzi a due “fuochi” : da un lato, rinunziando al credito, rischia una contestazione del Fisco, e dall’altro, richiedendo gli interessi moratori, rischia di perdere il cliente.

 

Creditori in contabilità semplificata

Anche i creditori in contabilità semplificata devono imputare gli interessi di mora, ma, non essendo per loro applicabile l’articolo 71 comma 6 Tuir, non potranno evitare la tassazione.

 

Debitori in contabilità ordinaria o semplificata.

Per quanto concerne i debitori, essi dovranno contabilizzare, nel rispetto del principio della competenza, il relativo componente negativo di reddito, ovviamente deducibile. Pertanto, dovranno essere dedotti nel periodo d’imposta in cui sono maturati, imputandoli al conto economico di tale esercizio. Nell’ipotesi in cui poi tali interessi non siano successivamente pretesi dal creditore, l’eliminazione della passività diventerà un componente positivo di reddito tassato nel reddito d’impresa, quale sopravvenienza attiva.

Può invece accadere che, già al momento del loro insorgere, sia evidente la volontà del creditore di non richiederli : in tal caso, costituendo una prova scritta, il debitore potrà esimersi dalla loro imputazione in bilancio, anche se tale soluzione non appare nè consigliabile nè conveniente.

 

Professionisti.

Le considerazioni svolte in riferimento alla contabilizzazione e alla competenza degli interessi moratori non valgono per i professionisti : essi infatti, in luogo del principio di competenza, applicano il principio di cassa , per cui tasseranno e rileveranno gli eventuali interessi moratori solo al momento dell’eventuale incasso o pagamento.

 

Le deroghe all’applicazione degli interessi con maturazione “automatica”

L’unica via per uscire da tali problematiche è allora quella di rinunziare in partenza al diritto agli interessi di mora.

Per far ciò, sarebbe bene inserire nella fattura stessa sia la scadenza del pagamento sia la misura degli interessi.

Ma non basta : infatti, è previsto che le deroghe generali e assolute sono nulle e tale nullità può essere addirittura dichiarata dal giudice anche d’ufficio.

Si pone insomma il problema della liceità di accordi che consentano di derogare alle richiamate disposizioni fino al punto di escludere l’applicazione di interessi di mora sui ritardi nei pagamenti.

Se si pensa ai casi in cui ci si trovi di fronte a esigui ritardi nel pagamento, o a modesti crediti,  si vede come il problema sia notevole.

L’articolo 7 dispone che l’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale e alla condizione dei contraenti risulti gravemente iniquo in danno del creditore e tale nullità può essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio.

È evidente, innanzitutto, che non è agevole stabilire, nelle situazioni di fatto, quando il diverso accordo tra le parti debba ritenersi “gravemente iniquo” per il creditore al punto tale da renderlo nullo; ma ancora più incerta è la situazione che si verrebbe a determinare nel momento in cui l’accordo dovesse essere dichiarato nullo. In tali casi, il problema più rilevante sta sul piano degli effetti fiscali dal momento che l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto della nullità dell’accordo, potrebbe ritenere maturati gli interessi di mora sin dal momento della loro decorrenza e, quindi, pretenderne il concorso al reddito di periodo. In una situazione del genere, l’impresa non avrebbe neppure la possibilità di avvalersi del meccanismo di svalutazione degli interessi dei mora di cui al citato art. 71 comma 6 del Tuir, in quanto solo la iscrizione degli stessi costituisce il presupposto per effettuarne la successiva svalutazione fiscalmente deducibile.

 

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania

sciuto@commercialistatelematico.it

 

 

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