
Premessa
In un mio precedente
scritto Sui pagamenti in ritardo matureranno interessi automaticamente, ho
parlato delle novità apportate dal D.Lgs. n. 231/2002, introdotto nel nostro
ordinamento in recepimento di una direttiva Ce varata dal Parlamento Europeo.
Tali novità non interessano soltanto l’aspetto finanziario, ma anche quello amministrativo
ed economico, per cui, con l’arrivo del periodo delle operazioni di chiusura
dell’anno contabile, è utile evidenziare ed esaminare le implicazioni contabili
di tale nuova normativa.
La questione non è
d’altronde di poco conto, stante che gli interessi di mora relativi ai
ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali sono stati fissati nella
misura del 10,35%, per il periodo che va dall’ 1 luglio al 31 dicembre 2002, ed
è tanto più rilevante per quei soggetti che intrattengono dei rapporti
commerciali periodici e continuativi nel tempo.
Analizziamo quindi le
operazioni che dovranno essere compiute, al fine di non ricadere in violazioni
di natura fiscale.
Occorrerà innanzitutto
monitorare i crediti e i debiti esistenti al 31 dicembre, valutando, sulla
scorta alla norma dettata dal Decreto in oggetto, se e per quanti giorni
dell’anno 2002 essi hanno già prodotto interessi moratori.
Successivamente, il
percorso contabile sarà diverso a seconda dei soggetti e del regime contabile
adottato.
Creditori
in contabilità ordinaria
Per i creditori in
contabilità ordinaria, gli interessi devono essere imputati a conto economico,
nella misura determinata sulla base del periodo che va dalla data di
presunzione legale di produzione di interessi a quella del 31 dicembre; tale
importo, ovviamente, concorrerà alla formazione del reddito imponibile;
tuttavia, qualora verosimilmente si preveda che essi non saranno incassati,
sarà possibile evitare la tassazione svalutando il credito per interessi di
mora, in base all’articolo 71 comma 6 Tuir, costituendo un apposito fondo. In tal modo, sia l’utile di
periodo, sia il reddito imponibile non ne saranno influenzati.
È da rilevare, comunque,
che tale svalutazione sarà possibile anche se si prevede di doverli pagare, e
ciò grazie all’articolo 2426 comma 2 del Codice Civile (che, si segnala, verrà
abrogato dall’1/1/04).
Sia nell’una sia nell’altra
ipotesi, le scritture rimarranno le stesse:
crediti per interessi di
mora @ interessi moratori
C II 5 C
16
Svalutazione crediti
moratori @ fondo svalutazione crediti moratori
B 10 c) C
II 5
Al momento della
riscossione del credito da fornitura, occorre poi distinguere :
1) il creditore pretende
ed incassa anche gli interessi moratori : in tal caso, oltre a rilevare
l’incasso, il fondo dovrà essere stornato a sopravvenienza : le scritture
banca @ crediti
per interessi di mora
C IV 1) C II 5
fondo
svalutazione crediti moratori @ sopravvenienza attiva
C II 5 A
5
È evidente
però, che questo è il comportamento meno frequente, per cui non vale la pena
soffermarsi più di tanto.
2) il creditore rinunzia
agli interessi moratori : in tal caso, sia il credito per interessi di mora,
sia il fondo svalutazione, dovranno essere stornati: la scrittura
fondo
svalutazione crediti moratori @ crediti per interessi di mora
C II 5 C
II 5
Tale operazione
però, potrebbe anche essere disconosciuta dal Fisco, stante che gli Uffici
hanno sempre visto con sospetto le rinunce ai crediti da parte dell’impresa e
sono, per lo più, propensi a considerare tali rinunce, in quanto formalmente
volontarie, come non inerenti alla produzione del reddito e, quindi,
fiscalmente non riconosciute. Sicchè l’imprenditore si trova dinanzi a due
“fuochi” : da un lato, rinunziando al credito, rischia una contestazione del
Fisco, e dall’altro, richiedendo gli interessi moratori, rischia di perdere il
cliente.
Creditori
in contabilità semplificata
Anche i creditori in
contabilità semplificata devono imputare gli interessi di mora, ma, non essendo
per loro applicabile l’articolo 71 comma 6 Tuir, non potranno evitare la
tassazione.
Debitori
in contabilità ordinaria o semplificata.
Per quanto concerne i
debitori, essi dovranno contabilizzare, nel rispetto del principio della
competenza, il relativo componente negativo di reddito, ovviamente deducibile.
Pertanto, dovranno essere dedotti nel periodo d’imposta in cui sono maturati,
imputandoli al conto economico di tale esercizio. Nell’ipotesi in cui poi tali
interessi non siano successivamente pretesi dal creditore, l’eliminazione della
passività diventerà un componente positivo di reddito tassato nel reddito
d’impresa, quale sopravvenienza attiva.
Può invece accadere che,
già al momento del loro insorgere, sia evidente la volontà del creditore di non
richiederli : in tal caso, costituendo una prova scritta, il debitore potrà
esimersi dalla loro imputazione in bilancio, anche se tale soluzione non appare
nè consigliabile nè conveniente.
Professionisti.
Le considerazioni svolte
in riferimento alla contabilizzazione e alla competenza degli interessi
moratori non valgono per i professionisti : essi infatti, in luogo del principio
di competenza, applicano il principio di cassa , per cui tasseranno e
rileveranno gli eventuali interessi moratori solo al momento dell’eventuale
incasso o pagamento.
Le
deroghe all’applicazione degli interessi con maturazione “automatica”
L’unica via per uscire
da tali problematiche è allora quella di rinunziare in partenza al diritto agli
interessi di mora.
Per far ciò, sarebbe
bene inserire nella fattura stessa sia la scadenza del pagamento sia la misura
degli interessi.
Ma non basta : infatti,
è previsto che le deroghe generali e assolute sono nulle e tale nullità può
essere addirittura dichiarata dal giudice anche d’ufficio.
Si pone insomma il
problema della liceità di accordi che consentano di derogare alle richiamate
disposizioni fino al punto di escludere l’applicazione di interessi di mora sui
ritardi nei pagamenti.
Se si pensa ai casi in
cui ci si trovi di fronte a esigui ritardi nel pagamento, o a modesti
crediti, si vede come il problema sia
notevole.
L’articolo 7 dispone
che l’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato
pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale e alla
condizione dei contraenti risulti gravemente iniquo in danno del creditore e
tale nullità può essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio.
È evidente,
innanzitutto, che non è agevole stabilire, nelle situazioni di fatto, quando il
diverso accordo tra le parti debba ritenersi “gravemente iniquo” per il
creditore al punto tale da renderlo nullo; ma ancora più incerta è la situazione
che si verrebbe a determinare nel momento in cui l’accordo dovesse essere
dichiarato nullo. In tali casi, il problema più rilevante sta sul piano degli
effetti fiscali dal momento che l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto
della nullità dell’accordo, potrebbe ritenere maturati gli interessi di mora
sin dal momento della loro decorrenza e, quindi, pretenderne il concorso al
reddito di periodo. In una situazione del genere, l’impresa non avrebbe neppure
la possibilità di avvalersi del meccanismo di svalutazione degli interessi dei
mora di cui al citato art. 71 comma 6 del Tuir, in quanto solo la iscrizione
degli stessi costituisce il presupposto per effettuarne la successiva
svalutazione fiscalmente deducibile.
Danilo Sciuto
dottore commercialista in
Catania
sciuto@commercialistatelematico.it
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