IL NUOVO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DEL 10%

l'ennesima versione





Il comma 26 dell'art. 2 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335 stabilisce, a decorrere dal 1' Gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione a un'apposita gestione separata istituita presso l'I.N.P.S. e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi;
- lavoratori autonomi di cui al comma 1 dello stesso art. 49;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della Legge 11 Giugno 1971 n. 426.

I soggetti tenuti all'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare all'I.N.P.S. la tipologia dell'attività esercitata, i propri dati anagrafici, domicilio e codice fiscale oltre ai dati necessari per l'individuazione del committente.

La decorrenza del 1' Gennaio 1996 è stata successivamente differita dal D.L. 28/3/1996 n. 166 alle seguenti date:
- 30 Giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, con obbligo di comunicazione di iscrizione all'INPS differito al 31 Luglio 1996.
- 1' Aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme pensionistiche; in tal caso l'obbligo della comunicazione all'INPS è stata differita al 30 Aprile 1996.

Non sono tenuti al pagamento del contributo coloro che sono soggetti ad altre forme assicurative (dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti); i liberi professionisti già assicurati presso Casse Professionali (ad es. geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, medici e altri); i contribuenti di età superiore ai 65 anni - fino al 2001 - hanno la facoltà e non l'obbligo dell'iscrizione.

Sono invece assoggettabili al contributo i liberi professionisti iscritti a Casse di categoria relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle Casse stesse e i pensionati e lavoratori dipendenti limitatamente ai redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni o nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti hanno la facoltà di versare i contributi allo stesso Ente di appartenenza che ne curerà l'amministrazione, con evidenza separata, per conto dell'apposita gestione isituita presso l'INPS.

Il contributo è stato stabilito nella misura del 10% con un massimale annuo di £. 13.200.000, mentre non è stato previsto alcun minimale.




COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Per collaborazione coordinata e continuativa si intende un'attività che abbia contenuto artistico o professionale svolta senza vincolo di subordinazione, con rapporto unitario nella sua durata (continuativo); senza impiego, da parte del prestatore, di mezzi organizzati; con retribuzione periodica e prestabilita, non rientrante tra quelle che formano oggetto della professione eventualmente già esercitata dal contribuente.

Per i prestatori di collaborazione coordinata e continuativa la base imponibile su cui applicare il contributo è pari al 95% del compenso ed è posto a carico per 1/3 dell'iscritto alla gestione previdenziale e per 2/3 del soggetto che eroga il compenso.

Il totale del contributo deve essere versato a cura del committente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, alla sede I.N.P.S. nel cui ambito territoriale ha la sede amministrativa, ovvero una filiale, il committente stesso.

Quando si instaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche i professionisti assumono gli obblighi di ritenuta e versamento del contributo in parola pur non essendo sostituti d'imposta fiscale.

NORME TRANSITORIE:
Il contributo NON si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate:
- entro il 29 Giugno 1996 per coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- entro il 31 Marzo 1996 per chi non rientra in tali categorie,
ANCHE SE I COMPENSI VENGONO CORRISPOSTI SUCCESSIVAMENTE A TALI DATE.
Occorre quindi prestare molta attenzione al momento di effettuazione della prestazione, tralasciando completamente la data di effettiva erogazione del compenso nel caso si tratti di prestazioni di competenza del periodo precedente.

La ritenuta previdenziale, pari in sostanza al 3,166%, si viene a sommare con l'altro obbligo posto a carico delle aziende che erogano tali tipi di compenso: quello della trattenuta fiscale del 19% a titolo di acconto dell'IRPEF.
Su £. 1.000.000 di compenso lordo il lavoratore percepirà ora un netto di £. 778.333 mentre il costo per l'azienda, che deve sopportare anche l'onere dell'ultimo adempimento introdotto, salirà a £. 1.063.333



Esempio di ricevuta:
- compenso per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa..............................£. 1.000.000
- a detrarre ritenuta d'acconto fiscale 19% ......................................................................£. - 190.000
- a detrarre ritenuta previdenziale (1/3 del 10% del 95% di £. 1.000.000)..........................£. - 31.666
Netto da corrispondere...................................................................................................£. 778.333
Di conseguenza, per erogare un compenso netto di £. 1.000.000 si deve partire da un lordo di £. 1.284.797.



PROFESSIONISTI

I titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.I.R. sono tenuti a versare per loro conto il contributo del 10% calcolandolo su una base imponibile pari al reddito professionale netto risultante dal mod. 740 (o da successivi accertamenti fiscali).

La legge prevede che tali soggetti addebitino ai propri committenti una percentuale del contributo, pari al 4% dei corrispettivi lordi, aumentando così il costo della prestazione eseguita.

Il versamento del contributo avverrà secondo modalità ancora da stabilire ma comunque alle seguenti scadenze:
- 31 Maggio di ciascun anno: 1' acconto pari al 40% del contributo calcolato sui redditi dell'anno precedente;
- 30 Novembre di ciascun anno: 2' acconto pari al 40% del contributo calcolato sui redditi dell'anno precedente;
- 31 Maggio di ciascun anno saldo del contributo.
In caso di versamenti di acconti in misura superiore al contributo complessivamente dovuto, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Inps come acconto per l'anno successivo oppure, su richiesta degli interessati, viene restituita.

NORME TRANSITORIE
- gli acconti dell'anno 1996 devono essere calcolati sulla base del reddito del 1995 rideterminato proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo;
- il versamento del saldo del 1996 dovrà essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alla data di decorrenza dell'obbligo ma riscosse in periodi successivi.



VENDITORI A DOMICILIO

I soggetti che corrispondono compensi per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della Legge 11 Giugno 1971 n. 426 devono versare, sempre entro il 20 del mese successivo alla corresponsione del compenso, il contributo del 10% calcolato sulle provvigioni, con le medesime modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.




A seguito del versamento di tale contributo l'INPS in futuro corrisponderà una pensione calcolata interamente con il nuovo sistema contributivo introdotto dalla Legge 8 Agosto 1995 n. 335 (montante contributivo individuale moltiplicato per il coefficiente di trasformazione uguale importo lordo annuo della pensione).
Il lavoratore avrà diritto alla percezione del trattamento pensionistico al verificarsi delle seguenti condizioni minime:
PENSIONE DI VECCHIAIA:
- risoluzione del contratto di lavoro;
- compimento del 57esimo anno di età;
- versamento del contributo per almeno cinque anni.
PENSIONE DI INABILITA' - ASSEGNO DI INVALIDITA':
- 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda;
- requisiti sanitari di cui alla legge 12 Giugno 1984 n.222.
PENSIONE SUPERSTITI:
- requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla legge 21 Luglio 1965 n.903.

Si tenga presente che per maturare un anno di contributi per la pensione, è necessario un versamento annuo non inferiore (attualmente) a £. 1.968.000; per versamenti di importo inferiore l'accredito contributivo sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano però la titolarità del trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o commercianti o artigiani o liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della Legge 12/8/1962 n. 1338, semprechè risultino in possesso del requisito di età.

La legge prevede che alla cessazione dell'attività saranno possibili i versamenti volontari secondo termini e modalità da stabilire ed è stata inoltre prevista la ricongiunzione dei contributi versati ad altre gestioni.

Per la durata di un quinquennio a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo contributivo (1/4/96 o 30/6/96) i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età, se al momento della cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto minimo alla pensione autonoma, possono richiedere la restituzione dei contributi versati, maggiorati di interessi.
Nello stesso periodo, al raggiungimento dei 65 anni di età è possibile cancellarsi dalla gestione.

IPOTESI DI RENDIMENTO PENSIONISTICO DERIVANTE DA CONTRIBUZIONE PER REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

Reddito di 50 milioni all'anno per 5 anni;
contributo totale versato 25.000.000;
importo annuo della pensione a 57 anni £. 1.274.400.



I soggetti che erogano compensi assoggettati al contributo previdenziale del 10% devono inoltrare all'INPS una copia del mod. 770/D e 770/D1 negli stessi termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Chi non riveste la qualifica di sostituto d'imposta fiscale deve presentare all'INPS, entro lo stesso termine di cui sopra, una comunicazione contenente per ciascun percipiente le generalità complete e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.

ragcomm@infotel.it