
I soggetti tenuti all'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare all'I.N.P.S. la tipologia dell'attività esercitata, i propri dati
anagrafici, domicilio e codice fiscale oltre ai dati necessari per l'individuazione del committente.
La decorrenza del 1' Gennaio 1996 è stata successivamente differita dal D.L. 28/3/1996 n. 166 alle seguenti date:
- 30 Giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, con obbligo di comunicazione di iscrizione all'INPS differito al 31 Luglio 1996.
- 1' Aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme pensionistiche; in tal caso l'obbligo della comunicazione all'INPS è stata differita al 30 Aprile 1996.
Non sono tenuti al pagamento del contributo coloro che sono soggetti ad altre forme assicurative (dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti); i liberi professionisti già assicurati presso Casse Professionali (ad es. geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, medici e altri); i contribuenti di età superiore ai 65 anni - fino al 2001 - hanno la facoltà e non l'obbligo dell'iscrizione.
Sono invece assoggettabili al contributo i liberi professionisti iscritti a Casse di categoria relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle Casse stesse e i pensionati e lavoratori dipendenti limitatamente ai redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni o nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti hanno la facoltà di versare i contributi allo stesso Ente di appartenenza che ne curerà l'amministrazione, con evidenza separata, per conto dell'apposita gestione isituita presso l'INPS.
Il contributo è stato stabilito nella misura del 10% con un massimale annuo di £. 13.200.000, mentre non è stato previsto alcun minimale.
Per collaborazione coordinata e continuativa si intende un'attività che abbia contenuto artistico o professionale svolta senza vincolo di subordinazione, con rapporto unitario nella sua durata (continuativo); senza impiego, da parte del prestatore, di mezzi organizzati; con retribuzione periodica e prestabilita, non rientrante tra quelle che formano oggetto della professione eventualmente già esercitata dal contribuente.
Per i prestatori di collaborazione coordinata e continuativa la base imponibile su cui applicare il contributo è pari al 95% del compenso ed è posto a carico per 1/3 dell'iscritto alla gestione previdenziale e per 2/3 del soggetto che eroga il compenso.
Il totale del contributo deve essere versato a cura del committente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, alla sede I.N.P.S. nel cui ambito territoriale ha la sede amministrativa, ovvero una filiale, il committente stesso.
Quando si instaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche i professionisti assumono gli obblighi di ritenuta e versamento del contributo in parola pur non essendo sostituti d'imposta fiscale.
NORME TRANSITORIE:
Il contributo NON si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate:
- entro il 29 Giugno 1996 per coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- entro il 31 Marzo 1996 per chi non rientra in tali categorie,
ANCHE SE I COMPENSI VENGONO CORRISPOSTI SUCCESSIVAMENTE A TALI DATE.
Occorre quindi prestare molta attenzione al momento di effettuazione della prestazione, tralasciando completamente la data di effettiva erogazione del compenso nel caso si tratti di prestazioni di competenza del periodo precedente.
La ritenuta previdenziale, pari in sostanza al 3,166%, si viene a sommare con l'altro obbligo posto a carico delle aziende che erogano
tali tipi di compenso: quello della trattenuta fiscale del 19% a titolo di acconto dell'IRPEF.
Su £. 1.000.000 di compenso lordo il lavoratore percepirà ora un netto di £. 778.333 mentre il costo per l'azienda, che deve sopportare anche l'onere dell'ultimo adempimento introdotto, salirà a £. 1.063.333
I titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.I.R. sono tenuti a versare per loro conto il contributo del 10% calcolandolo su una base imponibile pari al reddito professionale netto risultante dal mod. 740 (o da successivi accertamenti fiscali).
La legge prevede che tali soggetti addebitino ai propri committenti una percentuale del contributo, pari al 4% dei corrispettivi lordi, aumentando così il costo della prestazione eseguita.
Il versamento del contributo avverrà secondo modalità ancora da
stabilire ma comunque alle seguenti scadenze:
- 31 Maggio di ciascun anno: 1' acconto pari al 40% del contributo
calcolato sui redditi dell'anno precedente;
- 30 Novembre di ciascun anno: 2' acconto pari al 40% del contributo
calcolato sui redditi dell'anno precedente;
- 31 Maggio di ciascun anno saldo del contributo.
In caso di versamenti di acconti in misura superiore al contributo
complessivamente dovuto, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Inps
come acconto per l'anno successivo oppure, su richiesta degli
interessati, viene restituita.
NORME TRANSITORIE
- gli acconti dell'anno 1996 devono essere calcolati sulla base del reddito del 1995 rideterminato proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo;
- il versamento del saldo del 1996 dovrà essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alla data di decorrenza dell'obbligo ma riscosse in periodi successivi.
Si tenga presente che per maturare un anno di contributi per la
pensione, è necessario un versamento annuo non inferiore
(attualmente) a £. 1.968.000; per versamenti di importo inferiore
l'accredito contributivo sarà proporzionalmente ridotto.
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano però la titolarità del trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o commercianti o artigiani o liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della Legge 12/8/1962 n. 1338, semprechè risultino in possesso del requisito di età.
La legge prevede che alla cessazione dell'attività saranno possibili i versamenti volontari secondo termini e modalità da stabilire ed è stata inoltre prevista la ricongiunzione dei contributi versati ad altre gestioni.
Per la durata di un quinquennio a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo contributivo (1/4/96 o 30/6/96) i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età, se al momento della
cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto minimo alla
pensione autonoma, possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, maggiorati di interessi.
Nello stesso periodo, al raggiungimento dei
65 anni di età è possibile cancellarsi dalla gestione.