in collaborazione con:
Dott.ssa Valentina Frediani
Il Consulente Legale Informatico
vfrediani@consulentelegaleinformatico.it
 

“La diffamazione on line”

 

Le statistiche comprovano come  tra i reati commessi sulla rete, spicchi, assieme alle violazioni in materia di diritto di autore e privacy, la diffamazione.

Ex art. 595 codice penale: <<Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente (ovvero salvo trattarsi di ingiuria, cioè una offesa con la presenza dell’interessato)  comunicando con più persone, offende l‘altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino a lire due milioni (circa 1032 €).

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattromilioni (circa 2065 €).

Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione (circa 516 €).

Se l’offesa è recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. >>

Ciascuno  di noi è titolare del diritto di espressione  della propria opinione (diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21: <<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…>>) ma tale diritto incontra dei limiti ben specifici qualora l’opinione espressa  giunga a ledere l’altrui onore e reputazione.

La diffamazione è un  reato strettamente connesso alla persona, al diritto all’onore ed alla reputazione  di cui ciascuno di noi è titolare.

Il legislatore ha scelto di porre come aggravante del reato, la diffamazione che abbia ad oggetto l’indicazione di un fatto determinato. Ciò perché ovviamente qualora si attribuisca  ad una persona un fatto con riferimenti tali da renderlo più credibile, la portata offensiva del reato  diviene maggiore, proprio perché capace di rafforzare  la attendibilità di colui che ne parla.

La diffamazione on line può compiersi in due modi, o mediante il mezzo della stampa telematica o mediante il semplice mezzo di internet.

Nel primo caso possiamo far riferimento alla giurisprudenza che da anni si pronuncia sui casi connessi alla stampa cartacea e radiotelevisiva,  e che dunque non pone eccessivi interrogativi.

Di nostro interesse, invece, la diffamazione mediante internet, al di fuori della stampa telematica. 

Lo stesso articolo 595 codice penale, contempla l’ipotesi della diffamazione on line, laddove prevede che si possa ritenere consumata  la diffamazione anche laddove si realizzi mediante un mezzo di pubblicità.

Nella percezione normativa consolidatasi, internet costituisce proprio  un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di soggetti. 

Si pensi ad esempio, ad  una opinione diffamatoria  espressa in un forum, o in una mailing list o mandando un messaggio mediante posta elettronica ad una pluralità di soggetti.

In questo ultimo caso, ovvero  in tema di diffamazione mediante  posta elettronica, è intervenuta la Corte di Cassazione, sottolineando che anche se le comunicazioni diffamatorie non sono  percepite simultaneamente dai destinatari, il reato di diffamazione è da ritenersi integrato dovendosi ritenere irrilevante l’intervallo di tempo più o meno lungo tra l’una e l’altra comunicazione, poiché sono comunque prodotti i medesimi effetti della diffamazione.

Per poi individuare quale potere ha l’autorità giudiziaria italiana in merito a casi di diffamazione  su siti che si trovano all’estero, è essenziale ricordare la sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000, con la quale la Suprema Corte di Cassazione si dichiarava favorevole  alla applicabilità della legge italiana in un caso di diffamazione a mezzo internet  pur se avvenuta da parte di un sito ubicato  all’estero.

La Corte, infatti, citando l’art. 595 c.p., spiegava come fosse la stessa formulazione normativa a prevedere ciò, laddove indicava la consumazione coincidente con la percezione del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all’agente ed al soggetto offeso. Dunque, essendo stato appreso il contenuto della diffamazione in territorio italiano, la tutela alla persona offesa doveva essere assegnata  ad un  giudice italiano.

La medesima sentenza stabiliva inoltre come la diffamazione on line  fosse stata  attuata  con “altri mezzi di pubblicità” (in quanto effettuata mediante internet), e come perciò vi dovesse essere  sovranità dello stato italiano, in quanto l’offesa era stata  percepita  in Italia pur se generata all’estero (o generata anche in Italia ma diffusa mediante sito collocato all’estero).

Dello stesso avviso con disposizione più recente,  il Tribunale di Lecce, il quale con sentenza del 24 febbraio 2001, stabiliva che nel caso di  diffamazione a mezzo internet in rete è territorialmente  competente il giudice civile dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo  all’ubicazione del server, nel qual caso la competenza va attribuita  al  foro del luogo di residenza del danneggiante.

A tutela del soggetto che si ritiene diffamato, non solo la normativa penale, ma anche un diritto al risarcimento del danno prodotto dall’autore del reato.

In tal senso occorre analizzare tutte le conseguenze connesse alla diffamazione: i danni che possono andare dalla perdita di clientela e di guadagni, nel caso di persona  che ha  denigrato la operatività commerciale di un soggetto, ha diffuso notizie in merito alla sua insolvenza o comunque ha accusato un soggetto  di essere inaffidabile; ma anche danni prettamente morali, consistenti nella offesa alla reputazione che può provocare un grave impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, o che può costringere un soggetto a doversi discolpare dalle accuse diffamatorie e quindi subire un grave danno alla reputazione ed all’onore, quantificabile secondo il grado di offesa, tenendo conto dei fatti narrati (entra in gioco l’aggravante alla quale  accennavamo sopra in merito all’attribuzione di un fatto determinato), della quantità e qualità  dei soggetti destinatari di tali narrazioni  (ad esempio diffamare una persona con il datore di lavoro, può pregiudicargli  il posto) nonché del mezzo mediante cui la diffamazione è compiuta (immettere in internet una notizia negativa attribuendola  ad un soggetto, può trovare una eccessiva ripercussione nei confronti del soggetto diffamato).

Internet, dunque,  quale mezzo esemplare  di diffusione di una notizia, talvolta sottovalutato da colui che si esprime in merito ad un terzo, talvolta utilizzato con il preciso intento di diffondere un’offesa.

Difetto o “pregio” della rete?

 

Dott.ssa Valentina Frediani

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(riproduzione riservata)

 

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