
Le statistiche
comprovano come tra i reati commessi
sulla rete, spicchi, assieme alle violazioni in materia di diritto di autore e
privacy, la diffamazione.
Ex art. 595
codice penale: <<Chiunque,
fuori dai casi indicati nell’articolo precedente (ovvero salvo trattarsi di ingiuria, cioè una offesa con la presenza
dell’interessato) comunicando con più persone, offende
l‘altrui reputazione, è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino a lire due milioni (circa
1032 €).
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di
un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero
della multa fino a lire quattromilioni (circa 2065 €).
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa, o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un
milione (circa 516 €).
Se l’offesa è recata ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità
costituita in collegio, le pene sono aumentate. >>
Ciascuno di noi è titolare del diritto di
espressione della propria
opinione (diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21: <<Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione…>>) ma tale diritto incontra dei limiti ben
specifici qualora l’opinione espressa
giunga a ledere l’altrui onore e reputazione.
La diffamazione è
un reato strettamente connesso alla
persona, al diritto all’onore ed alla reputazione di cui ciascuno di noi è titolare.
Il legislatore ha
scelto di porre come aggravante del reato, la diffamazione che abbia ad oggetto
l’indicazione di un fatto determinato. Ciò perché ovviamente qualora si
attribuisca ad una persona un fatto con
riferimenti tali da renderlo più credibile, la portata offensiva del reato diviene maggiore, proprio perché capace
di rafforzare la attendibilità di
colui che ne parla.
La diffamazione on
line può compiersi in due modi, o mediante il mezzo della stampa telematica o
mediante il semplice mezzo di internet.
Nel primo caso
possiamo far riferimento alla giurisprudenza che da anni si pronuncia sui casi
connessi alla stampa cartacea e radiotelevisiva, e che dunque non pone eccessivi interrogativi.
Di nostro
interesse, invece, la diffamazione mediante internet, al di fuori della stampa
telematica.
Lo stesso articolo
595 codice penale, contempla l’ipotesi della diffamazione on line, laddove
prevede che si possa ritenere consumata
la diffamazione anche laddove si realizzi mediante un mezzo di
pubblicità.
Nella percezione
normativa consolidatasi, internet costituisce proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché
una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di
soggetti.
Si pensi ad
esempio, ad una opinione
diffamatoria espressa in un forum, o in
una mailing list o mandando un messaggio mediante posta elettronica ad una
pluralità di soggetti.
In questo ultimo
caso, ovvero in tema di diffamazione
mediante posta elettronica, è
intervenuta la Corte di Cassazione, sottolineando che anche se le comunicazioni
diffamatorie non sono percepite
simultaneamente dai destinatari, il reato di diffamazione è da ritenersi
integrato dovendosi ritenere irrilevante l’intervallo di tempo più o meno lungo
tra l’una e l’altra comunicazione, poiché sono comunque prodotti i medesimi
effetti della diffamazione.
Per poi
individuare quale potere ha l’autorità giudiziaria italiana in merito a casi di
diffamazione su siti che si trovano
all’estero, è essenziale ricordare la sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000,
con la quale la Suprema Corte di Cassazione si dichiarava
favorevole alla applicabilità della
legge italiana in un caso di diffamazione a mezzo internet pur se avvenuta da parte di un sito
ubicato all’estero.
La Corte, infatti,
citando l’art. 595 c.p., spiegava come fosse la stessa formulazione normativa a
prevedere ciò, laddove indicava la consumazione coincidente con la percezione
del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all’agente
ed al soggetto offeso. Dunque, essendo stato appreso il contenuto della
diffamazione in territorio italiano, la tutela alla persona offesa doveva
essere assegnata ad un giudice italiano.
La medesima
sentenza stabiliva inoltre come la diffamazione on line fosse stata
attuata con “altri mezzi di
pubblicità” (in quanto effettuata mediante internet), e come perciò vi dovesse
essere sovranità dello stato
italiano, in quanto l’offesa era stata percepita in Italia
pur se generata all’estero (o generata anche in Italia ma diffusa mediante
sito collocato all’estero).
Dello stesso
avviso con disposizione più recente, il
Tribunale di Lecce, il quale con sentenza del 24 febbraio 2001,
stabiliva che nel caso di
diffamazione a mezzo internet in rete è territorialmente competente il giudice civile dove si trova
il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni
diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all’ubicazione del server, nel qual caso la competenza va
attribuita al foro del luogo di residenza del danneggiante.
A tutela del soggetto che si ritiene diffamato, non solo la normativa penale, ma anche un diritto al risarcimento del danno prodotto dall’autore del reato.
In tal senso
occorre analizzare tutte le conseguenze connesse alla diffamazione: i danni che
possono andare dalla perdita di clientela e di guadagni, nel caso di
persona che ha denigrato la operatività commerciale di un
soggetto, ha diffuso notizie in merito alla sua insolvenza o comunque ha
accusato un soggetto di essere
inaffidabile; ma anche danni prettamente morali, consistenti nella offesa alla
reputazione che può provocare un grave impedimento a sentirsi ben accetti nella
propria comunità, o che può costringere un soggetto a doversi discolpare dalle
accuse diffamatorie e quindi subire un grave danno alla reputazione ed
all’onore, quantificabile secondo il grado di offesa, tenendo conto dei fatti
narrati (entra in gioco l’aggravante alla quale accennavamo sopra in merito all’attribuzione di un fatto
determinato), della quantità e qualità
dei soggetti destinatari di tali narrazioni (ad esempio diffamare una persona con il datore di lavoro, può
pregiudicargli il posto) nonché del
mezzo mediante cui la diffamazione è compiuta (immettere in internet una
notizia negativa attribuendola ad un
soggetto, può trovare una eccessiva ripercussione nei confronti del soggetto
diffamato).
Internet,
dunque, quale mezzo esemplare di diffusione di una notizia, talvolta
sottovalutato da colui che si esprime in merito ad un terzo, talvolta
utilizzato con il preciso intento di diffondere un’offesa.
Difetto o “pregio”
della rete?