ALTRE MODIFICHE APPORTATE DALLA
LEGGE FINANZIARIA 2001

 

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NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Come già segnalato nel precedente aggiornamento, sono stati modificati gli scaglioni e le aliquote IRPEF.

Per l'anno 2001 vale pertanto la seguente tabella:

per redditi fino a L. 20.000.000 IRPEF = 18%

per redditi da L. 20.000.001 a L. 30.000.000 = 24%

per redditi da L. 30.000.001 a L. 60.000.000 = 32%

per redditi da L. 60.000.001 a L. 135.000.000 = 39%

per redditi oltre L. 135.000.001 IRPEF = 45%

 

NUOVA MISURA RITENUTE D'ACCONTO

La variazione delle aliquote comporta che la misura delle ritenute d'acconto che per legge sono legate al primo scaglione IRPEF devono essere riviste: in particolare, la ritenuta sulle provvigioni erogate a decorrere dal 1' gennaio 2001 passa al 9% (il 50% del primo scaglione irpef) ovvero al 3,6% (il 20% del primo scaglione irpef) se l'intermediario si avvale di dipendenti o collaboratori.

Scende al 18% - ma in questo caso occorre aggiungere le addizionali regionali ed eventualmente comunali - anche la misura della ritenuta che devono operare le associazioni sportive dilettantistiche che erogano compensi agli sportivi per importi superiori a L. 10.000.000.
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TASSE SULLA CASA

Molte le novità introdotte sulla casa, vediamone alcune:

-         l'abitazione principale e le eventuali pertinenze (garage, posto auto, ecc.) vengono definitivamente esonerate dall'IRPEF attraverso l'introduzione di una deduzione dal reddito pari alla rendita catastale;

-         passano da sei a dodici i mesi di tempo per adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato;

-         per la detrazione degli interessi passivi passano da sei a dodici i mesi che possono intercorrere tra la stipula del mutuo e l'acquisto dell'abitazione;

-         diventano ora deducibili anche gli interessi sul mutuo contratto per acquistare l'abitazione se questa risulta locata, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto venga notificato al proprietario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

-         dal 1' gennaio 2001 rientra nel concetto di "abitazione principale" anche quella nella quale dimorano abitualmente i familiari del contribuente;

-         sono detraibili anche gli interessi su mutui nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, dalla data in cui viene adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto;

-         nel caso in cui il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione solo per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

-         nuove detrazioni per canoni di locazione: L. 960.000 se il reddito non supera L. 30.000.000; L. 480.000 se supera i 30.000.000 ma non i 60.000.000.

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - 36%

L'agevolazione viene ampliata agli ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le perone portatrici di handicap; all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
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SPESE SANITARIE

Diventa possibile ripartire in quattro anni la detrazione di spese mediche che eccedono i 30.000.000. Ciò permette di usufruire in misura superiore della detrazione anche in presenza di redditi non elevati.

 

ACCONTO IRPEG

L'acconto IRPEG per l'anno 2001 è ridotto dal 98% al 93,5%. (Però nel 2002 risale al 98,5% e nel 2003 passa addirittura al 99%!!).

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO

Una norma che interesserà particolarmente i costruttori edili è quella concernente i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati: tali atti sono ora soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (contro il 10% complessivo precedente), a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

 

Sarà cura del COMMERCIALISTA TELEMATICO affrontare ed approfondire piano piano tutte le principali norme modificate.

Gennaio 2001

Centro Studi Ragionieri Commercialisti

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