LA CONCILIAZIONE:

UN UTILE MEZZO ALTERNATIVO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA

a cura del Dott. Fabrizio Fava – Master II° Livello in Diritto Europeo

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Inutile ricordare quante siano nel nostro Paese le controversie tra gli operatori

 

commerciali ed i consumatori e tra gli stessi operatori commerciali, e quanto

 

purtroppo sia lungo e costoso ricorrere ai tradizionali mezzi di giustizia.

 

Tra i diversi strumenti alternativi, la conciliazione offre senza dubbio una

 

giustizia piuttosto rapida ed a costi accessibili.

 

La proposta di Legge n. 2463 recante le “norme per la promozione della

 

conciliazione stragiudiziale professionale” è un chiaro segnale, affinché anche nel

 

nostro Paese, venga attuata la c.d. ADR ( Alternative Dispute Resolution)

 

importata dai paesi anglo-sassoni, ove riscuote un notevole successo e degli

 

ottimi risultati.

 

In alcuni casi la conciliazione è obbligatoria in caso di lite (vds. ad esempio la

 

legge sulla sub-fornitura n. 192 del 1998), mentre nella maggior parte dei casi se

 

pur facoltativà e non ancora organicamente formalizzata a livello giuridico, trova

 

sta iniziando ad interessare soprattutto gli operatori professionali (avvocati ,

 

ragionieri e dottori commercialisti).

 

Presso le Camere di Commercio già esistono da tempo gli uffici di conciliazione e

 

con la nuova normativa sarà possibile costituire organismi di conciliazione

 

purchè siano strutturati sotto forma di società per azioni ed almeno il 50% dei

 

soci appartengano alle categorie degli operatori professionali sopra menzionati;

 

anzi la nuova regolamentazione, agevolerà coloro che ricorrendo alla conciliazione

 

prima della disputa giudiziaria non riescano tuttavia a trovare un accordo.

 

Ovviamente questo particolare istituto ha notevoli pregi come già detto, ma non

 

trascurabile quello della possibilità di scongiurare una lite e quindi di raggiungere

 

un accordo che spesso salva anche un rapporto lavorativo: chi litiga in genere

 

non riconosce i propri errori mentre chi concilia esprime la volontà di chiudere

 

bonariamente una vertenza!

 

Chi intende ricorrere alla conciliazione (impresa o consumatore) per risolvere una

 

controversia, invia alla segreteria del servizio di conciliazione (ora generalmente

 

presso le Camere di Commercio) una apposita istanza, ove si indicano oltre le

 

proprie generalità e quelle della parte nei confronti della quale si indirizza la

 

domanda, una generica esposizione dei fatti.

 

A questo punto la Segreteria contatta la controparte e se entrambi le parti

 

saranno d’accordo ad avvalersi del rito conciliativo viene nominato da una

 

apposita Commissione il Conciliatore, figura cardine dell’intera procedura.

 

Si avvia così la procedura conciliativa, ove le parti ed il conciliatore concordano

 

un incontro che verrà di norma snodato nel seguente modo :

 

a)     fase preliminare : si apre la conciliazione con una presentazione delle finalità e dei comportamenti da rispettare con l’impegno di tutti alla          riservatezza;

 

b) incontro tra le parti ed il conciliatore : esposizione dei fatti ove ognuno       

    espone le proprie ragioni con calma e tranquillità senza creare inutili       

    tensioni e senza interrompere l’esposizione di ognuno;

 

c)     ricerca della soluzione : il conciliatore, anche valutando lo scambio di opinioni espresse da ognuno singolarmente ed in maniera riservata, ricerca le varie soluzioni cercando così di far accettare i contenuti dell’accordo;

 

 

d)     accordo e relazione del verbale: si redige il verbale di accordo ovvero di mancata conciliazione nel caso di disaccordo.

 

 

L’esperienza insegna che in genere le conciliazioni si concludono in un termine

 

ragionevole di circa trenta giorni dalla data di presentazione delle richiesta presso

 

la segreteria e che l’intera procedura nella maggior parte dei casi viene espletata

 

nell’arco di una giornata lavorativa.

 

I regolamenti della conciliazione e le tariffe applicate per tale procedura sono

 

reperibili presso le segreterie degli uffici di conciliazione ovvero tramite internet.

 

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Marzo 2004

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aprile 2004

 

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