
LA CONCILIAZIONE:
UN UTILE MEZZO ALTERNATIVO ALLA GIUSTIZIA
ORDINARIA
a cura del
Dott. Fabrizio Fava – Master II° Livello in Diritto Europeo
Inutile ricordare quante siano nel nostro Paese
le controversie tra gli operatori
commerciali ed i consumatori e tra gli stessi
operatori commerciali, e quanto
purtroppo sia lungo e costoso ricorrere ai
tradizionali mezzi di giustizia.
Tra i diversi strumenti alternativi, la
conciliazione offre senza dubbio una
giustizia piuttosto rapida ed a costi
accessibili.
La proposta di Legge n. 2463 recante le “norme
per la promozione della
conciliazione stragiudiziale professionale” è
un chiaro segnale, affinché anche nel
nostro Paese, venga attuata la c.d. ADR (
Alternative Dispute Resolution)
importata dai paesi anglo-sassoni, ove riscuote
un notevole successo e degli
ottimi risultati.
In alcuni casi la conciliazione è obbligatoria
in caso di lite (vds. ad esempio la
legge sulla sub-fornitura n. 192 del 1998),
mentre nella maggior parte dei casi se
pur facoltativà e non ancora organicamente
formalizzata a livello giuridico, trova
sta iniziando ad interessare soprattutto gli
operatori professionali (avvocati ,
ragionieri e dottori commercialisti).
Presso le Camere di Commercio già esistono da
tempo gli uffici di conciliazione e
con la nuova normativa sarà possibile
costituire organismi di conciliazione
purchè siano strutturati sotto forma di società
per azioni ed almeno il 50% dei
soci appartengano alle categorie degli
operatori professionali sopra menzionati;
anzi la nuova regolamentazione, agevolerà
coloro che ricorrendo alla conciliazione
prima della disputa giudiziaria non riescano
tuttavia a trovare un accordo.
Ovviamente questo particolare istituto ha
notevoli pregi come già detto, ma non
trascurabile quello della possibilità di
scongiurare una lite e quindi di raggiungere
un accordo che spesso salva anche un rapporto
lavorativo: chi litiga in genere
non riconosce i propri errori mentre chi
concilia esprime la volontà di chiudere
bonariamente una vertenza!
Chi intende ricorrere alla conciliazione
(impresa o consumatore) per risolvere una
controversia, invia alla segreteria del
servizio di conciliazione (ora generalmente
presso le Camere di Commercio) una apposita
istanza, ove si indicano oltre le
proprie generalità e quelle della parte nei
confronti della quale si indirizza la
domanda, una generica esposizione dei fatti.
A questo punto la Segreteria contatta la
controparte e se entrambi le parti
saranno d’accordo ad avvalersi del rito
conciliativo viene nominato da una
apposita Commissione il Conciliatore, figura
cardine dell’intera procedura.
Si avvia così la procedura conciliativa, ove le
parti ed il conciliatore concordano
un incontro che verrà di norma snodato nel
seguente modo :
a) fase
preliminare : si apre la conciliazione con una presentazione delle finalità e dei
comportamenti da rispettare con l’impegno di tutti alla riservatezza;
b) incontro
tra le parti ed il conciliatore : esposizione dei fatti ove ognuno
espone le proprie ragioni con calma e
tranquillità senza creare inutili
tensioni e senza interrompere
l’esposizione di ognuno;
c) ricerca
della soluzione : il conciliatore, anche valutando lo scambio
di opinioni espresse da ognuno singolarmente ed in maniera riservata, ricerca
le varie soluzioni cercando così di far accettare i contenuti dell’accordo;
d) accordo
e relazione del verbale: si redige il verbale di accordo ovvero di
mancata conciliazione nel caso di disaccordo.
L’esperienza insegna che in genere le
conciliazioni si concludono in un termine
ragionevole di circa trenta giorni dalla data
di presentazione delle richiesta presso
la segreteria e che l’intera procedura nella
maggior parte dei casi viene espletata
nell’arco di una giornata lavorativa.
I regolamenti della conciliazione e le tariffe
applicate per tale procedura sono
reperibili presso le segreterie degli uffici di
conciliazione ovvero tramite internet.
Marzo 2004
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aprile 2004