GUIDA ALL’ENASARCO

 

            Come già è stato trattato su questo sito, sono state fissate nuove percentuali dei contributi Enasarco. In questo articolo ci si propone invece di fornire una panoramica completa degli adempimenti relativi alla Fondazione (acronimo di Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio), cui come è noto sono tenuti ad iscriversi gli agenti e i rappresentanti di commercio.

 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI.

            Il contributo Enasarco è calcolato sulle provvigioni maturate, in misura dell’11,50% (12,50% dall'1/1/2004 - 13,00% per l'anno 2005 - 13,50% dall'/1/2006), e l’importo è a carico dell’azienda mandante e dell'agente al 50% per ciascuna delle parti. La rivalsa a carico dell’agente deve essere esercitata dalla ditta preponente all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

 

MASSIMALE E MINIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO : VARIE IPOTESI

            I limiti massimi sono differenti a seconda che l’agente sia o meno monomandatario: € 21.691,00 (€ 24.548,00 dall'1/1/2004) per gli agenti di commercio monomandatari e € 12.395,00 (€ 14.027,00 dall'1/1/2004) per gli agenti di commercio plurimandatari ; di conseguenza, gi importi massimi di contributi da pagare sono rispettivamente di    2.494,00 (€ 3.068,50 dall'1/1/2004) e di €  1.425,00 (€ 1.753,38 dall'1/1/2004). Il massimale annuo non è frazionabile, a differenza, come si vedrà, del minimale.

            Qualora il rapporto inizi o termini durante l’anno, occorre rapportare l’anzianità contributiva, ai fini pensionistici, ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

            E’ a carico del preponente, qualora il versamento determini il raggiungimento del massimale contributivo, indicare nella distinta di accompagnamento del versamento o in quelle successive riguardanti lo stesso anno.

            Anche i limiti minimi differiscono a seconda che l’agente sia o meno monomandatario: l’importo è infatti di € 248,00 (€ 700,00 dall'1/1/2005) per gli agenti monomandatari; e di € 124,00 (€ 350,00 dall'1/1/2005) per i plurimandatari.

            E’ consentito ricorrere al frazionamento trimestrale (non permessa come detto per i massimali), ma in tal caso deve essere corrisposto il contributo minimo, per intero, se il rapporto ha prodotto provvigioni durante l’anno (anche per un solo trimestre); in assenza totale di provvigioni, nel corso dell’intero anno, il contributo minimale non è dovuto.

            In caso di inizio o di cessazione del rapporto in corso d’anno, l’importo del minimale è diviso per quote trimestrali qualora il rapporto sia iniziato o cessato durante l’anno. Il versamento deve essere effettuato per i trimestri nei quali sussiste il rapporto fra preponente e agente. In ogni caso, in almeno uno dei trimestri deve essere maturato il diritto a provvigioni.

            In caso di mandato plurimo, qualora vi siano mandati conferiti a società di persone, il contributo minimo è ridotto al 50% per ognuno dei soci illimitatamente responsabili, se questi sono due o più. Fino al raggiungimento del minimale, il contributo è slegato dalle quote di partecipazione.

            Nell’ipotesi in cui la preponente utilizzi  agenti che esercitano nella vesta giuridica di Spa o Srl il pagamento dei contributi fa esclusivamente carico alla preponente.

            In questo caso i contributi non sono parametrati a minimali o a massimali e gravano interamente sulla mandante.

            Gli importi sono determinati, con decorrenza settembre 2003, applicando le seguenti percentuali alle provvigioni dell’anno:

fino a €  13.000.000: 2%;

oltre €  13.000.000 e fino a €  20.000.000 : 1%;

oltre €  20.000.000 e fino a €  26.000.000 : 0,5%;

oltre €  26.000: 0,1%.;

 

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Le scadenze di versamento cadono il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Pertanto, si avrà :

per il trimestre gennaio - marzo, la scadenza è il 20 maggio;

per il trimestre aprile - giugno, la scadenza è il 20 agosto;

per il trimestre luglio - settembre, la scadenza è il 20 novembre;

per il trimestre ottobre - dicembre, la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.

            Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione ENASARCO invia regolarmente a tutte le ditte preponenti iscritte.

 

SANZIONI

Il sistema sanzionatorio in materia di contributi Enasarco prevede :

per il tardivo versamento: €  21,00 ;

per il versamento minore rispetto al dovuto: €  61,00 ;

per l’importo delle trattenute superiori a quelle previste: €  61,00 ;

per la mancata esibizione di documenti o rifiuto all’ispezione da parte dei funzionari di vigilanza: da €  258,00 a €  2.582,00 ;

per l’ irregolare o tardiva iscrizione dell’agente: €  61,00 ;

per l’omesso invio della distinta di versamento: €  61,00 ;

per la comunicazione di dati scientemente errati, dai quali derivi evasione contributiva: €  25,00.

 

DEDUCIBILITA’ DA UNICO

In base all’articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir, sono deducibili i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”. Poiché i contributi Enasarco sono obbligatori per effetto della Legge n. 12/1973, essi rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo. Si precisa che tale possibilità si applica anche se i suddetti contributi vengono trattenuti e versati per gli agenti illimitatamente responsabili (iscritti all’ENASARCO) operanti in società di persone; in questo caso, infatti, i contributi saranno deducibili dal reddito complessivo dei soci. Il documento giustificativo di tali oneri sarà rappresentato dalla dichiarazione di versamento resa dalla casa mandante.

 

dicembre 2003

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania

sciuto@commercialistatelematico.com

 

 

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