
GUIDA ALL’ENASARCO
Come
già è stato trattato su questo
sito, sono state fissate nuove percentuali dei contributi Enasarco. In
questo articolo ci si propone invece di fornire una panoramica completa degli
adempimenti relativi alla Fondazione (acronimo di Ente Nazionale di Assistenza
per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio), cui come è noto sono tenuti ad
iscriversi gli agenti e i rappresentanti di commercio.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI.
Il contributo Enasarco è calcolato sulle provvigioni maturate, in misura dell’11,50% (12,50% dall'1/1/2004 - 13,00% per l'anno 2005 - 13,50% dall'/1/2006), e l’importo è a carico dell’azienda mandante e dell'agente al 50% per
ciascuna delle parti. La
rivalsa a carico dell’agente deve essere esercitata dalla ditta preponente all’atto
del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
MASSIMALE E MINIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO :
VARIE IPOTESI
I limiti massimi sono
differenti a seconda che l’agente sia o meno monomandatario: € 21.691,00 (€ 24.548,00 dall'1/1/2004) per
gli agenti di commercio monomandatari e € 12.395,00 (€ 14.027,00 dall'1/1/2004) per gli agenti di commercio
plurimandatari ; di conseguenza, gi importi massimi di contributi da pagare
sono rispettivamente di € 2.494,00 (€ 3.068,50 dall'1/1/2004) e di € 1.425,00 (€ 1.753,38 dall'1/1/2004). Il massimale annuo non è frazionabile, a differenza,
come si vedrà, del minimale.
Qualora il rapporto inizi o termini durante l’anno,
occorre rapportare l’anzianità contributiva, ai fini pensionistici, ai
trimestri di effettiva durata del rapporto.
E’ a carico del preponente, qualora il versamento
determini il raggiungimento del massimale contributivo, indicare nella distinta
di accompagnamento del versamento o in quelle successive riguardanti lo stesso
anno.
Anche
i limiti minimi differiscono a seconda che l’agente
sia o meno monomandatario: l’importo è infatti di € 248,00 (€ 700,00 dall'1/1/2005) per gli agenti
monomandatari; e di € 124,00 (€ 350,00 dall'1/1/2005) per i plurimandatari.
E’
consentito ricorrere al frazionamento trimestrale (non
permessa come detto per i massimali), ma in tal caso deve essere corrisposto il
contributo minimo, per intero, se il rapporto ha prodotto provvigioni durante l’anno
(anche per un solo trimestre); in assenza totale di provvigioni, nel corso dell’intero
anno, il contributo minimale non è dovuto.
In caso di inizio o di cessazione
del rapporto in corso d’anno, l’importo del minimale è diviso
per quote trimestrali qualora il rapporto sia iniziato o cessato durante l’anno.
Il versamento deve essere effettuato per i trimestri nei quali sussiste il rapporto
fra preponente e agente. In ogni caso, in almeno uno dei trimestri deve essere
maturato il diritto a provvigioni.
In caso di mandato plurimo, qualora vi siano mandati conferiti a
società di persone, il contributo minimo
è ridotto al 50% per ognuno dei soci illimitatamente responsabili, se questi sono
due o più. Fino al raggiungimento del minimale, il contributo è slegato dalle
quote di partecipazione.
Nell’ipotesi
in cui la preponente utilizzi agenti che esercitano nella vesta giuridica di Spa o Srl il
pagamento dei contributi fa esclusivamente carico alla preponente.
In
questo caso i contributi non sono parametrati a minimali o a massimali e gravano
interamente sulla mandante.
Gli
importi sono determinati, con decorrenza settembre 2003, applicando le seguenti
percentuali alle provvigioni dell’anno:
fino a €
13.000.000: 2%;
oltre €
13.000.000 e fino a € 20.000.000
: 1%;
oltre €
20.000.000 e fino a € 26.000.000
: 0,5%;
oltre € 26.000: 0,1%.;
SCADENZE DEI VERSAMENTI
Le scadenze di versamento cadono il 20 del secondo
mese successivo al trimestre di competenza. Pertanto, si avrà :
per il trimestre gennaio - marzo, la scadenza è il 20
maggio;
per il trimestre aprile - giugno, la scadenza è il 20
agosto;
per il trimestre luglio - settembre, la scadenza è il
20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre, la scadenza è il
20 febbraio dell’anno successivo.
Il
versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale
precompilato che la Fondazione ENASARCO invia regolarmente a tutte le ditte
preponenti iscritte.
SANZIONI
Il sistema sanzionatorio in materia di contributi
Enasarco prevede :
per il tardivo versamento: € 21,00 ;
per il versamento minore rispetto al dovuto: € 61,00 ;
per l’importo delle trattenute superiori a quelle
previste: € 61,00 ;
per la mancata esibizione di documenti o rifiuto all’ispezione
da parte dei funzionari di vigilanza: da €
258,00 a € 2.582,00 ;
per l’ irregolare o tardiva iscrizione dell’agente:
€ 61,00 ;
per l’omesso invio della distinta di versamento:
€ 61,00 ;
per la comunicazione di dati scientemente errati, dai
quali derivi evasione contributiva: €
25,00.
DEDUCIBILITA’ DA UNICO
In base all’articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir,
sono deducibili i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge”. Poiché i contributi Enasarco sono
obbligatori per effetto della Legge n. 12/1973, essi rientrano tra gli oneri
deducibili dal reddito complessivo. Si precisa che tale possibilità si applica
anche se i suddetti contributi vengono trattenuti e versati per gli agenti
illimitatamente responsabili (iscritti all’ENASARCO) operanti in società di
persone; in questo caso, infatti, i contributi saranno deducibili dal reddito
complessivo dei soci. Il documento giustificativo di tali oneri sarà
rappresentato dalla dichiarazione di versamento resa dalla casa mandante.
Danilo Sciuto
dottore commercialista in Catania
sciuto@commercialistatelematico.com
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