Contributo Fondo Assistenza


 

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società per azioni (S.p.A.) o Società a responsabilità limitata (S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
A partire dal mese di settembre 2003, il contributo al Fondo Assistenza deve essere calcolato come segue:

Importi Provvigionali annui

Aliquota contributiva

Fino a Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni)

2%

Da Euro 13.000.000,01 a Euro 20.000.000,00

1%

Da Euro 20.000.000,01 a Euro 26.000.000,00

0,5%

Da Euro 26.000.000,01 in poi

0,1%


I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè:

1° trimestre

20 maggio

2° trimestre

20 agosto

3° trimestre

20 novembre

4° trimestre

20 febbraio dell'anno successivo

 

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n. 65215006 intestato a: ENASARCO - Fondo Assistenza - Via A. Usodimare, 31 - 00154 Roma. A tale bollettino va abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente postale, al fine di accreditare l'importo versato sui conti dei singoli agenti.

La distinta da utilizzare per il versamento al fondo assistenza è la stessa dove vengono riportati i versamenti al Fondo Previdenza.

E' indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al totale della distinta.

I risultati economici della gestione di tale fondo concorrono a definire un piano annuale di prestazioni integrative a favore della categoria (soggiorni termali e climatici, borse di studio, attività di formazione professionale, etc.).

 

 

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