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Per gli agenti che
svolgono la loro attività in forma di Società per azioni (S.p.A.) o
Società a responsabilità limitata (S.r.l.), in luogo del contributo al
Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a
totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in
dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun
limite di minimale o massimale.
A partire dal mese di settembre 2003, il contributo al Fondo
Assistenza deve essere calcolato come segue:
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Importi Provvigionali annui
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Aliquota contributiva
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Fino a
Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni)
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2%
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Da
Euro 13.000.000,01 a Euro 20.000.000,00
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1%
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Da
Euro 20.000.000,01 a Euro 26.000.000,00
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0,5%
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Da
Euro 26.000.000,01 in poi
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0,1%
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I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo
Previdenza e cioè:
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1° trimestre
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20
maggio
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2° trimestre
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20
agosto
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3° trimestre
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20
novembre
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4° trimestre
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20
febbraio dell'anno successivo
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Il versamento va
effettuato sul conto corrente postale n. 65215006 intestato a: ENASARCO -
Fondo Assistenza - Via A. Usodimare, 31 - 00154 Roma. A tale bollettino va
abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione
ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente
postale, al fine di accreditare l'importo versato sui conti dei singoli
agenti.
La distinta da utilizzare per il versamento al fondo assistenza è la stessa
dove vengono riportati i versamenti al Fondo Previdenza.
E' indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al totale
della distinta.
I risultati economici della gestione di tale fondo concorrono a definire un
piano annuale di prestazioni integrative a favore della categoria (soggiorni
termali e climatici, borse di studio, attività di formazione professionale,
etc.).
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