FINALMENTE INCENTIVI CONCRETI

ALL'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI

 

Uno degli aspetti più positivi della Legge Finanziaria 2001 è senza dubbio l'introduzione di incentivi diretti all'incremento dell'occupazione.

L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta ai datori di lavoro che assumono un numero di dipendenti superiore al numero medio dei lavoratori già impiegati nel periodo 1/10/1999 - 30/9/2000.

 

Il credito d'imposta è sufficientemente consistente, essendo pari a L. 800.000 per ciascun mese e per ciascun lavoratore assunto oltre la media suddetta; rientrano nell'agevolazione gli assunti nel periodo che va dal 1' ottobre 2000 al 31 dicembre 2003. In dodici mesi si risparmiano quindi L. 9.600.000 per ogni assunzione agevolata, una buona percentuale sul costo annuo di un dipendente!! L'importo è "riscuotibile" solo mediante compensazione attraverso l'utilizzo del modello F24, codice tributo 6732, senza alcun limite temporale.

 

Oltre al superamento della media le condizioni necessarie per godere dell'agevolazione sono:

a)     i nuovi assunti devono avere età non inferiore a 25 anni (per i più giovani ci sono altre forme di incentivi);

b)    non devono avere svolto attività dipendente a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi; questa condizione non si applica ai portatori di handicap;

c)     devono essere applicati i contratti collettivi nazionali;

d)    devono essere rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

 

La disposizione si rivolge a tutti i datori di lavoro ivi compresi, finalmente, i liberi professionisti, che in passato sono stati esclusi da altre agevolazioni, e compresi anche i privati che assumono, ad esempio, collaboratori domestici o baby sitter.

L'incentivo viene concesso anche a coloro che per la prima volta assumono dipendenti: in tal per ogni lavoratore assunto si beneficia del credito d'imposta.

Ai fini di questa normativa, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti.

 

In caso di assunzioni con contratto a tempo parziale (il part-time), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore lavorate rispetto a quanto prevede il contratto nazionale.

 

La legge prevede la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui "il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l'1/10/1999 ed il 30/9/2000".

 

Per evitare che su questa forma di contributo scattassero imposte è stato legislativamente previsto che il credito spettante non concorre alla formazione del reddito - quindi non sconta IPERF-IRPEG - e non è tassabile ai fini I.R.A.P..

 

L'assunzione di dipendenti in alcune aree svantaggiate e nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna, consente un ulteriore credito d'imposta di L. 400.000 (in aggiunta a quello di 800.000).

 

Il giudizio sulla norma è decisamente positivo in quanto si tratta di una agevolazione vera, concreta, abbastanza semplice nella determinazione e diretta a tutti i datori di lavoro compresi, come detto, i professionisti e coloro che per la prima volta si accingono all'assunzione di un dipendente.

 

febbraio 2001

Centro Studi Ragionieri Commercialisti