
LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONTRATTO D'AGENZIA
Attraverso il D. Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 (pubblicato in G.U. n. 65 del 18/3/1999) il Legislatore italiano, sollecitato da una procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea, ha finalmente dato completa attuazione alla direttiva comunitaria 86/853/Cee.
Con tale decreto vengono sostanzialmente riscritte e sistematicamente migliorate le regole di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile in materia di contratto d'agenzia.
Il punto focale delle modifiche risiede nella completa riscrittura dell'art. 1748 la cui rubrica risulta ora intestata "Diritti dell'agente" (gli obblighi del preponente sono regolamentati nel successivo art. 1749), che stabilisce, quale diritto fondamentale dell'agente, quello di ricevere la provvigione per tutte le operazioni concluse per effetto del suo intervento.
A garanzia dei diritti dell'agente il Legislatore si è premurato di fissare, lasciando peraltro facoltà alle parti di derogare mediante apposite pattuizioni contrattuali, un termine iniziale ed uno finale per la liquidazione delle spettanze dovute. All'interno di questa "forbice temporale" le parti godono di ogni più ampia facoltà di regolamentazione e pertanto i contratti dovranno contenere precise clausole di determinazione del momento in cui matura il diritto al compenso.
Le provvigioni maturano a favore dell'agente a decorrere "…dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo". Antecedentemente a questa modifica l'agente aveva di regola diritto alla provvigione solo nel momento in cui l'affare proposto aveva "regolare esecuzione", intendendosi per tale il momento in cui il cliente avesse puntualmente pagato le merci o il servizio. Con le nuove norme viene data attuazione legislativa a quella che era divenuta una prassi contrattuale piuttosto diffusa: le provvigioni maturano dal momento in cui la mandante esegue la prestazione quindi, nel caso più comune, dal momento della consegna o spedizione della merce al cliente. Indipendentemente dalla consegna delle merci le parti potrebbero anche accordarsi nel considerare maturate le provvigioni ad un momento precedente quale ad esempio all'accettazione della proposta da parte del preponente.
Il termine finale, inderogabile, è invece fissato "…dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il proponente avesse eseguito la prestazione a suo carico"; è una frase forse un po’ contorta che riesce però in poche parole ad esprimere un concetto molto concreto e soprattutto nuovo. In base al contratto proposto dall'agente - e accettato dalla mandante - il cliente ha un termine ben definito per adempiere ai propri obblighi: questo viene fissato dal Legislatore quale termine ultimo per la liquidazione della provvigione, ciò anche nel caso in cui il preponente non abbia, per suo inadempimento, eseguito la prestazione.
L'agente ha inoltre diritto ad una provvigione ridotta, nella misura determinata dagli usi o in mancanza dal giudice secondo equità, nel caso in cui preponente e cliente si accordino tra loro per non dare esecuzione alla prestazione.
Altra sostanziale novità risiede nell'obbligo imposto all'agente di restituire le provvigioni riscosse solo nel caso, e nella misura in cui, il contratto non abbia regolare esecuzione per colpa imputabile al cliente. Tale condizione deve risultare in modo "certo" e la prova della certezza è a carico del preponente. E' nullo per espressa disposizione legislativa ogni diverso patto contrattuale più sfavorevole all'agente. A ciò va anche aggiunto che il preponente ha l'obbligo, già previsto dal precedente D. Lgs. 303/1991, di fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili.
La nuova formulazione dell'art. 1746 impone all'agente l'obbligo di tutela degli interessi del preponente rimarcando così la differenza che esiste rispetto ad un'altra categoria di intermediari prevista dal Codice, quella dei mediatori che per espressa previsione legislativa non è legato ad alcuna delle parti che mette in relazione tra loro. L'agente ha invece un contratto stabile con la ditta mandante per cui, come detto, deve tutelarne gli interessi ma deve comunque agire con lealtà e buona fede. Lo stesso articolo infatti, insieme al corrispondente art. 1749 - "Obblighi del preponente" - introduce per ambedue le parti proprio il concetto della "lealtà e della buona fede", concetto molto ampio che sembra in qualche modo voler aggiornare ai tempi attuali quella "diligenza del buon padre di famiglia" prevista (dall'art. 1176) per il corretto adempimento contrattuale. Entrambi gli articoli esordiscono con il suddetto concetto generale per poi precisare meglio alcune condizioni inderogabili.
La riscrittura del secondo comma dell'art. 1742 obbliga ora le parti che vogliono far valere il contratto, alla stesura per iscritto dello stesso e introduce uno strano diritto: quello irrevocabile di ottenere dall'altra parte un documento "che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive". La stranezza sta nel non aver previsto semplicemente la consegna di una copia del contratto anziché un documento che ne riproduca il contenuto.
L'art. 1751 viene modificato sia per prevedere che l'indennità da corrispondere in caso di cessazione del rapporto spetta anche in caso di morte dell'agente sia per precisare che l'indennità spetta al ricorrere delle due condizioni previste (e non di una solamente):
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A seguito dell'introduzione delle nuove norme è forse utile ricordare anche quelle che sono le regole fiscali di imputazione dei proventi e delle spese relativi a contratti di agenzia.
Le provvigioni degli agenti e rappresentanti di commercio concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le norme sancite dai primi due commi dell’art. 75 del testo unico delle imposte dirette, quindi nell’esercizio di competenza, e le spese devono essere correlate ai ricavi.
Come sopra esposto, salvo diversi accordi contrattuali, il diritto alle provvigioni sorge dal momento in cui il preponente esegue la sua prestazione per cui questo rappresenta il momento in cui matura per l’agente il presupposto impositivo e diventa obbligatorio imputare a bilancio i ricavi ed i relativi costi.
Di conseguenza l’agente che alla data di chiusura dell’esercizio abbia già sostenuto spese relative a prestazioni le cui provvigioni non siano ancora maturate, deve "rinviare" la detrazione di tali costi attraverso la rilevazione di "rimanenze di servizi".
Le nuove normative introdotte dal D. Lgs. 65/1999 portano generalmente a far coincidere la temporalità di imputazione dei proventi e delle spese da parte dell’agente con quella della ditta mandante in quanto anche per questa il momento di imputazione dei ricavi corrisponde, ai sensi dello stesso art. 75 T.U.I.R., alla consegna o spedizione dei beni e le spese - tra cui le provvigioni passive - sono deducibili nel periodo in cui maturano i proventi.
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A differenza del D. Lgs. 303/1991, che prevedeva quale regola generale l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1' Gennaio 1994 per i contratti già in essere alla data del 1' Gennaio 1990, il nuovo disposto legislativo non regolamenta la fase transitoria: si deve pertanto ritenere che le norme siano applicabili anche ai contratti già in essere. Sarà pertanto necessario che agenti e ditte mandanti approfondiscano le novità e verifichino con la massima attenzione se esistono clausole contrattuali da modificare anche alla luce dell'introduzione di varie disposizioni inderogabili.
Anche dal punto di vista fiscale potrebbero esserci ripercussioni notevoli in particolare per gli agenti per i quali cambia, come più volte ripetuto, il criterio di imputazione dei proventi: avendo anticipato la data di maturazione della provvigione viene anticipata l'imputazione dei ricavi e conseguentemente il debito tributario. Considerando che le nuove disposizioni sono state emanate nella prima parte dell'anno, generalmente non dovrebbero sorgere problemi connessi con l'imputazione in un anno piuttosto che in quello successivo delle provvigioni ma potrebbe anche succedere che sia stata data esecuzione ad un contratto, ad esempio nel mese di gennaio 1999, che comporti provvigioni di notevole importo e che prevede il pagamento da parte del cliente terzo nell'anno 2000. Con le vecchie disposizioni la provvigione sarebbe maturata nell'anno 2000, con le nuove occorre valutare con attenzione il contratto stipulato tra le parti e stabilire attentamente la giusta competenza.
maggio 1999
Centro Studi Ragionieri Commercialisti