AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

 E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE:

DAL 1' GENNAIO CAMBIA TUTTO !!!!

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Il collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000 ha modificato completamente, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2001, le modalità di tassazione di questi redditi spostandoli dalla categoria del "lavoro autonomo" a quella del "lavoro dipendente".

Vengono così considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lettera c-bis) del testo unico: "le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di AMMINISTRATORE, sindaco o revisore DI SOCIETA', associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE a favore di un determinato soggetto nel quadro di UN RAPPORTO UNITARIO E CONTINUATIVO SENZA IMPIEGO DI MEZZI ORGANIZZATI e con RETRIBUZIONE PERIODICA PRESTABILITA, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente."

Le caratteristiche principali delle collaborazioni coordinate e continuative sono:

Con il collegato fiscale sono state abrogate le precedenti disposizioni che qualificavano questi redditi nella categoria del lavoro autonomo e quelle che imponevano la ritenuta d'acconto del 20% e che consentivano la detrazione del 5-6% quali costi forfettariamente calcolati.

L'inquadramento dei redditi nella categoria del lavoro dipendente comporta per i committenti lo stravolgimento delle modalità operative. Anziché la ritenuta del 20% occorre operare la ritenuta in base agli scaglioni di aliquote, sia per l'IRPEF che per le addizionali, così come per ogni dipendente; calcolare le detrazioni d'imposta; calcolare le detrazioni per carichi di famiglia ed effettuare eventuali conguagli a fine anno o a fine contratto. In sede di conguaglio occorrerà quantificare l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi erogati nell'anno, computare le detrazioni spettanti e operare la dovuta ritenuta. Infine andrà rilasciato al collaboratore il modello CUD.

          Quindi le ritenute non sono più fisse ma in proporzione ai redditi ed alla situazione fiscale in genere; i costi sostenuti dal collaboratore non si deducono più in modo forfettario ma sono sostituiti dalle detrazioni d'imposta.

          Il nuovo inquadramento fiscale ha permesso di eliminare il requisito del "contenuto intrinsecamente artistico o professionale" precedentemente richiesto dal comma 2, lett. a), dell'art. 49 del Testo Unico, per cui dal 2001 potranno essere inquadrati tra questi anche alcuni redditi che prima non vi rientravano per la mancanza di questo "contenuto".

          Naturalmente le novità introdotte riguardano solo l'aspetto fiscale per cui, civilisticamente, un collaboratore resta tale, non diventa certo un dipendente. Ciò che lo diversifica contrattualmente è la mancanza di subordinazione nei confronti del committente.

          Dal punto di vista previdenziale si continuerà a versare il contributo INPS del 10-13%. Anche sotto questo aspetto però qualcosa cambia: la base imponibile è quella IRPEF quindi, mentre prima era costituita dalle somme percepite con la deduzione forfettaria 5-6% a titolo di costi, dal 1' Gennaio 2001 occorre considerare anche altri aspetti quali i ticket restaurant, i benefit, l'uso dell'auto aziendale e altro.

          Un tema molto delicato ad esempio è quello dell'uso dell'auto aziendale, visto che SONO COMPLETAMENTE DEDUCIBILI LE SPESE relative AI VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI per la maggior parte del periodo d'imposta. Qualcuno sostiene la tesi che con il passaggio dei redditi degli AMMINISTRATORI alla categoria del "lavoro dipendente", divengono detraibili integralmente le spese per l'uso di autovetture fornite dalle società agli stessi (in uso promiscuo -per la maggior parte del periodo d'imposta). Noi siamo invece del parere che ciò non sia possibile in quanto sia il Testo Unico che le circolari (la n. 48/E del 10/2/1998) fanno riferimento AI DIPENDENTI e non alla categoria nella quale viene inquadrato il reddito. Gli amministratori restano tali, sono collaboratori, non diventano dipendenti: il loro reddito viene "assimilato a quello di lavoro dipendente", è un'altra cosa. Ciò non vale, evidentemente, quando un amministratore risulta essere iscritto nel libro paga dell'azienda. Potrebbe però essere valida anche la tesi opposta per cui è auspicabile che il Ministero delle Finanze intervenga rapidamente con un chiarimento in merito.

          Dal punto di vista dei committenti le nuove disposizioni si riveleranno probabilmente negative in considerazione dei maggiori adempimenti da affrontare, e quindi dei maggiori costi di gestione.

          Per i collaboratori invece si potrebbe trattare di norme più favorevoli in caso di redditi contenuti ma sfavorevoli al crescere dei redditi; si tratterà comunque di analizzare sempre i singoli casi, valutare ad esempio dove possono esserci molte spese di produzione.

          Ci sono alcuni casi in cui può essere dubbia la qualificazione di un rapporto nella collaborazione coordinata e continuativa oppure nell'esercizio abituale di una professione; talvolta, alla luce delle nuove disposizioni, potrà essere opportuno incanalare il rapporto nella "professionalità" con apertura della partita I.V.A..
Il codice tributo da utilizzare per i compensi erogati da gennaio 2001 e pertanto a decorrere - normalmente - dalla scadenza del 16 febbraio 2001, è il codice 1017 (ritenute da collaborazioni coordinate e continuative)

         

novembre 2000

Centro Studi Ragionieri Commercialisti


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