AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE:
DAL 1' GENNAIO CAMBIA TUTTO
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Il collegato
fiscale alla Legge Finanziaria 2000 ha modificato completamente, CON DECORRENZA
1 GENNAIO 2001, le modalità di tassazione di questi redditi spostandoli dalla
categoria del "lavoro autonomo" a quella del "lavoro
dipendente".
Vengono così
considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi
dell'art. 47, lettera c-bis) del testo unico: "le somme ed i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di AMMINISTRATORE, sindaco o
revisore DI SOCIETA', associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE a favore di un determinato soggetto nel
quadro di UN RAPPORTO UNITARIO E CONTINUATIVO SENZA IMPIEGO DI MEZZI
ORGANIZZATI e con RETRIBUZIONE PERIODICA PRESTABILITA, semprechè gli uffici o
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente
redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente."
Le caratteristiche
principali delle collaborazioni coordinate e continuative sono:
Con il collegato
fiscale sono state abrogate le precedenti disposizioni che qualificavano questi
redditi nella categoria del lavoro autonomo e quelle che imponevano la ritenuta
d'acconto del 20% e che consentivano la detrazione del 5-6% quali costi
forfettariamente calcolati.
L'inquadramento
dei redditi nella categoria del lavoro dipendente comporta per i committenti lo
stravolgimento delle modalità operative. Anziché la ritenuta del 20% occorre
operare la ritenuta in base agli scaglioni di aliquote, sia per l'IRPEF che per
le addizionali, così come per ogni dipendente; calcolare le detrazioni
d'imposta; calcolare le detrazioni per carichi di famiglia ed effettuare
eventuali conguagli a fine anno o a fine contratto. In sede di conguaglio
occorrerà quantificare l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi
erogati nell'anno, computare le detrazioni spettanti e operare la dovuta
ritenuta. Infine andrà rilasciato al collaboratore il modello CUD.
Quindi
le ritenute non sono più fisse ma in proporzione ai redditi ed alla situazione
fiscale in genere; i costi sostenuti dal collaboratore non si deducono più in
modo forfettario ma sono sostituiti dalle detrazioni d'imposta.
Il
nuovo inquadramento fiscale ha permesso di eliminare il requisito del
"contenuto intrinsecamente artistico o professionale" precedentemente
richiesto dal comma 2, lett. a), dell'art. 49 del Testo Unico, per cui dal 2001
potranno essere inquadrati tra questi anche alcuni redditi che prima non vi
rientravano per la mancanza di questo "contenuto".
Naturalmente
le novità introdotte riguardano solo l'aspetto fiscale per cui,
civilisticamente, un collaboratore resta tale, non diventa certo un dipendente.
Ciò che lo diversifica contrattualmente è la mancanza di subordinazione nei
confronti del committente.
Dal
punto di vista previdenziale si continuerà a versare il contributo INPS del
10-13%. Anche sotto questo aspetto però qualcosa cambia: la base imponibile è
quella IRPEF quindi, mentre prima era costituita dalle somme percepite con la
deduzione forfettaria 5-6% a titolo di costi, dal 1' Gennaio 2001 occorre
considerare anche altri aspetti quali i ticket restaurant, i benefit, l'uso
dell'auto aziendale e altro.
Un
tema molto delicato ad esempio è quello dell'uso dell'auto aziendale, visto che
SONO COMPLETAMENTE DEDUCIBILI LE SPESE relative AI VEICOLI DATI IN USO
PROMISCUO AI DIPENDENTI per la maggior parte del periodo d'imposta. Qualcuno
sostiene la tesi che con il passaggio dei redditi degli AMMINISTRATORI alla
categoria del "lavoro dipendente", divengono detraibili integralmente
le spese per l'uso di autovetture fornite dalle società agli stessi (in uso
promiscuo -per la maggior parte del periodo d'imposta). Noi siamo invece del
parere che ciò non sia possibile in quanto sia il Testo Unico che le circolari
(la n. 48/E del 10/2/1998) fanno riferimento AI DIPENDENTI e non alla categoria
nella quale viene inquadrato il reddito. Gli amministratori restano tali, sono
collaboratori, non diventano dipendenti: il loro reddito viene "assimilato
a quello di lavoro dipendente", è un'altra cosa. Ciò non vale,
evidentemente, quando un amministratore risulta essere iscritto nel libro paga
dell'azienda. Potrebbe però essere valida anche la tesi opposta per cui è auspicabile che il Ministero delle Finanze intervenga rapidamente con un chiarimento in merito.
Dal
punto di vista dei committenti le nuove disposizioni si riveleranno
probabilmente negative in considerazione dei maggiori adempimenti da
affrontare, e quindi dei maggiori costi di gestione.
Per
i collaboratori invece si potrebbe trattare di norme più favorevoli in caso di
redditi contenuti ma sfavorevoli al crescere dei redditi; si tratterà comunque
di analizzare sempre i singoli casi, valutare ad esempio dove possono esserci
molte spese di produzione.
Ci
sono alcuni casi in cui può essere dubbia la qualificazione di un rapporto
nella collaborazione coordinata e continuativa oppure nell'esercizio abituale
di una professione; talvolta, alla luce delle nuove disposizioni, potrà essere
opportuno incanalare il rapporto nella "professionalità" con apertura
della partita I.V.A..
Il codice tributo da utilizzare per i compensi erogati da gennaio 2001 e pertanto a decorrere - normalmente - dalla scadenza del 16 febbraio 2001, è il codice 1017 (ritenute da collaborazioni coordinate e continuative)
Centro Studi Ragionieri Commercialisti