
VECCHIE
POLIZZE VITA O FONDI PENSIONE?
attenzione: dal 1'
gennaio 2001 cambia tutto…
e forse è meglio
pensarci prima
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Dal 1' gennaio 2001 entra in vigore la nuova disciplina fiscale sul "risparmio previdenziale".
Non siamo tecnici in materia di assicurazioni e quindi non vorremmo inoltrarci in disquisizioni sulle varie forme contrattuali adottabili ma limitarci agli aspetti fiscali, in particolare sulle differenze di tassazione tra il vecchio ed il nuovo regime applicabile alle forme pensionistiche individuali.
La nuova legislazione è infatti assai diversa dalla precedente e molte persone si fanno influenzare solo dalla maggiore detraibilità fiscale dei premi pagati, mentre noi vorremmo invece analizzare più approfonditamente le differenze.
La premessa fondamentale è che per i contratti stipulati fino al 31/12/2000 continuano ad applicarsi le attuali regole mentre per quelli conclusi dal 1' gennaio 2001 valgono le nuove disposizioni.
Le principali caratteristiche dei piani previdenziali individuali sono:
- la corresponsione del capitale/rendita è possibile, sotto forma di "pensione di vecchiaia" solamente al raggiungimento dell'età pensionabile dell'assicurato, che abbia, peraltro, almeno cinque anni di appartenenza al fondo pensione; oppure, sotto forma di "pensione di anzianità" al momento della cessazione dell'attività lavorativa, se siano stati versati premi per almeno 15 anni e alla condizione che l'assicurato abbia un'età di non più di dieci anni inferiore rispetto a quella richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- raggiunta l'età pensionabile non è comunque possibile riscattare l'intero capitale perché è stabilita una soglia massima del 50%; la differenza solo attraverso la rendita;
- non sono ammessi prestiti durante il contratto.
DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI PAGATI
- vecchie regole: i premi pagati rappresentano oneri detraibili fino all'importo di £. 2.500.000, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 19% per cui è recuperabile un massimo di £. 475.000 (2.500.000 x 19%);
- nuove regole, dall'1/1/2001: i contributi versati alle nuove forme pensionistiche sono deducibili per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque per non più di £. 10.000.000
TASSAZIONE DEI PREMI VERSATI
- vecchie regole: è dovuta la tassa fissa del 2,5% su ogni versamento, adempimento a carico della compagnia di assicurazione;
- nuove regole: i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
TASSAZIONE DEL CAPITALE
EROGATO ALLA SCADENZA
- vecchie regole:
occorre distinguere tra
1) riscatto alla scadenza dell'intero capitale maturato
2) richiesta di rendita anziché ritiro dell'intero capitale
3) riscatto prima del decorso di un quinquennio
1) Riscatto del capitale: sulle polizze decennali la tassazione è del 12,5%. L'imposta viene calcolata sulla differenza tra il capitale maturato e quanto versato nei vari anni; tassazioni inferiori sono previste in caso di contratti di durata più lunga: infatti l'aliquota del 12,5% viene ridotta del 2% per ogni anno di durata successivo al decimo; per cui se il contratto prevede durata di 15 anni l'imposta è dell'11,25%; se il contratto è ventennale l'aliquota si riduce ulteriormente al 10%.
2) Nel caso in cui, alla scadenza contrattuale, il contraente opti per l'ottenimento di una rendita anziché la corresponsione del capitale, ai fini IRPEF il reddito è assimilato a quelli di lavoro dipendente e la tassazione di tale rendita è calcolata solo sul 60% dell'ammontare lordo percepito in ogni periodo d'imposta.
3) Se la polizza viene riscattata prima del decorso di un quinquennio la compagnia di assicurazione deve operare una ritenuta d'acconto con applicazione dell'aliquota minima IRPEF e il contribuente deve indicare il reddito nella dichiarazione annuale, a tassazione separata
- nuove regole:
RISCATTO DEL CAPITALE
Occorre distinguere a seconda che si prelevi più o meno di un terzo del capitale maturato (e comunque, come già detto, non è possibile prelevare più del 50%):
a) se si ritira meno di un terzo del capitale maturato l'IRPEF è applicabile sulla differenza tra il capitale da liquidare e i premi pagati NON DEDOTTI DAL REDDITO sommati al rendimento finanziario maturato (perché ha già scontato l'11%).
b) se si ritira oltre un terzo del capitale maturato l'aliquota IRPEF si applica su tutto il capitale ritirato
L'aliquota IRPEF applicabile alla base imponibile è quella media degli ultimi cinque anni. La società di assicurazione opera un primo prelievo in acconto all'atto dell'erogazione, poi, successivamente, il fisco calcola il conguaglio.
EROGAZIONE DI RENDITA
al fine di calcolarne la tassazione l'importo della rendita deve essere distinto in tre parti:
1) la parte derivante da importi che sono stati dedotti dal reddito: su questa parte si applica l'IRPEF progressiva
2) la parte derivante dal rendimento finanziario ottenuto dalla gestione del fondo pensione insieme alla parte derivante da premi pagati ma non dedotti dal reddito: questa parte non è soggetta ad imposizione
3) la parte derivante dai rendimenti finanziari ottenuti nella fase (negli anni) di erogazione della rendita: su questa parte si applica la tassazione del 12,5%
Come si diceva all'inizio di queste poche righe molte persone si fanno influenzare dalla maggiore detraibilità dei premi pagati, senza però fare attenzione al fatto che LA PARTE DEDOTTA DAL REDDITO DIVENTA POI TASSABILE in un secondo momento!!! (seppur a distanza di tanti anni). Cosa che non avviene con le vecchie forme di assicurazione-vita.
La tassazione sui contratti stipulati dall'1/1/2001 è pertanto molto diversa rispetto ai contratti precedenti e forse è anche più elevata.
Proviamo ad abbozzare un esempio, magari un po’ "grezzo" ma utile a spiegare le differenze.
VECCHI CONTRATTI
- premi annuali versati £. 2.500.000
- durata contratto = 20 anni
- totale versamenti fatti (2.500.000 x 20 anni) = £. 50.000.000
poniamo che al termine del contratto il montante maturato sia di £. 100.000.000
IMPOSTA PAGATA sui premi annualmente versati (2,5% x £. 2.500.000 x 20 anni) = £. 1.250.000
IMPOSTE RISPARMIATE attraverso la
detrazione fiscale dell'onere (19% di £. 2.500.000 x 20 anni) = £. 9.500.000
IMPOSTA PAGATA al momento del
ritiro del capitale (differenza tra il montante di £. 100.000.000 e i premi
versati £. 50.000.000) = £. 50.000.000 x 10% = £. 5.000.000
Per cui sono stati versati 50.000.000; risparmiati 9.500.000 di IRPEF nel corso degli anni; pagati 1.250.000 + 5.000.000 di tasse. Possiamo dire che rimangono:
+ 100.000.000 montante maturato
- 1.250.000 tassa assicurazioni
- 5.000.000 imposta al riscatto del capitale
+ 9.500.000 risparmiati per imposte detratte
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103.250.000 risultato finale
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NUOVI CONTRATTI (con gli stessi dati)
- premi annuali versati £. 2.500.000
- durata contratto 20 anni
- totale versamenti fatti (2.500.000 x 20 anni) = £. 50.000.000
poniamo che al termine del contratto il montante maturato sia di £. 100.000.000
IMPOSTA PAGATA
- sugli importi maturati
(50.000.000) l'11% = 5.500.000
- al momento del riscatto (non
più del 50% del maturato) - presumiamo aliquota media IRPEF degli ultimi cinque
anni pari al 25% = tassazione di 50.000.000 (metà del montante, la parte
ritirata) x 25% = 12.500.000
- sulle rendite maturate di anno in anno, supponendo che tutti i premi corrisposti siano stati dedotti dal reddito: su 25.000.000 (che consideriamo riferiti alla parte dedotta dal reddito) aliquota IRPEF progressiva (che supponiamo sempre al 25%) = £. 6.250.000; sugli altri 25.000.000 (che consideriamo derivino dal rendimento finanziario) = aliquota 12,5% = tassazione £. 3.125.000
IMPOSTE RISPARMIATE attraverso la
detrazione fiscale dell'onere: poniamo 625.000 all'anno per 20anni = 12.500.000
per cui possiamo dire che residuano:
+ 100.000.000 di montante
- 5.500.000 di tasse annuali sul fondo pensione
- 12.500.000 IRPEF pagata al momento del riscatto del 50% del capitale
- 6.250.000 pari alla tassazione della rendita derivante dalla quota di oneri dedotti
- 3.125.000 pari alla tassazione della rendita derivante dal rendimento finanziario
+ 12.500.000 risparmiate per imposte detratte
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85.125.000 risultato finale
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Dal confronto dei due esempi si evince che nel caso delle vecchie polizze, dai 50.000.000 versati, raggiungiamo un risultato finale di £. 103.250.000. Con le nuove regole dai 50.000.000 versati ricaviamo un risultato finale di £. 85.125.000, con una differenza di oltre 15 milioni.
L'esempio tentato è certamente molto "grezzo" nei conteggi ma serve per fornire un'indicazione sulle differenze di tassazione e soprattutto, quello che è il nostro obiettivo, deve servire per dare l'input ad una più approfondita conoscenza delle nuove forme di risparmio previdenziale.
Saremo lieti di inserire qui di seguito eventuali gradite osservazioni da parte di chi volesse intervenire sulla problematica esposta.
Novembre
2000
Centro Studi Ragionieri Commercialisti