
COME
RISPARMIARE EURO
NELL’ACQUISTO
DI UN APPARTAMENTO
Nella Finanziaria 2002 esiste una disposizione poco conosciuta che consente di risparmiare imposte (IRPEF) in determinati casi di acquisti di unità immobiliari.
L’agevolazione è rivolta agli acquirenti, o
assegnatari, di unità abitative in immobili ristrutturati da parte di imprese
di costruzione o da cooperative edilizie; l’immobile quindi deve essere stato
oggetto di intervento di restauro e di risanamento conservativo o di
ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell’art.
31 della Legge 457/1978 (lo si vede dalla licenza edilizia rilasciata dal
Comune).
Le condizioni sono:
-
L’acquisto
o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;
-
I
lavori devono essere eseguiti dall’impresa entro e non oltre il 31/12/2002.
La circolare ministeriale emanata in materia
consente la detrazione anche nel caso di lavori ultimati prima del 31/12/2001
(quindi prima dell’entrata in vigore della Legge) a condizione che siano
iniziati dopo l’1/1/1998 e semprechè il rogito notarile avvenga dopo
l’1/1/2002, con pagamenti entro il 30/6/2003.
Il calcolo dell’agevolazione è un po’ contorto ma
non difficile: consiste in una detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 36%
calcolato su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita (o di
assegnazione) dell’immobile, per ciascun comproprietario.
La
spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo
massimo di euro 77.468,53 – L. 150.000.000.
Chiariamo con un esempio: acquisto di
un appartamento in immobile ristrutturato da impresa edile, per una spesa di €
160.000.
L’agevolazione
si calcola moltiplicando il prezzo di acquisto per la
percentuale fissa del 25% = 40.000 euro (non supera il massimo di € 77.468,53); e poi ancora per il 36%, ottenendo così l’importo di € 14.400 .
Nella
dichiarazione dei redditi si possono mettere in detrazione euro 14.400,
ripartendoli però in dieci anni.
Considerando che l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di € 77.468,53, l'importo massimo detraibile sarà pari a 27.888,67 euro.
Per poter fruire dell’agevolazione, ai sensi del Decreto Interministeriale 9/5/2002 n. 153, NON occorre fare pagamenti con bonifico bancario e non è
necessario inviare alcuna comunicazione al Centro di Servizio:
occorre solo indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori sull'edificio.
Valgono, per i conteggi dell’agevolazione, anche i
pagamenti di acconti all’impresa edile; in questo caso occorre registrare il
preliminare di compravendita e gli estremi della registrazione devono essere
indicati nella comunicazione al Centro operativo di Pescara. Naturalmente nessuno deciderà di acquistare un’unità
immobiliare solo perché esiste questa agevolazione ma, una volta che una
persona ne ha deciso l’acquisto, tanto vale usufruire di tutti i risparmi
d’imposta, legali, possibili. Giusto? Si segnala che un risparmio d’imposta simile a
quello descritto, cumulabile, lo si può ottenere se oltre all’appartamento si
acquista un garage. A tale scopo si veda l’articolo sul sito del Commercialista
telematico: Leggi che consentono di risparmiare....
marzo 2002
IL COMMERCIALISTA TELEMATICO
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