COME RISPARMIARE EURO

NELL’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO

 

ATTENZIONE: CI SONO STATE UNA SERIE DI PROROGHE - LEGGI AD ESEMPIO QUESTO INTERVENTO DI FEBBRAIO 2004:
IL LIMITE MASSIMO DETRAIBILE (su cui calcolare il 36%) E' ORA PARI A 48.000 EURO (quindi risparmio massimo euro 17.280).
IL ROGITO DEVE AVVENIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2006.
GLI INTERVENTI DEVONO ESSERE ULTIMATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005

 

Nella Finanziaria 2002 esiste una disposizione poco conosciuta che consente di risparmiare imposte (IRPEF) in determinati casi di acquisti di unità immobiliari.

 

L’agevolazione è rivolta agli acquirenti, o assegnatari, di unità abitative in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o da cooperative edilizie; l’immobile quindi deve essere stato oggetto di intervento di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell’art. 31 della Legge 457/1978 (lo si vede dalla licenza edilizia rilasciata dal Comune).

 

Le condizioni sono:

-         L’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;

-         I lavori devono essere eseguiti dall’impresa entro e non oltre il 31/12/2002.

 

La circolare ministeriale emanata in materia consente la detrazione anche nel caso di lavori ultimati prima del 31/12/2001 (quindi prima dell’entrata in vigore della Legge) a condizione che siano iniziati dopo l’1/1/1998 e semprechè il rogito notarile avvenga dopo l’1/1/2002, con pagamenti entro il 30/6/2003.

 

Il calcolo dell’agevolazione è un po’ contorto ma non difficile: consiste in una detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 36% calcolato su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita (o di assegnazione) dell’immobile, per ciascun comproprietario.

La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di euro 77.468,53 – L. 150.000.000.

 

         Chiariamo con un esempio: acquisto di un appartamento in immobile ristrutturato da impresa edile, per una spesa di € 160.000.

L’agevolazione si calcola moltiplicando il prezzo di acquisto per la percentuale fissa del 25% = 40.000 euro (non supera il massimo di € 77.468,53); e poi ancora per il 36%, ottenendo così l’importo di € 14.400 .

Nella dichiarazione dei redditi si possono mettere in detrazione euro 14.400, ripartendoli però in dieci anni.

Considerando che l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di € 77.468,53, l'importo massimo detraibile sarà pari a 27.888,67 euro.

 

 

Per poter fruire dell’agevolazione, ai sensi del Decreto Interministeriale 9/5/2002 n. 153, NON occorre fare pagamenti con bonifico bancario e non è necessario inviare alcuna comunicazione al Centro di Servizio: occorre solo indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori sull'edificio.

 

Valgono, per i conteggi dell’agevolazione, anche i pagamenti di acconti all’impresa edile; in questo caso occorre registrare il preliminare di compravendita e gli estremi della registrazione devono essere indicati nella comunicazione al Centro operativo di Pescara.

 

Naturalmente nessuno deciderà di acquistare un’unità immobiliare solo perché esiste questa agevolazione ma, una volta che una persona ne ha deciso l’acquisto, tanto vale usufruire di tutti i risparmi d’imposta, legali, possibili. Giusto?

 

Si segnala che un risparmio d’imposta simile a quello descritto, cumulabile, lo si può ottenere se oltre all’appartamento si acquista un garage. A tale scopo si veda l’articolo sul sito del Commercialista telematico:  Leggi che consentono di risparmiare....

 

 

marzo 2002

IL COMMERCIALISTA TELEMATICO

 

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