LE GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI IRAP
Massimario giurisprudenziale
a cura del dott. Danilo
Sciuto
dottore commercialista in
Catania
danilosciuto@commercialistatelematico.com
ANTEPRIMA
Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, Sezione XXIII, Sentenza n. 685/2003
La
Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 ha dichiarato la
legittimitΰ dellIRAP rilevando, peraltro, che il presupposto stesso
dellimposta sulle attivitΰ produttive risulta mancante nel caso in cui
unattivitΰ di lavoro autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di
capitali o lavoro altrui. Nella fattispecie il ricorrente
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Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, Sezione XXVIII, Sentenza n. 9/2004
Lindividuazione
di unattivitΰ autonomamente organizzata, θ indice di una maggiore capacitΰ
organizzativa del lavoratore. Pertanto, sono esclusi dallambito di
applicabilitΰ dellimposta sul reddito per le attivitΰ produttive (IRAP)
soltanto i lavoratori privi di organizzazione e, specularmente, vi sono
assoggettati i prestatori dopera che utilizzino elementi di organizzazione.
Gli elementi di organizzazione costituiscono
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Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, Sezione XVI, Sentenza n. 35/2004
Caratteristica
fondamentale dellIRAP professionale non θ tanto lorganizzazione, che θ giΰ
presupposta nel concetto di professione, ma lautonomia dellorganizzazione,
nel senso che lattivitΰ non devessere eterodiretta. Non ha quindi rilievo
la maggiore o minore entitΰ dei mezzi strumentali usati dal professionista; e
neppure ha rilievo che
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Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione XXXIII, Sentenza n. 2/2004
Si
ha attivitΰ autonomamente organizzata, il cui reddito lordo θ soggetto ad
IRAP, solo quando lautonoma organizzazione θ in grado di spersonalizzare
lattivitΰ svolta e quindi creare valore aggiunto, cioθ quella novella
ricchezza a prescindere dalla prestazione intellettuale del professionista
che organizza linsieme di capitale e lavoro che giustifica limposizione.
Appare cioθ necessario che
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