ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
20 MARZO 2002
DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE
Art. 1
(Definizione dell'agente - Sfera di applicazione)
Il presente accordo regola i rapporti
fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle
Associazioni sindacali contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle
Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
(Confindustria), nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione
Cooperative Italiane (Confcooperative).
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e
1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata
dalle parti:
a)
è agente di
commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere
la conclusione di contratti in una determinata zona;
b)
è rappresentante di commercio il
soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in
nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la
sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle
istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile,
senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni
di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia
operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare
costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è
tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle
sue attività.
Il presente accordo si applica anche
alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle
attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o
rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo
quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento
di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio
in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che
nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli
agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita",
a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza
nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di
lavoro e di itinerari predeterminati.
Art. 2 (Zona ed
esclusiva - Variazioni)
Ferma restando la possibilità di
diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico
di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si
estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte
dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte
non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non
sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di
assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio,
clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve
entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque
per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici
mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato
lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta
all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro
mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria
attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità
tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto
(intendendosi per varazione sensibile le riduzioni superiori al venti per cento
del volore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile
precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione,
qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso
scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del
rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante
comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino
sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del
preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità
apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica
variazione, per l'applicazione del presente
articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di due o quattro mesi,
sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa
della casa mandante.
Chiarimento a verbale
all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai
commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno atto che è da
escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente
o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e
valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art.
3
(Documenti -
Campionario)
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento,
oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la
misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo
indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà
essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico
collettivo in vigore e successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del
campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere
addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento.
Art. 4
(Tempo determinato)
Le norme previste nel presente
accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto
compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme
relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di
durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante,
almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al
rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5
(Diritti e doveri delle parti)
L'agente o rappresentante,
nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed
agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico
affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli,
nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza
dei singoli affari..
L'agente o rappresentante non ha
facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con
l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione
dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera
più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o
rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita
e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni
commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto
normalmente attendersi.
Nei contratti individuali potrà
essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale,
da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In
assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra,
le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla
provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento delle proposte stesse.
Art. 6
(Provvigioni)
Ai sensi dell'art.
1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione,
determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante
il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo
intervento.
I criteri per il conteggio della
provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non
potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli
sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia
affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per
conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà
essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali
sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione
separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o
rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di
recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate
le scadenze di pagamento..
Nel caso in cui sia
affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri
agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto
individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma
non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma
successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra
fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale
del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo
della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o
rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del
compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante
avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all'agente o
rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di
una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo
intervento, semprechè rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione
di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti
diversi, la relativa provvigione verrà
riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo
diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione
del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione
sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed
accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza
per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L'agente o rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento
del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui
svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del
rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o
rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative
commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento
del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di
cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente
avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale
termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione
dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui
svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque
salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la
ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed
intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
Art. 7
(Liquidazione delle provvigioni)
Le ditte cureranno la
liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del
trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto
delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle
formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla
definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il
pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni, rispetto ai termini di
cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni
di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.
Se per consuetudine la ditta non
spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla
fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture
inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o
rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura
del 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito
il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in
alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura
del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento
non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si
riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per altro titolo.
Art. 8
(Rimborso spese)
L'agente o rappresentante
non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai
sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.
Resta fermo che tutte
le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o
concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza
commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.
Art. 9 (Termini di
preavviso)
In caso di risoluzione di un
rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione
scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A- Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- quattro mesi
nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi
nel quinto anno di durata del rapporto;
-
sei mesi di preavviso, dal sesto anno in
poi.
B- Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
-
cinque mesi per i primi cinque anni di
durata del rapporto;
-
sei mesi per gli anni dal sesto
all'ottavo anno;
-
otto mesi dal nono anno di durata del
rapporto in poi.
In caso di recesso da
parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di
tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata
complessiva del rapporto.
Ai fini del computo della
misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del
rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino
al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del
periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di
calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di
recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che
precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi
momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate
nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da
una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso
dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in
corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la
media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà
calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di
recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il
detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni
liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va
computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia,
anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
La parte che ha
ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al
preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede,
entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio
del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli
obblighi connessi al mandato.
Art. 10
(Indennità per lo scioglimento del contratto)
Con
la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione
all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della
Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e
criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in
concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto, e
introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e
rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il
riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo
dell'indennità, stabilito dal terzo
comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A
tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà
composta da due emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto,
viene riconosciuto all'agente o
rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde
principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità
suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o
del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità
in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà
computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel
corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento
della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore
dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in
parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
I)
indennità di risoluzione del
rapporto:
all’atto della
cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità,
calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure
di seguito riportate:
-
AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI
ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA
4% sulla quota
di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota
di provvigioni compresa tra Euro
12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota
di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui
-
AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI
ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota
di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota
di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota
di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà
riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello
scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una
delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza
della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo
di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente
accantonate dal preponente nell'apposito
fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto
dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo
regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore
della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso
ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di
decadenza di cui sopra.
Le parti
stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento
del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere
alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e
formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione
paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di
competenza entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto
dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà
corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in
aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo
I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale
delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente
o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti
aliquote:
·
3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e
delle altre somme dovute;
·
0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto
anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
·
ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate
dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di
provvigioni).
B) In aggiunta agli
importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà riconosciuto
all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità
suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli
abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche
dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con tali clienti.
Detto importo
aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:
-
1 per cento sul valore annuo dell'incremento delle
provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
-
2 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al 100%;
-
3 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al 150%;
-
4 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al 200%;
-
5 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al
250%;
-
6 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al 300%;
-
7 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso
di incremento risulti superiore al 350%.
L'importo in questione non può comunque
essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo
comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del
capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti
incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori,
l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in
considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II
non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o
rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante
le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al
conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si
verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Il trattamento di cui
al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui
sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato
rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al
capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o
rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito
dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano
che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la
cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653
e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come
perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono
complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento.
Art. 11
(Individuazione del valore
dell'incremento e del relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del
fatturato, di cui al punto II), lett. B), dell’articolo 10, da parte
dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume
complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito
dall'agente e rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo
finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si
determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle
ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro
liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo
finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina
commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro
liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto
disposto dal comma precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma
precedente, le parti direttamente interessate possono concordare di assumere,
come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il
fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni
trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime quattro
liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento
reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il
fatturato relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato
relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro),
commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni
trimestrali rivalutato come sopra.
Nel caso di
rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione
siano in corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a
riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di
incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di
competenza dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del
rapporto (otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel
caso di cui al comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per
i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della
media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli
ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero
del relativo fatturato.
Nel caso di
rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione
siano in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al
quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di
lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre
anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati
finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto,
in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del
rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni,
gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né
oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al
capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni
e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^ gennaio 2002 in
poi.
Per i contratti di agenzia e di
rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e
stipulati prima del gennaio 2001, come
dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale
differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett.
B), dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento
della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si
prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti
dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto
liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del
quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza
degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione
secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 11.
Art. 12
(Malattia ed
infortunio)
In caso di malattia o infortunio
dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato
affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta
preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni
effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della
malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la
ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la
facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare
l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri
l'incarico di esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o
rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso di predetto
periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti
che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili
di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza
commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa,
tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e
ricovero ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla
Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni
regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e
garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo
rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la
propria assicurazione:
a) in caso di morte
per infortunio:
liquidazione di un
capitale di Euro 40.000,00;
b) in caso di
invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un
capitale di Euro 50.000,00.
Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81 per cento, in
relazione alla percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè
superiore al minimo del 6 per cento;
c) in caso di ricovero
ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di
degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:
corresponsione di una
diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale
della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione
della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico
delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte
dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui
all'art. 16, comma 3, del presente accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle
prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett. a), b) e c), avranno
effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della
polizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 16 novembre 1988.
Art. 13
(Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio
dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su
richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi,
all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in
tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la
facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare
l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri
l'incarico di esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o
rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o
chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si
avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri.
Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi
e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nel periodo
stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti
durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta
dall’agente o rappresentante.
Con riferimento all'art. 1751
bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o
di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà
diritto ad una specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti direttamente
interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per
l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene
determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di
patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare
dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del
60% per il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è
costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque
anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata
sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate
da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né
da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la
misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente
plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25%
dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non
vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il
quale il rapporto cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte
provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma,
si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità del
monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi
della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione
del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali
risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno
degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non
concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e
pertanto dovrà restituire al prepoonente gli importi eventualmente già
percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di
ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.
Ammontare totale
dell'indennità
Anni di durata del
rapporto Monomandato Plurimandato
(esclusiva per una sola ditta)
(non esclusiva per una
sola ditta)
Oltre 10 anni
12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a
10
10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni
8 mensilità 6 mensilità
Le Organizzazioni
sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza
previsto dall’art. 1751 bis del codice
civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità
prevista dall’art. 1751 del codice civile.
Art. 15
(Trattamento di previdenza)
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30
giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali
della Fondazione Enasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di
previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano
regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte
delle ditte, di un contributo del 5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente
o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante,
che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno
nel limite di Euro 12.394,97, ovvero nel limite di Euro 21.691,19, se l'agente
o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per
una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti
gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza
commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento
di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di
finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la
previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per
l'indennità, per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10,
dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del
trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e
successivi aggiornamenti.
Art. 16
(Iscrizione ENASARCO)
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti
all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro
30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla
Fondazione Enasarco con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art.
10, punto I), verranno accantonata
presso l'Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23,
a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse
del 4% annuo sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali
degli agenti
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente
o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza
dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno
precedente.
Art. 17
(Pattuizioni individuali)
Il presente accordo non sostituisce le
pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o
rappresentante.
Art. 18
(Controversie)
Le parti stipulanti si
riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esame e la
definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del
presente accordo.
Art.
19
(Procedure
di conciliazione ed arbitrato)
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni,
restano valide le disposizione contenute nell'art. 17
dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.
Arrt. 20
(Decorrenza e durata)
Il presente accordo entra in vigore
il 1° aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenze specificamente
previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto
disposto dall'art. 21. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle
parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia
sostituito da un successivo accordo.
Art.
21
(Emanazione di norme di legge)
Qualora, in qualunque
momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che
comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano -
su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui
provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo,
ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano
modificazioni.
Ove non si possibile
raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della
nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà
decaduto.
Art.
22
(Inscindibilità e
incumulabilità)
Fermo restando quanto disposto
dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla
indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 23
(Regolamento
indennità risoluzione fine rapporto)
Le parti si riservano di provvedere
alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento
agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I dell'art. 10.
(Versamento contributo associativo)
Qualora l’agente o
rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la casa mandante
provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante l’importo
della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente
intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute
nella delega stessa.
La delega avrà valore
fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, mediante raccomandata da
indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla
casa mandante.
Dichiarazione a
verbale
Le organizzazioni stipulanti degli
agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo
economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che
contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze
della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno,
anche in relazione alla norma di cui all'art. 21 dell'accordo, in caso di
presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei
presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione
dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì
l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di
vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue
prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano
determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della
categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
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