
RAVVEDIMENTO OPEROSO
IN CASO DI OMESSI VERSAMENTI
Il mancato o ritardato
versamento dei tributi è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997 n. 471.
Chi non esegue in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e
in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari
al 30% di ogni importo non versato, anche quando in seguito alla correzione di
errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta IVA
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Fuori dai casi di tributi
iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Il contribuente che si
accorge di non aver effettuato un versamento nei termini, o lo ha fatto in
maniera insufficiente, può "ravvedersi" ossia può adempiere alla
mancanza del versamento prima dell'intervento dell'Ufficio, usufruendo così di
un sostanziale sconto a livello sanzionatorio.
Il ravvedimento è
disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
La sanzione è ridotta,
semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza:
a)
ad
un ottavo del minimo (1/8 del 30% = 3,75%) nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla data della sua commissione;
b)
a
un quinto del minimo (1/5 del 30% = 6%) se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore.
Affinché il ravvedimento si
formalizzi correttamente è richiesto che il pagamento della sanzione ridotta
venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo
o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
E' importante ricordare che
il meccanismo del ravvedimento operoso non opera per i versamenti dovuti a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali di qualsiasi genere siano.
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febbraio 2004
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