ATTENZIONE: CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 282/2002 E' STATO MODIFICATO L'ART. 5 DELLA LEGGE IVA: NON SONO SOGGETTE AD IVA LE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE DAGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE:
SOGGETTO AD I.V.A. L'APPORTO LAVORATIVO DELL'ASSOCIATO

Ai sensi dell'art. 2549 con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'apporto dell'associato può essere di tipo lavorativo oppure diverso, ad esempio di carattere finanziario.

Dal punto di vista fiscale se l'apporto è lavorativo si configura un reddito di lavoro autonomo; se l'apporto è in denaro si configura un reddito di capitale.

E' sempre stato abbastanza controverso l'assoggettamento ad IVA dell'apporto di lavoro ma ultimamente il Ministero si è più volte espresso positivamente, ad esempio con risoluzione 9/11/2000 n. 168.

Recentemente, di nuovo, rispondendo ad un quesito presentato da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi corrisposti all'associato a fronte del suo apporto professionale debbano essere assoggettati ad I.V.A..

Questo comporta che l'associato stesso deve aprire la partita IVA e tenere una sua contabilità.

Per qualcuno questa rappresenterà una novità che potrà portare anche a pesanti ripercussioni qualora, ricorrendo tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge, non sia stata attivata la posizione IVA.

Il caso specifico analizzato dall'Agenzia riguarda l'apporto di lavoro in un'attività di commercio al dettaglio carni (una macelleria) consistente "nel costante approvvigionamento di merci in base alle necessità del punto vendita, nella loro adeguata promozione e nella oculata gestione delle spese." La società associante si è obbligata alla corresponsione di un compenso pari "all'85% dell'utile lordo derivante dalla vendita dei prodotti specifici del settore macelleria e salumeria commercializzati…".

Il ragionamento del Ministero è il seguente: dal punto di vista soggettivo si ha l'imponibilità IVA in quanto - con il contratto di associazione in partecipazione -l'associato svolge un'attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

Dal punto di vista oggettivo esercita una prestazione di servizio dietro corrispettivo in dipendenza di obbligazioni di fare, non fare, permettere, rilevanti ai fini IVA in base al disposto dell'art. 3 del DPR 633/1972.

Questa volta l'interpretazione sarà definitiva?

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FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, i sottoscritti:

- Sig. A ……………;

- Sig. B……………,

premesso

- che il Sig. A è titolare di ………………………..

convengono di costituire una associazione in partecipazione come previsto dall'art. 2549 del Codice Civile, regolata dai seguenti patti e condizioni:

1) Il Sig. B si impegna a prestare continuativamente, senza alcun vincolo di subordinazione e orario, la propria opera per la gestione dell'attività …………………..

In particolare il Sig. B dovrà provvedere …………….

L'associante Sig. A dovrà provvedere a ……………..

2) Quale corrispettivo di detto apporto il Sig. B avrà diritto a partecipare agli utili nella misura del …..% annuo, come risultante dal rendiconto.

Gli utili dovranno essere corrisposti entro e non oltre trenta giorni dalla data di approvazione del rendiconto annuale.

3) L'accordo avrà la durata di anni …. e sarà automaticamente rinnovato per un egual periodo qualora non intervenga disdetta scritta almeno … mesi prima della scadenza.

 

agosto 2002

IL COMMERCIALISTA TELEMATICO
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