Il problema delle perdite nel bilancio d'esercizio

In una fase di crisi economica è facile che i bilanci societari chiudano in perdita; presentiamo un riassunto degli obblighi da seguire in presenza di perdite d’esercizio che incidono sul capitale sociale.

Perdite in bilancio – Premessa generale

società in perditaCome di consueto siamo in tempo di bilanci e, anche quest’anno, moltissime aziende dovranno fare i conti con la gestione delle perdite d’esercizio.

La crisi economica generale che perdura da alcuni anni certamente non facilita il compito degli Amministratori e dei loro consulenti che si apprestano alla chiusura dei conti ed è pur vero che la perdita d’esercizio può essere pilotata anche con alcune scelte imprenditoriali e, nel caso di specie, il criterio civilistico si scontra sempre con il criterio fiscale; per questi motivi si ritiene utile approfondire le principali problematiche civili e fiscali che possono scaturire dalla rilevazione in bilancio delle perdite d’esercizio.

 

Il codice civile e le perdite del bilancio

La normativa del codice civile prevede tre possibili casistiche:

  1. perdita inferiore al terzo del capitale;
  2. perdita superiore al terzo del capitale, senza che quest’ultimo si riduca al di sotto dei minimi previsti dalla legge;
  3. perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge.

 

Perdita inferiore al terzo del capitale

L’art. 2446 del c.c. prevede che nel caso in cui le perdite non superino il terzo del capitale, la società non è obbligata a coprirle.

La scelta di eliminare o meno le perdite è dettata, in questo caso, dalla volontà di distribuire gli utili successivamente conseguiti o di addossare definitivamente sui soci attuali le perdite subite in modo da garantire una maggiore trasparenza sulla reale situazione societaria e facilitare sia l’ingresso di altri soci e sia la circolazione delle partecipazioni.

 

Perdite d’esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale

L’art. 2446, c. 1, c.c., dispone che quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo (amministratori,consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale) è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:

  1. redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e con le osservazioni del Collegio sindacale;
  2. convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
  3. depositare la documentazione di cui al punto 1 presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea affinché gli azionisti ne possano prendere visione.

 

La soglia di rilevanza che fa scattare le “cautele” di cui sopra è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver assorbito tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore a un terzo.

La norma cita inoltre che:

“se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio“.

Gli Amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci sono puniti con una sanzione che va da € 1.032 ad € 6.197; riguardo al termine di convocazione dell’Assemblea, in assenza di un termine previsto dallo Statuto, si ritiene che il termine da adottare sia quello di 30 giorni dal momento in cui gli Amministratori e i Sindaci hanno avuto conoscenza del fatto; sulla documentazione da predisporre è utile ricordare che, in applicazione dei principi OIC, devono essere predisposti: la situazione patrimoniale,la relazione dell’Organo Amministrativo e quella del Collegio Sindacale o del Comitato di controllo; il mancato deposito della documentazione negli 8 giorni antecedenti l’Assemblea determina l’invalidità della seduta e la lesione del diritto dei soci alla regolare informazione sulla situazione della società.

L’Assemblea può deliberare in maniera diverse: disporre la riduzione del Capitale sociale, riportare la perdita a nuovo, abbattere la perdita attraverso un versamento dei soci a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, aumentare il capitale societario a pagamento ed infine, secondo alcune interpretazioni, l’Assemblea potrebbe avvalersi degli utili in corso non ancora contabilizzati (ma debitamente dimostratibili) al fine di garantire la perdita subita.

 

Perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge

Quando si è in presenza contemporaneamente di entrambe le seguenti situazioni ovvero perdita che intacca il capitale per un valore superiore al terzo e conseguente riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli Amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per decidere

  • riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al limite legale;

  • trasformazione della società.

 

Sull’argomento: La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

 

Le diverse modalità dei soci per finanziare la società

I soci possono finanziare una società secondo i seguenti sistemi alternativi.

Conferimento di capitale proprio: apporto di capitale per finanziare l’impresa che confluiscono nel patrimonio netto dell’impresa e non sono soggetti a restituzione ai Soci;

Conferimento di denaro atipico: operazioni che sono assimilate ad operazioni di aumento di Capitale sociale e quindi non soggette a restituzione ai soci come i versamenti a coperture di perdite,i versamenti in conto Capitale, i versamenti in conto futuro di capitale (tali finanziamenti vengono contabilizzati nel Patrimonio netto alla voce Altre Riserve).

Finanziamenti rimborsabili: trattasi di veri e propri finanziamenti che il socio effettua nei confronti della società che sono caratterizzati per l’obbligo del rimborso ad una determinata scadenza.

L’art. 2467 del codice civile prevede che il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della Società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditorie, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,debbono essere restituiti.

Pertanto la disciplina di cui all’art.2467 c.c. si applica esclusivamente ai seguenti casi:

  • finanziamenti dei soci per i quali è prevista la restituzione (non rientrano i conferimenti a titolo di capitale);
  • finanziamenti definiti patologici ovvero erogati in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento sociale rispetto al patrimonio netto della società se effettuati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

La regola della postergazione non vale per la procedura di liquidazione volontaria in quanto il Liquidatore, nel caso di mancanza di fondi, potrà eventualmente proporre ai soci un transazione ovvero la rinuncia totale del credito oppure proporre istanza di fallimento.

Rinuncia dei crediti vantati dai Soci per coprire le perdite: in presenza di perdite che hanno eroso il Capitale sociale i soci possono rinunciare ai finanziamenti iscritti in bilancio al fine di coprire, in tutto o in parte,le perdite d’esercizio (lo scopo potrebbe essere quello di riportare il Capitale al limite legale previsto).

La rinuncia ai finanziamenti da parte dei Soci non costituisce Sopravvenienza attiva iscrivibile nel conto economico in quanto, come previsto dall’OIC 28, la rinuncia ha solo natura patrimoniale e la contropartita contabile si esprimerà attraverso la costituzione di una Riserva di capitale.

 

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4 giugno 2013

Celeste Vivenzi