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E-COMMERCE

E-COMMERCE

dal 01/07/2003 cambiano le regole

 

di Fabio Scala - fabioscala@studioalaimo.it

http://www.STUDIOALAIMO.IT

 

 

E-Commerce - La nuova frontiera

 

La crescente penetrazione di Internet nel tessuto economico-sociale sta creando un certo scompiglio nelle abitudini della popolazione mondiale. La rete e' ormai una realtà, come una realtà sono le sue innumerevoli implicazioni nel mondo del commercio di beni e servizi tra soggetti che si possono trovare in una qualsiasi parte dell'emisfero. Oggi in rete si possono acquistare, standosene comodamente seduti davanti al proprio Pc,  prodotti alimentari dalla Cina,  libri dagli Stati Uniti  o altri oggetti e servizi  provenienti dai piu' disparati Paesi del nostro Pianeta. La vera rivoluzione del Commercio Elettronico  riguarda il cosiddetto " Commercio Diretto"  ovvero quando il bene si smaterializza, non viene trasportato fisicamente, ma bensì  prelevato (scaricato) direttamente dall'acquirente dal sito del venditore. Per capire questo particolare e nuovo fenomeno esaminiamo la seguente situazione: il cliente che visita un sito che commercia  libri ha due alternative per potere acquistare il prodotto: la prima quella di scaricare dal sito il testo del libro  oppure quella di farselo consegnare fisicamente a casa . Come si può verificare in questo esempio lo stesso bene, che sino ad oggi ha avuto esclusivamente un  concetto di materialità,  si puo' trasformare in una semplice trasmissione di dati.

L'attuale normativa riguardante le Imposte Indirette, prevede che tutti i beni e servizi acquistati nella fattispecie del Commercio Diretto sono da considerarsi sempre come operazioni assimilate alle prestazioni di servizi. Riprendendo l'esempio sopraesposto possiamo evidenziare che pur configurandosi sempre l'operazione finale di acquisto di un libro questa e' considerata ai fini dell'applicazione dell'Imposta,  cessione di bene se presente la consegna materiale, (Commercio Indiretto) prestazione di servizi se avviene lo scarico dal sito (Commercio Diretto), con tutte le conseguenze che da questa classificazione ne derivano. (territorialità, aliquote, ecc)

 


 

 

 

Commercio Diretto: monitoraggio fiscali

Il fenomeno E-Commerce  ha  creato problemi e allarme nelle amministrazioni finanziarie dei vari Paesi Ue ed Extra Ue.

I primi che hanno affrontato queste problematiche  sono stati gli Stati Uniti, patria di Internet, il cui Governo nel 1998 ha emanato il documento conosciuto come " Internet Tax Freedom Act"  nel quale veniva sancita una moratoria di tre anni, recentemente prorogata di altri due anni, durante la quale non poteva essere introdotta nessuna nuova imposta sul commercio elettronico senza il parere di una apposita commissione governativa. Negli anni successivi  anche gli altri organismi, Ocse, Cee e Comunita Europea   hanno emanato direttive per  regolare il fenomeno cercando inizialmente di assimilare, dove possibile, l' E-Commerce alle tipologie di commercio  già esistenti e regolamentate. Un esempio di questo e' l’assimilazione da parte della normativa Ue dell’ E-Commerce al Commercio a distanza.


 

 

Commercio Diretto: il vero problema

Il  Commercio Indiretto, ovvero la consegna materiale del bene,  non rappresenta un  problema nell' E-Commerce,  in quanto trattasi di una comune operazione di cessione di bene.  In questo caso di fatto Internet serve esclusivamente ad ordinare ed eventualmente pagare il bene acquistato 

Diverso è quando parliamo di Commercio Diretto in quanto in questo caso un' innumerevole quantità di beni smaterializzati in prestazioni di servizi possono tranquillamente essere scaricati dalla rete e quindi "importati" nello Stato dell'acquirente, con il rischio che questo passaggio non venga assoggetto a nessuna imposizione fiscale o regolamentazione di sorta.

Il  SECIT (la Società degli Ispettori delle Finanze) nel 1999 in un documento sull' E-Commerce lanciava un preciso allarme  sui gravi rischi di evasione fiscale di tale nuova forma di Commercio, rischi  che potevano addirittura compromettere in modo pesante gli interessi tributari dello Stato. In tale documento si auspicava anche la creazione di una sorta di intelligence formata da verificatori specializzati, dei veri e propri 007-Internet. 

Da evidenziare  inoltre le diverse  problematiche emerse sull'applicazione, a tali operazioni, del principio fiscale di territorialità ed in special modo dei casi  particolari ad esso collegati, in merito ai quali sono state predisposte da pubblicisti ed esperti del settore  tabelle di applicazione,  a volte con non pochi problemi di interpretazione.

 

 

 

 

 

 

E-Commerce - la nuova Direttiva UE

L'attuale scenario E-Commerce Europeo e' ben definito nella introduzione alla proposta 349 del 07/06/2000 della Commissione delle Comunità Europee dove viene indicato che " Nell'Unione Europea e' in atto lo sviluppo di una Società basata sull'informazione. Il modo di svolgere l'attività commerciale è in rapida trasformazione e il commercio elettronico promette di contribuire in misura significativa alla produzione di ricchezza in Europa"  e dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 che indicavano " che il pieno sfruttamento del potenziale del commercio elettronico dell'UE richiede, fra l'altro, regole del commercio elettronico affidabili e tali da ispirare fiducia a imprese e consumatori" 

 

 

Scopi della direttiva

Il linea con i principi enunciati nelle varie riunioni del Consiglio Europeo il 12/02/2002 il Consiglio Ecofin[1] ha approvato la Direttiva Europea su Iva e E-Commerce (proposta 349 del 7/6/2000) che intende modificare  la direttiva 77/338 CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Ai fini di quanto oggetto della Direttiva “ per prestazione tramite mezzi elettronici” si intende una trasmissione inviata inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo di attrezzature per l’elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione digitale dei dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese la diffusione televisiva ai sensi della direttiva CEE/89/552 e la radiodifussione

La direttiva dovrebbe raggiungere diversi scopi:

Ø     definire le problematiche  derivate dalla diversa determinazione delle aliquote tra i vari paesi Ue  

Ø     tener fede ai principi fissati dall'Ocse a Ottawa nel 98 in merito alla tassazione del commercio elettronico

Ø     regolamentare la cessione di beni tramite la procedura del Commercio Diretto da parte di  operatori residenti in Stati Extracomunitari a soggetti privati Ue (B2C)

Il testo della Direttiva deve ora passare all'esame del Parlamento Europeo per la ratifica definitiva prevista entro l'estate 2002. Successivamente i Paesi membri dovranno adottare tempestivamente le opportune misure legislative in modo da essere pronti per l'entrata in vigore della nuova normativa prevista per il 01/07/2003

 

 

 

 

Cessioni di beni virtuali 

La direttiva va a regolare la cessione a titolo oneroso di beni virtuali e le prestazioni di servizi che si realizzano e si concludono esclusivamente on-line :

·        Progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web

·        Contratti di web hosting

·        Fornitura di programmi e loro aggiornamento incluso giochi per computer

·        Cessione di immagini, di musica, di film e giochi

·        Programmi didattici, culturali e scientifici e di divertimento

·        Formazione a distanza

·        Fornitura di informazioni (banche dati)

Restano escluse dall'ambito di applicazione della  Direttiva, come precisato anche nella relazione accompagnatoria,  le operazione a carattere gratuito, quali ad esempio il libero accesso ad Internet o la possibilità di scaricare dati gratuitamente, che restano sempre e comunque tassabili o non tassabili in base alle regole normali di erogazione del servizio.

 

 

 

Territorialità dell'imposta

La modifica proposta all'art. 9 paragrafo 2 lettera f) della Direttiva prevede, in via generale, che il luogo di tassazione della prestazione di commercio diretto e' quello nel quale il cliente ha stabilito la sede della propria attività o in mancanza di tale sede , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale in pratica dove il servizio viene consumato Questo principio si applica ai  servizio che vengono fornito da:

·         un soggetto passivo stabilito nella Comunità a clienti stabiliti fuori dalla Comunità,

·         un soggetto passivo stabilito nella Comunità ad altri soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma in un paese diverso da quello del fornitore

·         un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità Europea a clienti privati stabiliti  nella Comunità. 

Se il servizio viene reso da un soggetto passivo residente nella Ue ad un privato residente in altro Paese Ue, per luogo della prestazione si intende il luogo dove il fornitore ha stabilito la propria sede. Viene inoltre previsto, convenzionalmente, che la sede di un soggetto passivo stabiliti al di fuori della Comunità Europea e' rappresentata dallo Stato Membro dove gli e' stato assegnato il numero di identificazione per i servizi legati al Commercio Diretto e contemplati dalla Direttiva.

Per quanto attiene al Commercio Diretto tra soggetti passivi (imprese) la proposta di modifica all'art. 28 g, articolo 21, paragrafo 1) prevede che "ove un fornitore di servizi ai sensi dell'art.9, paragrafo 2, lettera f) agendo con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali in un dato settore, abbia verificato, sulla base di una sere di dati coerenti da una fonte indipendente, in particolare mediante il numero individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), che il suo cliente e' un soggetto passivo stabilito nella comunità, gli Stati membri provvedono a esonerare tale fornitore dall' obbligazione tributaria, che passa in capo al destinatario del servizio " (procedura di autofatturazione)

A questo punto proviamo a riassumere in uno schema operativo le varie fattispecie di interfacciamento tra operatori nel settore del Commercio Diretto

 

Fornitore

Acquirente

Paese tassazione

Tipo

Procedura

Comunitario soggetto passivo

Comunitario soggetto passivo

Acquirente

B2B

Acquirente procede alla autofatturazione

Comunitario  soggetto passivo

Privato residente in Paese Ue

Fornitore

B2C

Applicata Iva del Paese del fornitore

Comunitario soggetto passivo

Privato residente Extra Ue

Acquirente

B2C

Operazione non imponibile

Extracomunitario

soggetto passivo

Privato residente  in Paese Ue

Acquirente

B2C

Procedura operativa particolare (vedi seguito)

Extracomunitario

soggetto passivo

Comunitario soggetto passivo

Acquirente

B2B

Acquirente procede alla autofatturazione

 

Aliquote

Per un criterio di uniformità la direttiva prevede che alle transazioni di servizi on-line venga  sempre applicata l'aliquota normale, questo potrebbe generare notevoli problematiche nel caso che in via ordinaria il bene oggetto di transazione goda di aliquote ridotte. Basti pensare al settore editoriale del nostro Stato dove e' previsto un regime agevolato per il quale alla cessione dei libri viene applicata l'aliquota del 4%, diversamente se il libro invece viene scaricato da Internet sconta il 20 %.

 

Decorrenza

La Direttiva verrà applicata in un periodo indicato come sperimentale che andrà dal 01/07/2003 fino al 30/06/2006. Dopodiche' verrà riesaminata l'intera problematica ed applicate le eventuali rettifiche operative

 

Obblighi del prestatore extracomunitario

Qualora avvengano cessioni di beni virtuali o prestazioni di servizi on line poste in essere da un operatore Extra Ue nei confronti di un consumatore finale (B2C) residente in un Paese Ue, in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 24 paragrafo 2°,  dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:

·         l'operatore ExtraUe deve identificarsi ai fini Iva nello Stato membro dove inizia la sua attività B2C. Tale Stato attribuirà alla azienda Extra Ue un codice individuale di identificazione, 

·         l'operatore Extra Ue dovà emettere nei confronti dei consumatori finali Ue fattura addebitando l'imposto ordinaria vigente nel proprio Paese. Ad esempio se il cliente finale e' italiano applicherà il 20 %,  mentre se e' tedesco il 16 %.

·         l'operatore ExtraUe dovrà provvedere, anche se non ha posto in essere prestazioni,  a compilare e presentare una dichiarazione nella quale dovrà indicare per ogni Stato membro distintamente , l'ammontare delle operazioni poste in essere e la relativa imposta incassata. La dichiarazione va presentata allo stato di identificazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri, 

·         contestualmente alla presentazione della denuncia l'operatore Extra Ue dovrà provvedere anche al versamento dell'imposta complessiva, sempre presso lo Stato di identificazione.

·         tutta la documentazione relativa alle transazioni B2C deve essere conservata  per 10 anni

Lo Stato che riscuote l'imposta dovrà poi provvedere in base alla distinta predisposta dall'operatore Extra Ue, a riversare l'imposta di competenza ai vari Stati Membri.

L’articolo 24 paragrafo 2° della Direttiva prevede l’esenzione dall’applicazione dell’imposta per gli operatori extra Ue che effettuano  nella Comunità esclusivamente forniture di servizi con mezzi elettronici verso consumatori finali (B2C) per un importo annuo sono superiore a 100.000 Euro, esentandoli pertanto dall'obbligo della identificazioni e dagli adempimenti connessi.

 

Diritto al rimborso

Gli operatori extracomunitari che si sono identificati nella Comunità Europea per porre in essere operazioni B2C di Commercio Diretto, possono richieder il rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto di beni e servizi posti in essere nei vari Stati membri, utilizzati nell'attività, in luogo dell'adozione dell'ordinaria procedura della deduzione dall'imposta.

 

Le Reazioni Usa

Sulla neo-direttiva sull' E-Commerce e' già in corsa una battaglia diplomatica. Il Paese Extra Ue  piu' interessato dalla nuova normativa sono gli Stati Uniti. Il Dipartimento Americano del Tesoro ha espresso serie perplessità sul contenuto della Direttiva e sta predisponendo la necessaria documentazione per richiedere all'organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) se esistano dei contrasti tra la Direttiva e i principi del commercio estero mondiale.

 

di Fabio Scala - fabioscala@studioalaimo.it

 

 

 



[1] L' Ecofin e' il Consiglio dei Ministri dell’Economia e delle Finanze composto da un rappresentante ministeriale per ciascuno Stato membro dell’ UE.

 

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