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E-Commerce - La nuova
frontiera La crescente penetrazione di Internet nel tessuto
economico-sociale sta creando un certo scompiglio nelle abitudini della
popolazione mondiale. La rete e' ormai una realtà, come una realtà sono le sue
innumerevoli implicazioni nel mondo del commercio di beni e servizi tra
soggetti che si possono trovare in una qualsiasi parte dell'emisfero. Oggi in
rete si possono acquistare, standosene comodamente seduti davanti al proprio
Pc, prodotti alimentari dalla
Cina, libri dagli Stati Uniti o altri oggetti e servizi provenienti dai piu' disparati Paesi del
nostro Pianeta. La vera rivoluzione del Commercio Elettronico riguarda il cosiddetto " Commercio
Diretto" ovvero quando il bene si
smaterializza, non viene trasportato fisicamente, ma bensì prelevato (scaricato) direttamente
dall'acquirente dal sito del venditore. Per capire questo particolare e nuovo
fenomeno esaminiamo la seguente situazione: il cliente che visita un sito che
commercia libri ha due alternative per
potere acquistare il prodotto: la prima quella di scaricare dal sito il testo
del libro oppure quella di farselo
consegnare fisicamente a casa . Come si può verificare in questo esempio lo
stesso bene, che sino ad oggi ha avuto esclusivamente un concetto di materialità, si puo' trasformare in una semplice
trasmissione di dati. L'attuale normativa riguardante le Imposte Indirette,
prevede che tutti i beni e servizi acquistati nella fattispecie del Commercio
Diretto sono da considerarsi sempre come operazioni assimilate alle prestazioni
di servizi. Riprendendo l'esempio sopraesposto possiamo evidenziare che pur
configurandosi sempre l'operazione finale di acquisto di un libro questa e'
considerata ai fini dell'applicazione dell'Imposta, cessione di bene se presente la consegna materiale, (Commercio
Indiretto) prestazione di servizi se avviene lo scarico dal sito (Commercio Diretto),
con tutte le conseguenze che da questa classificazione ne derivano.
(territorialità, aliquote, ecc) Commercio Diretto: monitoraggio fiscali Il fenomeno E-Commerce ha creato problemi e
allarme nelle amministrazioni finanziarie dei vari Paesi Ue ed Extra Ue. I
primi che hanno affrontato queste problematiche sono stati gli Stati Uniti, patria di Internet, il cui Governo
nel 1998 ha emanato il documento conosciuto come " Internet Tax Freedom
Act" nel quale veniva sancita una
moratoria di tre anni, recentemente prorogata di altri due anni, durante la
quale non poteva essere introdotta nessuna nuova imposta sul commercio
elettronico senza il parere di una apposita commissione governativa. Negli anni
successivi anche gli altri organismi,
Ocse, Cee e Comunita Europea hanno
emanato direttive per regolare il
fenomeno cercando inizialmente di assimilare, dove possibile, l' E-Commerce
alle tipologie di commercio già
esistenti e regolamentate. Un esempio di questo e' l’assimilazione da parte
della normativa Ue dell’ E-Commerce al Commercio a distanza. Commercio Diretto: il vero problema Il Commercio
Indiretto, ovvero la consegna materiale del bene, non rappresenta un
problema nell' E-Commerce, in
quanto trattasi di una comune operazione di cessione di bene. In questo caso di fatto Internet serve
esclusivamente ad ordinare ed eventualmente pagare il bene acquistato Diverso è quando parliamo di Commercio Diretto in
quanto in questo caso un' innumerevole quantità di beni smaterializzati in prestazioni
di servizi possono tranquillamente essere scaricati dalla rete e quindi
"importati" nello Stato dell'acquirente, con il rischio che questo
passaggio non venga assoggetto a nessuna imposizione fiscale o regolamentazione
di sorta. Il SECIT (la
Società degli Ispettori delle Finanze) nel 1999 in un documento sull'
E-Commerce lanciava un preciso allarme
sui gravi rischi di evasione fiscale di tale nuova forma di Commercio,
rischi che potevano addirittura
compromettere in modo pesante gli interessi tributari dello Stato. In tale
documento si auspicava anche la creazione di una sorta di intelligence formata
da verificatori specializzati, dei veri e propri 007-Internet. Da evidenziare
inoltre le diverse problematiche
emerse sull'applicazione, a tali operazioni, del principio fiscale di
territorialità ed in special modo dei casi
particolari ad esso collegati, in merito ai quali sono state predisposte
da pubblicisti ed esperti del settore
tabelle di applicazione, a volte
con non pochi problemi di interpretazione. E-Commerce - la nuova
Direttiva UE L'attuale scenario E-Commerce Europeo e' ben
definito nella introduzione alla proposta 349 del 07/06/2000 della Commissione
delle Comunità Europee dove viene indicato che " Nell'Unione Europea e'
in atto lo sviluppo di una Società basata sull'informazione. Il modo di
svolgere l'attività commerciale è in rapida trasformazione e il commercio
elettronico promette di contribuire in misura significativa alla produzione di
ricchezza in Europa" e dalle
conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 che indicavano
" che il pieno sfruttamento del potenziale del commercio elettronico
dell'UE richiede, fra l'altro, regole del commercio elettronico affidabili e
tali da ispirare fiducia a imprese e consumatori" Scopi
della direttiva Il linea con i principi enunciati nelle varie
riunioni del Consiglio Europeo il 12/02/2002 il Consiglio Ecofin[1]
ha approvato la Direttiva Europea su Iva e E-Commerce (proposta 349 del
7/6/2000) che intende modificare la
direttiva 77/338 CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Ai fini di quanto oggetto della Direttiva “ per
prestazione tramite mezzi elettronici” si intende una trasmissione inviata
inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo di attrezzature per
l’elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione digitale dei
dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione via cavo, per
radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese la
diffusione televisiva ai sensi della direttiva CEE/89/552 e la radiodifussione La direttiva dovrebbe raggiungere diversi scopi: Ø definire le
problematiche derivate dalla diversa
determinazione delle aliquote tra i vari paesi Ue Ø tener fede ai principi
fissati dall'Ocse a Ottawa nel 98 in merito alla tassazione del commercio
elettronico Ø regolamentare la cessione di
beni tramite la procedura del Commercio Diretto da parte di operatori residenti in Stati Extracomunitari
a soggetti privati Ue (B2C) Il testo della Direttiva deve ora passare all'esame
del Parlamento Europeo per la ratifica definitiva prevista entro l'estate 2002.
Successivamente i Paesi membri dovranno adottare tempestivamente le opportune
misure legislative in modo da essere pronti per l'entrata in vigore della nuova
normativa prevista per il 01/07/2003 Cessioni di beni virtuali La direttiva va a regolare la cessione a titolo
oneroso di beni virtuali e le prestazioni di servizi che si realizzano e si
concludono esclusivamente on-line : ·
Progettazione,
realizzazione e manutenzione di siti web ·
Contratti
di web hosting ·
Fornitura
di programmi e loro aggiornamento incluso giochi per computer ·
Cessione
di immagini, di musica, di film e giochi ·
Programmi
didattici, culturali e scientifici e di divertimento ·
Formazione
a distanza ·
Fornitura
di informazioni (banche dati) Restano escluse dall'ambito di applicazione
della Direttiva, come precisato anche
nella relazione accompagnatoria, le
operazione a carattere gratuito, quali ad esempio il libero accesso ad Internet
o la possibilità di scaricare dati gratuitamente, che restano sempre e comunque
tassabili o non tassabili in base alle regole normali di erogazione del
servizio. Territorialità dell'imposta La modifica proposta all'art. 9 paragrafo 2 lettera
f) della Direttiva prevede, in via generale, che il luogo di tassazione della
prestazione di commercio diretto e' quello nel quale il cliente ha stabilito la
sede della propria attività o in mancanza di tale sede , il luogo del suo
domicilio o della sua residenza abituale in pratica dove il servizio viene
consumato Questo principio si applica ai
servizio che vengono fornito da: ·
un
soggetto passivo stabilito nella Comunità a clienti stabiliti fuori dalla
Comunità, ·
un
soggetto passivo stabilito nella Comunità ad altri soggetti passivi stabiliti
nella Comunità, ma in un paese diverso da quello del fornitore ·
un
soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità Europea a clienti privati
stabiliti nella Comunità. Se il servizio viene reso da un soggetto passivo
residente nella Ue ad un privato residente in altro Paese Ue, per luogo della
prestazione si intende il luogo dove il fornitore ha stabilito la propria sede.
Viene inoltre previsto, convenzionalmente, che la sede di un soggetto passivo
stabiliti al di fuori della Comunità Europea e' rappresentata dallo Stato
Membro dove gli e' stato assegnato il numero di identificazione per i servizi
legati al Commercio Diretto e contemplati dalla Direttiva. Per quanto attiene al Commercio Diretto tra soggetti
passivi (imprese) la proposta di modifica all'art. 28 g, articolo 21, paragrafo
1) prevede che "ove un fornitore di servizi ai sensi dell'art.9, paragrafo
2, lettera f) agendo con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali
in un dato settore, abbia verificato, sulla base di una sere di dati coerenti
da una fonte indipendente, in particolare mediante il numero individuale di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), che il suo cliente e' un soggetto
passivo stabilito nella comunità, gli Stati membri provvedono a esonerare tale
fornitore dall' obbligazione tributaria, che passa in capo al destinatario del
servizio " (procedura di autofatturazione) A questo punto proviamo a riassumere in uno schema
operativo le varie fattispecie di interfacciamento tra operatori nel settore
del Commercio Diretto
Aliquote Per un criterio di uniformità la direttiva prevede
che alle transazioni di servizi on-line venga
sempre applicata l'aliquota normale, questo potrebbe generare notevoli
problematiche nel caso che in via ordinaria il bene oggetto di transazione goda
di aliquote ridotte. Basti pensare al settore editoriale del nostro Stato dove
e' previsto un regime agevolato per il quale alla cessione dei libri viene
applicata l'aliquota del 4%, diversamente se il libro invece viene scaricato da
Internet sconta il 20 %. Decorrenza La Direttiva verrà applicata in un periodo indicato
come sperimentale che andrà dal 01/07/2003 fino al 30/06/2006. Dopodiche' verrà
riesaminata l'intera problematica ed applicate le eventuali rettifiche
operative Obblighi del prestatore extracomunitario Qualora avvengano cessioni di beni virtuali o
prestazioni di servizi on line poste in essere da un operatore Extra Ue nei
confronti di un consumatore finale (B2C) residente in un Paese Ue, in misura
superiore alla soglia prevista dall’art. 24 paragrafo 2°, dovranno essere posti in essere i seguenti
adempimenti: ·
l'operatore
ExtraUe deve identificarsi ai fini Iva nello Stato membro dove inizia la sua
attività B2C. Tale Stato attribuirà alla azienda Extra Ue un codice individuale
di identificazione, ·
l'operatore
Extra Ue dovà emettere nei confronti dei consumatori finali Ue fattura
addebitando l'imposto ordinaria vigente nel proprio Paese. Ad esempio se il
cliente finale e' italiano applicherà il 20 %,
mentre se e' tedesco il 16 %. ·
l'operatore
ExtraUe dovrà provvedere, anche se non ha posto in essere prestazioni, a compilare e presentare una dichiarazione
nella quale dovrà indicare per ogni Stato membro distintamente , l'ammontare
delle operazioni poste in essere e la relativa imposta incassata. La
dichiarazione va presentata allo stato di identificazione entro un termine che
dovrà essere stabilito dagli Stati membri,
·
contestualmente
alla presentazione della denuncia l'operatore Extra Ue dovrà provvedere anche
al versamento dell'imposta complessiva, sempre presso lo Stato di
identificazione. ·
tutta
la documentazione relativa alle transazioni B2C deve essere conservata per 10 anni Lo Stato che riscuote l'imposta dovrà poi provvedere
in base alla distinta predisposta dall'operatore Extra Ue, a riversare
l'imposta di competenza ai vari Stati Membri. L’articolo 24 paragrafo 2° della Direttiva prevede
l’esenzione dall’applicazione dell’imposta per gli operatori extra Ue che
effettuano nella Comunità
esclusivamente forniture di servizi con mezzi elettronici verso consumatori
finali (B2C) per un importo annuo sono superiore a 100.000 Euro, esentandoli
pertanto dall'obbligo della identificazioni e dagli adempimenti connessi. Diritto al rimborso Gli operatori extracomunitari che si sono
identificati nella Comunità Europea per porre in essere operazioni B2C di
Commercio Diretto, possono richieder il rimborso dell'imposta pagata
sull'acquisto di beni e servizi posti in essere nei vari Stati membri,
utilizzati nell'attività, in luogo dell'adozione dell'ordinaria procedura della
deduzione dall'imposta. Le Reazioni Usa Sulla neo-direttiva sull' E-Commerce e' già in corsa
una battaglia diplomatica. Il Paese Extra Ue
piu' interessato dalla nuova normativa sono gli Stati Uniti. Il
Dipartimento Americano del Tesoro ha espresso serie perplessità sul contenuto
della Direttiva e sta predisponendo la necessaria documentazione per richiedere
all'organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) se esistano dei contrasti tra
la Direttiva e i principi del commercio estero mondiale. di Fabio Scala -
fabioscala@studioalaimo.it
[1]
L' Ecofin e' il
Consiglio dei Ministri dell’Economia e delle Finanze composto da un
rappresentante ministeriale per ciascuno Stato membro dell’ UE. sottoscrivi l'abbonamento annualeiscriviti alla newsletter gratuita |
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